Pos. 1   Prot. N. /219.11.2005 



Oggetto: ARTIGIANATO - EROGAZIONE FINANZIAMENTI - RAPPORTO CONVENZIONALE CON ARTIGIANCASSA - RINNOVABILITA'.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO
Servizio 8 S - Credito
P A L E R M O




1. Con nota 4 agosto 2005, n. 1020 - cui ha fatto seguito la nota di trasmissione della documentazione 7 settembre 2005, n. 1096 - codesta Ammininistrazione chiede il parere di questo Ufficio circa la rinnovabilità della convenzione tra l'Artigiancassa S.p.A. e l'Amministrazione regionale per l'erogazione di finanziamenti a favore dell'artigianato.
Riferisce l'Amministrazione in indirizzo che Artigiancassa S.p.A., appartenente al gruppo bancario BNL, ha richiesto la ridefinizione dei rapporti con la Regione, attraverso un aggiornamento della convenzione sottoscritta nel 1987 e già integrata con successivi atti aggiuntivi del 25 luglio 2000 e del 13 luglio 2001.
Con detta Società è prevista, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32 - recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" - la stipula di una apposita convenzione e la corresponsione di un compenso per la gestione del fondo di cui all'art. 41 della l.r. 18 febbraio 1986, n. 3.
L'Assessorato in indirizzo ritiene che la suindicata norma contrasti con il diritto comunitario che impone l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del gestore di fondi pubblici (direttiva 92/50/CEE), né l'Artigiancassa pare assimilabile alla CRIAS, ente strumentale della Regione, anch'esso affidatario, ai sensi dell'art. 48 e segg. della l.r. 32/2000, di fondi pubblici regionali.
Ciò premesso chiede l'avviso di questo Ufficio circa la possibilità di procedere al rinnovo della convenzione con Artigiancassa S.p.A..

