Pos. 4   Prot. N. /184.11.05 



Oggetto: Processo civile - Estinzione - Ripetizione somme corrisposte al procuratore distrattario - Possibilità di compensazione . Richiesta parere.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Industria
Dipartimento Industria
Servizio V - Affari Giuridici
Contenzioso
Vigilanza Enti Subregionali
(rif. ffggll. 17.6.2005 n. 2224 e
25.7.2005 n. 2668)
PALERMO






1. Con il primo dei fogli in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente circa l'operato della R.E.S.A.I.S. che ha autonomamente provveduto al recupero, mediante compensazione, di talune somme, a suo tempo corrisposte dall'E.M.S. per spese legali liquidate con sentenze non definitive, al procuratore distrattario, difensore di ex lavoratori del settore zolfifero in procedimenti promossi contro quell'ente.
Precisa codesta Amministrazione che le sentenze in questione, impugnate in Cassazione, sono state rinviate al giudice d'appello e che i relativi giudizi ,non riassunti entro i termini prescritti, si sono estinti ex art. 393 c.p.c.; conseguentemente codesta Amministrazione espone di aver disposto, con D.C.S. 17 aprile 2003 n. 310/Serv. V n. 10 - successivamente trasmesso a questo Ufficio con il suindicato foglio 25 luglio 2005 unitamente ad un esemplare delle sentenze rese in uno dei giudizi in questione-, la restituzione delle somme percepite dal professionista da versarsi sul capitolo di bilancio regionale indicato nella predetta richiesta e di aver avviato la procedura di recupero del credito vantato dall'Amministrazione.
Il Dipartimento riferente precisa che, nel frattempo, il settore veniva disciplinato dall'art. 119 della l.r. 4/2003 e che venivano affidati alla R.E.S.A.I.S. la gestione del fondo e del contenzioso relativi al personale di cui all'art. 13, lett. a) della L.r. 42/75. Le somme in questione venivano, pertanto, autonomamente recuperate da quest'ultima senza che venisse data esecuzione al decreto succitato che prevedeva il versamento su uno specifico capitolo del bilancio regionale. Tuttavia, evidenzia codesta Amministrazione, l'operazione contabile attuata dalla R.E.S.A.I.S. è assoggettata all'obbligo di rendicontazione all' Assessorato che esercita la vigilanza.
Successivamente sono pervenuti a quest'ufficio, per le vie brevi, atti da cui risulta che l'Amministrazione, nelle more dell'acquisizione del parere di questo Ufficio, ha stabilito di revocare l'azione di recupero a suo tempo avviata e di autorizzare l'estinzione della pratica con conseguente cancellazione del debito.


2. La problematica in questione rientra nell'ambito di applicazione delle leggi regionali che, nel tempo si sono susseguite nel disciplinare la soppressione dell'E.M.S. e la gestione del personale a carico del fondo di cui all'art.13, lettera a) della legge regionale 6 giugno 1975, n.42 e successive modificazioni.Tali leggi sono, nell'ordine, l'art. 7, sesto comma della legge regionale 20 gennaio 1999, n.5 e l'art.119 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4. La prima delle norme suindicate ha disposto che la gestione del personale predetto è affidata all'Assessorato Regionale Industria. Tale norma deve essere interpretata nel senso che non solo la gestione ma anche le obbligazioni relative alle indennità di prepensionamento - che hanno dato luogo al contenzioso da cui scaturiscono i crediti in questione, estintosi in data antecedente all'entrata in vigore della citata l.r.4/2003 - sono affidate all'Assessorato, come è confermato dal successivo art.12 che autorizza l'Amministrazione regionale suindicata, per le finalità previste dal predetto sesto comma dell'art.7, ad utilizzare somme su un determinato capitolo di bilancio (cfr.Cass., sez.lav. 13.4.2004, n.7041).
Successivamente è intervenuta la l.r.16 aprile 2003, n.4 che ha innovato il previgente assetto normativo. In particolare l'art.119, comma 1 della l.r. 4/03 ha modificato il sesto comma dell'art.7 della l.r. 5/99 disponendo che la gestione del personale in questione è affidata alla Resais cui compete l'obbligo della rendicontazione annuale ed il comma 2 della medesima norma regionale ha disposto che la Resais subentra all'Assessorato regionale Industria nel contenzioso relativo al personale predetto. Dunque il legislatore regionale, utilizzando le medesime espressioni contenute nella norma modificata, ha inteso disporre un generale subentro della R.E.S.A.I.S. all'Assessorato Industria nella gestione del personale ex E.M.S. e nel relativo contenzioso come si evince dalla succitata sentenza della Cassazione che ha precisato la portata del previgente art.7 della l.r.5/99, avente la medesima formulazione letterale. Le modalità di successione di tali leggi restano in ogni caso disciplinate dall'art.11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" che sancisce il principio che la legge dispone per l'avvenire e, dunque, non ha di regola efficacia retroattiva. In ogni caso, premesso che la legge ha efficacia dalla data della sua entrata in vigore, occorre delimitare l'ambito di applicazione della vecchia e della nuova normativa rispetto ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni quando queste non contengano alcuna deroga espressa al surrichiamato principio dell'irretroattività. In proposito si richiama l'orientamento espresso dalla Cassazione sez.lavoro per la quale "il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso." In applicazione del medesimo principio la Cassazione ha ritenuto che "la legge nuova possa essere applicata ai fatti....esistenti o sopravvenuti alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore" (Cass.sez.lav. 23 ottobre 2003, n.14943; Cass.3.3.2000, n.2433; S.U.n.2926/1967) . Occorre, poi, precisare che, secondo i giudici contabili " il principio dell'irretroattività delle leggi va considerato non tanto nel senso della preclusione della nuova legge ad incidere sulla disciplina dei diritti già riconosciuti dalla normativa pregressa......quanto nel senso della non operatività della stessa rispetto ai fatti compiuti, cioè a quelli realizzatisi ed esauritisi nella vigenza della legge precedente"; pertanto, poiché il rapporto creditorio che scaturisce dall'estinzione dei procedimenti suindicati è una situazione protrattasi nel tempo, "le norme sopravvenute nel corso dello svolgimento di tale situazione si applicano, quale jus superveniens, alle fattispecie non ancora definite" (C.conti, sez.II, 4.1.1994, n.1).

3. In forza delle considerazioni sopra svolte sembra che, che nel caso prospettato, possa prescindersi dal fatto che ha generato la ripetizione delle somme considerato che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, non si è ancora esaurito il credito vantato nei confronti del professionista e che il rapporto in questione possa rientrare nel generale subentro della R.E.S.A.I.S. all'Amministrazione regionale nella gestione del personale ex E.M.S. e nel relativo contenzioso. Si ritiene, pertanto, che correttamente la R.E.S.A.I.S , in applicazione della normativa che le ha attribuito le predette competenze, abbia provveduto al recupero delle somme a suo tempo indebitamente corrisposte.
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
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Si ricorda che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1988 n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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