Pos. 3   Prot. N. 206.11.05 



Oggetto: D.Lgs n. 296/2000. Norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti. Ferrovia xxxx in gestione commissariale governativa- Annessa ferrovia.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti e comunicazioni

PALERMO


1.Con la nota n. 382 del 3.08.05 codesto Dipartimento pone un quesito relativo ai servizi gestiti dalla ferrovia xxxx" che rappresenta in Sicilia l'unica ferrovia a gestione commissariale governativa".
In particolare viene rappresentato che nel D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422 (emanato in esecuzione della legge delega 59/97) è previsto, all'art.8, il trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione dei servizi ferroviari di " interesse regionale non in concessione a FS Spa" subordinandone la concreta attuazione - per le regioni a statuto speciale- alle previsioni dei rispettivi statuti ed all'emanazione delle apposite norme di attuazione.
Con il D.lgs 11.09.2000, n. 296, sono state emanate le nuove norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti non disciplinando, tuttavia, i servizi ferroviari in gestione commissariale governativa.
Tale vuoto normativo ha bloccato la definizione delle procedure di trasferimento dei servizi in gestione commissariale dallo Stato alla Regione.
Ciò premesso, a seguito di una riunione tenutasi presso il competente Ministero, quest'ultimo, per risolvere la situazione di stallo sopra descritta, ha proposto a codesto Dipartimento due diverse soluzioni:
- l'estensione analogica dello stesso iter procedurale adottato per le regioni di diritto comune;
- l'integrazione delle norme di attuazione con una specifica previsione che colmi l'attuale vuoto normativo.
Codesto Dipartimento ritiene che quest'ultima sia la soluzione "più ortodossa sotto il profilo giuridico-.costituzionale" poichè eviterebbe uno svuotamento delle prerogative statutarie della nostra regione " in palese dispregio con quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs 422/97..."


2. Il D.Lgs 19.11.1997, n. 422 individua, in esecuzione della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni ed i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali, specificando altresì, al comma 3, che per le regioni a statuto speciale tale trasferimento avvenga "nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione".
L'art. 8 , comma 1, lett.a) della medesima normativa chiarisce che sono delegati alle regioni le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti , fra l'altro, le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
A proposito della normativa di attuazione giova osservare, preliminarmente ed in via generale, che essa è adottata sulla base di uno specifico conferimento di poteri contenuto negli statuti stessi ed è preordinata, per un verso, a svolgere e precisare le disposizioni statutarie, per altro verso essenzialmente a regolare il trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione ( Cfr. "Le autonomie locali nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome", Formez, p. 46).
Per la loro caratteristica procedura di emanazione- che prevede il parere o la proposta di apposite commissioni paritetiche- nonchè per la loro "speciale" provenienza, le norme di attuazione si pongono ad un livello ultraprimario, sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria, sia regionale che statale, ambedue tenute a prestarvi osservanza.
Ora, nel caso di specie, come già rilevato in premessa, per la Regione siciliana con il D.Lgs 296/2000 sono state emanate norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti omettendo di regolare la materia dei servizi ferroviari in concessione governativa.
Tale vuoto normativo, tuttavia, non può essere colmato tramite " un 'estensione analogica dello stesso iter procedurale adottato per le regioni di diritto comune".
Invero nel rispetto delle prerogative e delle attribuzioni statutariamente riconosciute alle regioni a statuto speciale il trasferimento di nuove competenze non può che avvenire con l'emanazione di apposite norme di attuazione che individuino con precisione le competenze oggetto del trasferimento .
Ciò posto non può che condividersi l'orientamento espresso da codesto Dipartimento dovendosi procedere all'integrazione delle norme di attuazione già varate con una specifica previsione di legge che disciplini anche i servizi ferroviari in concessione governativa.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.



   







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