2. Sulla fattispecie sottoposta si espone quanto segue.
Si concorda con codesta Amministrazione sul fatto che Artigiancassa S.p.A. non è un'organismo di diritto pubblico. Essa, infatti - seppur originariamente istituita come ente pubblico economico ed avendo operato, secondo le finalità della legge 25 luglio 1952, n. 949, come banca di secondo livello, effettuando il risconto ed il rifinanziamento a favore delle banche finanziatrici delle imprese artigiane e la gestione del fondo pubblico per l'erogazione di contributi in conto interessi per i finanziamenti alle medesime imprese - dal 1994 si è trasformata in società per azioni. In un primo momento la società è stata partecipata quasi totalmente dal Ministero del Tesoro, successivamente, nel 1996, è stata conferita alla Banca nazionale del lavoro (BNL). Da quel momento Artigiancassa S.p.A. è divenuta una banca a tutti gli effetti ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
In particolare, l'art. 47 del t.u.b.(testo unico bancario), così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 - dopo aver affermato al 1° comma la generale abilitazione di ciascuna banca a compiere operazioni di credito agevolato - introduce al 2° comma un'importante carattere di novità, in ossequio al principio della parità concorrenziale, oltrechè a quello della despecializzazione e privatizzazione del sistema bancario, così disponendo: "l'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinati da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativi e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche".
Con la norma surriportata, che nella formulazione originaria (poi modificata dal citato art. 9 del D.Lgs. 342/1999) conteneva il riferimento al termine (pubblicistico) di <>, si è introdotto l'attuale termine, a valenza privatistica, di "contratti" in ragione della necessità di coordinamento con la normativa, sopravvenuta al t.u.b., contenuta nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157, con il quale il nostro ordinamento si è uniformato alla direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi.
Un'elemento di continuità con il precedente sistema, nonostante il principio di parità concorrenziale affermato sia nella vecchia che nella nuova formulazione dell'art. 47 del t.u.b., è stato mantenuto in via transitoria per Artigiancassa e Mediocredito centrale attraverso la previsione della stipula con il Ministero del Tesoro di una convenzione decennale per la gestione dei fondi di agevolazione destinati, rispettivamente, alla concessione di contributi sui finanziamenti agevolati (credito e leasing) alle imprese artigiane (leggi 949/1952 e 240/1981), alla prestazione di garanzia sui finanziamenti, compreso il rilascio di fideiussioni nell'interesse delle imprese artigiane, tramite il Fondo di garanzia istituito presso Artigiancassa (leggi 1068/1964 e 662/1996). Infatti, ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, "Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa di credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi".
Nelle sopradette convenzioni sono subentrate, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112, le regioni.
Le convenzioni decennali, però, alla scadenza, dovrebbero ricondurre la gestione dei finanziamenti agevolati nell'alveo della libera concorrenza, facendo venir meno i "monopoli" attualmente esistenti (come nella fattispecie in oggetto), in adeguamento alle disposizioni di diritto comunitario recepite con il D.Lgs. 157/1995. In tal senso dispone il comma 2 del citato art. 9 del D.Lgs 342/1999, per il quale "La stipulazione dei contratti, prevista dall'art. 47, comma 2, (n.d.r. : del D.Lgs. 385/1993) come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia ed attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1° luglio 2000". Detta norma transitoria sembrerebbe aver implicitamente abrogato il comma 5 dell'art. 153 del t.u.b. - secondo cui in via transitoria fino alla stipulazione delle convenzioni (oggi contratti) previste dall'art. 47, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia - seppur ciò potrebbe, secondo la dottrina, dare adito a dubbi di costituzionalità per il suo effetto retroattivo (e proprio relativamente agli istituti assegnatari per legge di fondi pubblici come Artigiancassa, Mediocredito centrale ed altri), per periodi che le stesse leggi di assegnazione (come l'art. 3, comma 1, della legge 489/1993) hanno fissato a date successive al 1° luglio 2000 (cfr. F. Mazzini "Le modifiche apportate al testo unico bancario nel 1999: prime osservazioni"; F. Capriglione " Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" seconda ed. tomo primo, commento all'art. 47 di C. Sorrentino) .
Per evitare che gli istituti assegnatari dovessero dismettere la gestione e, se interessati, partecipare a gare di appalto che la Pubblica amministrazione avrebbe dovuto indire entro tale termine, si è optato per la soluzione di mantenere la gestione dei fondi pubblici ai gestori convenzionati fino alla scadenza prevista dalle leggi speciali di assegnazione, argomentandosi che le leggi speciali di assegnazione prevalgono sulla normativa di carattere generale. Venute però a scadenza le leggi speciali e le relative convenzioni - come quella con il Ministero del Tesoro 1995-2005, citata nella bozza di convenzione proposta da Artigiancassa - la gestione dei fondi dovrà essere assegnata con pubblica gara. In tal senso anche la giurisprudenza ha argomentato che " ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.385 del 1993.......e le direttive comunitarie in materia, tutti gli istituti bancari possono erogare finanziamenti assistiti da agevolazioni dello Stato previste dalle norme vigenti, dovendo pertanto lo Stato nella stipula delle convenzioni relative attuare procedure concorsuali aperte e trasparenti .........; è tuttavia legittimo un provvedimento che consente agli Istituti bancari privati destinati a succedere al Mediocredito centrale di gestire per un periodo limitato in esclusiva tutti i finanziamenti agevolati che in precedenza erano attribuiti alla competenza esclusiva del Mediocredito" (Corte dei conti, sez. contr., det. N. 38 del 21-03-1995); ed ancora, più recentemente, la Corte dei conti, sez. contr., con sentenza n. 13 del 07-02-2000 ha ribadito che "Dopo l'entrata in vigore dell'art. 47 del D.Lgs. n. 385 del 1995, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, in base al quale la gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia deve essere disciplinata da contratti stipulati tra l'Amministrazione Pubblica competente e le banche da questa prescelte, non è legittima la norma contenuta nel regolamento..........che....... confermi l'individuazione dell'istituto di credito gestore del fondo in precedenza effettuata dal legislatore, anziché rimettere la scelta alla discrezionalità e responsabilità dell'amministrazione procedente".
Quanto sopra detto ha valenza anche per le norme regionali di cui agli artt. 40 e 41 della l.r. 18 febbraio 1986, n. 3 e all'art. 55 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, dal momento che l'art. 47 del t.u.b. è norma inderogabile anche per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'art 159 del medesimo Testo unico. Ne consegue che alla scadenza delle convenzioni con Artigiancassa l'Amministrazione regionale dovrà procedere nei termini sopra detti.
A conclusione della presente trattazione si segnala che il disegno di legge relativo alla finanziaria 2006 è stato esitato dal Senato (è in corso l'iter alla Camera dei deputati) prevedendo, al comma 278 dell'unico articolo, che "Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con la riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni". Detta possibilità prevista per le Amministrazioni pubbliche ha il chiaro intento di agevolare il passaggio dal sistema delle convenzioni a quello della stipulazione dei contratti a seguito di pubbliche gare. L'Amministrazione in indirizzo, qualora interessata, potrà attendere l'esito della definitiva approvazione della legge finanziaria per il 2006.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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