Pos. 1   Prot. N. 217.2005.11 



Oggetto: RIFORMA AGRARIA - COSTITUIBILITA' DI SERVITU' SU LOTTI DI TERRENI.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PALERMO




Con nota 25 luglio 2005, n. 72451, il Dipartimento in indirizzo rivolge allo scrivente i seguenti quesiti:
a) se sui terreni interessati dalla riforma agraria, ai sensi della l.r. 27 dicembre 1950, n. 104, possano costituirsi servitù per la posa in opera di condotte adibite al trasporto degli idrocarburi liquidi e gassosi, così come richiesto da un concessionario di attività di ricerca e coltivazione degli stessi;
b) se l'indennizzo proposto dalla società titolare della concessione mineraria sia congruo;
c) se l'ESA, proprietario dei terreni fino alla loro definitiva assegnazione, abbia la titolarità a riscuotere l'indennizzo;
d) se il conduttore, concessionario temporaneo del terreno per l'annuale campagna agraria, abbia diritto a parte dell'indennizzo, in ragione della riduzione del lotto assegnatogli;
e) se sia possibile accantonare l'indennizzo per destinarlo al futuro assegnatario definitivo del lotto.

2. Sulla problematica sottoposta si espone quanto segue.
Per la risoluzione del primo quesito è necessario fare riferimento alla l.r. 3 luglio 2000, n. 14, recante "Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22.CE"
L'art. 1 dichiara che la prospezione, la ricerca, la coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione è disciplinato in conformità alle direttive della Comunità Europea, con la salvaguardia degli interessi nazionali. Le considerazioni riportate in premessa alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 indicano quale obiettivo della politica energetica della Comunità - fortemente dipendente dalle importazioni per il suo approvvigionamento di idrocarburi - il "favorire nel miglior modo possibile la prospezione, la ricerca e la coltivazione delle risorse che si trovano nella Comunità" e, a tal fine, gli Stati membri mantengono la facoltà di subordinare l'accesso e l'esercizio di tali attività a limitazioni, ma solo per motivi di interesse pubblico.
All'art. 6 della direttiva comunitaria si indicano i motivi che giustificano l'imposizione di limiti all'esercizio dell'attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, essi sono: la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la pubblica sanità, la sicurezza dei trasporti, la protezione dell'ambiente, la tutela delle risorse biologiche e del patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico, la sicurezza degli impianti e degli addetti, la gestione pianificata di risorse di idrocarburi o la necessità di garantire un gettito fiscale.
In nessuno degli interessi indicati quali possibile limite della politica energetica comunitaria è riconducibile la finalità sottesa alla riforma agraria, il cui scopo originario, la ridistribuzione della proprietà terriera e la formazione di una nuova proprietà contadina, appare peraltro oggi residuale e comunque recessiva nella ponderzione di differenti interessi pubblici, emergendo, dal panorama normativo considerato, la prevalenza assegnata alle necessità della politica energetica della Comunità quale valore generale e prioritario.
Del resto si consideri che le apparenti dicotomie delle normative di settore non possono rimanere disarticolate dal sistema normativo nel suo insieme, necessitando invero un approccio coordinato che permetta la "convivenza" di discipline specifiche, come quella agraria, con le diverse politiche territoriale, turistico-ambientale, paesaggistica, energetica, etc, con la conseguenza che talvolta talune di esse subiscono dei limiti dall'intersecazione con altre e dalla comparazione "gerarchica" degli interessi coinvolti.
Al primo dei quesito posti va dunque data risposta affermativa, ciò anche per espressa previsione dell'art. 6 della l.r. 14/2000, il cui comma 1, dispone: "I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro del permesso o della concessione non possono opporsi alle operazioni di prospezione, ai lavori di ricerca ed ai lavori necessari per la coltivazione e sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni". Al successivo comma 4 della norma si precisa che, entro il perimetro della concessione, le opere necessarie, comprese quelle per il trasporto, previste nel programma dei lavori, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Mentre per le opere da eseguirsi fuori dal perimetro dell'area concessa l'Assessore, su richiesta del concessionario, ha la facoltà di dichiarare la pubblica utilità determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito (comma 5 dello stesso art. 6).
