Pos. 3   Prot. N. 188.11.05 



Oggetto: Appalti di fornitura di beni e servizi. Determinazione della soglia economica. Inclusione dell'IVA




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Regionale Territorio


Palermo




1.Con la nota n. 42667 del 7 luglio 2005 codesto Dipartimento pone un quesito in ordine all'interpretazione di una norma prevista nel regolamento adottato dall'ARPA relativa all'affidamento diretto di appalti di fornitura di servizi il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria.
L'art. 10, comma 8, del suddetto regolamento recita testualmente " Per importi inferiori a €1.000,00 è consentito l'affidamento diretto ad una sola ditta".
Nella determinazione dell'importo non viene specificato se debba o meno intendersi comprensivo di IVA.
Codesto Dipartimento osserva che, dovendosi comunque applicare i principi che discendono dal D.lvo n. 157 del 17.03.1995, così come previsto dal comma 2 dell'art. 32 della l.r. 7/2002, per analogia alle disposizioni del citato decreto legislativo l'importo dell'appalto debba intendersi IVA esclusa .   


2. L'art. 32, comma 2 della l.r. 2 agosto 2002, n. 7, al comma 1, testualmente dispone "Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
Il comma 2 prevede "Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, con l'osservanza dei princìpi che discendono dalla medesima disciplina...."
Il legislatore regionale con la suindicata norma ha operato un rinvio dinamico alla disciplina statale solo per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, mentre per gli appalti di servizi sotto soglia ha rinviato ai regolamenti delle singole amministrazioni committenti ed ai principi che discendono dalla disciplina di cui al D.L. 17 marzo 1995, n,. 157.
Conseguentemente si ritiene, concordando con il richiedente Dipartimento, che la disciplina cui fare riferimento per l'interpretazione della menzionata norma regolamentare dell'ARPA debba essere quella del .Lgvo 157/1995 in materia di appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore a 200.000 euro, ai cui principi devono essere informati i regolamenti adottati dai singoli enti secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 32, l.r. 7/2002 e nel quale gli importi degli appalti sono indicati espressamente al netto dell'IVA.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'importo per la fornitura del bene o del servizio può ben intendersi IVA esclusa in mancanza di una diversa espressa previsione del regolamento.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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