Per gli effetti e i procedimenti di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonchè per le indennità, si applicano le norme contenute nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, per espressa previsione dell'art. 36 della legge 2 agosto 2002, n. 7- anzicchè le disposizioni della legge sull'espropriazione per pubblica utilità n. 2359 del 25 giugno del 1865, richiamata dall'art. 6 della l.r. 14/2000.
Nella fattispecie sottoposta, la società richiedente la servitù è concessionaria della coltivazione di idrocarburi, secondo le previsioni del titolo IV della l.r. 14/2001, conseguentemente, ai sensi dell'art. 34 dello stesso titolo, per la costruzione e l'esercizio delle condotte di trasporto delle sostanze minerali valgono, in quanto compatibili, le norme relative alle concessioni minerarie disciplinate dalla stessa legge e, quindi, le previsioni di cui all'art. 6 e al richiamato Testo unico 327/2001.
Per ciò che concerne specificamente la richiesta di servitù avanzata all'Ente regionale dalla società concessionaria, trattasi della richiesta di stipula di una servitù volontaria, stabilita convenzionalmente dai contraenti, i cui elementi solo liberamente rimessi alla libera contrattazione tra le parti. La servitù volontaria era l'unica tipologia di servitù ammissibile in fattispecie come quella sottoposta (servitù di gasdotto) precedentemente al Decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330. Quest'ultimo, all'art. 1 ha aggiunto l'art. 52-octies al D.P.R. 327/2001, prevedendo espressamente la servitù coattiva per le infrastrutture lineari energetiche (es. gasdotti). Prima dell'entrata in vigore del D.lvo 330/2004 l'alternativa alla servitù volontaria era soltanto l'espropriazione intesa come ablazione del diritto di proprietà, non essendo fino a quel momento prevista una specifica servitù coattiva, la cui imposizione - trattandosi di limitazione del diritto di proprietà - solo il legislatore statale può introdurre, come rilevato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 10-17 luglio 2002 - relativa alla possibilità di costituire coattivamente la servitù di metanodotto estendendo l'ambito di operatività dell'art. 1033 c.c. che impone la servitù coattiva di acquedotto.
Con l'art. 52-octies del D.P.R. 327/2001 si è disciplinata la possibilità di emanare un decreto di imposizione di servitù per le infrastrutture lineari energetiche che oltre ai contenuti previsti dall'art. 23 (decreto di esproprio), "dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24".
Discende da quanto sopra detto che l'Ente regionale proprietario dei terreni de quibus potrà stipulare una servitù volontaria convenzionalmente con la società concessionaria ovvero, in ipotesi di mancato accordo tra le parti il concessionario potrà richiedere (al competente Assessorato) l'avvio della procedura per la determinazione dell'indennità e l'emanazione del decreto di esproprio, secondo le norme generali dettate dal Capo IV del Titolo II del testo unico 327/200, evidenziandosi che il decreto ha ad oggetto la costituzione di un diritto di servitù sull'area del privato (nella fattispecie dell'Esa) e non il trasferimento della proprietà della stessa alla Pubblica amministrazione (art. 52-octies D.P.R. 327/2001).
3. In ordine al quesito sub b) sulla congruità dell'indennizzo proposto dalla società concessionaria, l'Ente regionale potrà convenzionalmente determinarne l'ammontare con l'altra parte - così come previsto dal comma 6 dell'art. 44 del D.P.R. 327/2001 "Indennità per l'imposizione di servitù" ovvero, qualora si addivenga al procedimento espropriativo, l'indennità sarà determinata secondo i criteri indicati dal Testo unico.
4. Con riferimento ai quesiti di cui alle lettere c), d) ed e), si rassegna che l'art. 44 sopra citato prevede, al comma 1, che l'indennità è dovuta al proprietario del fondo, nella fattispecie all'Esa. Il conduttore temporaneo del fondo non ha dunque diritto a parte dell'indennità - corrisposta all'Ente regionale per l'imposizione di una servitù su terreno di sua proprietà - bensì avrà diritto ad una riduzione del canone in ragione della proporzionale riduzione di valore del lotto assegnatogli. Non si rinvengono elementi per sostenere l'onere da parte dell'Ente regionale di accantonare a favore del futuro definitivo assegnatario l'indennità eventualmente conseguita per la servitù, a quest'ultimo verrà però richiesta un'indennità di trasferimento che tenga conto della diminuzione di valore dell'area utile assegnatagli in ragione dell'insistenza sul fondo di una servitù.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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