Pos. I Prot. _______ /223.05.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Provvidenze ex artt. 47 e 48 della l.r. n. 25/1993 - Cessazione attività imprenditoriale - Erogabilità.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
(Rif. nota 4 agosto 2005 n. 6166)
PALERMO


1. L'art. 47, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto "alle aziende industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, ..., ricadenti nel territorio di Licata, che abbiano subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 12 e 13 ottobre 1991 a causa dello straripamento del fiume Salso ...".
In relazione a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento rappresenta che le provvidenze ivi previste sono state liquidate ad alcune ditte "per una parte del loro ammontare ... mentre al restante saldo si sarebbe provveduto successivamente a presentazione di fatture."
Riferisce altresì codesta Amministrazione che dalla documentazione trasmessa da una Ditta per l'erogazione del saldo del contributo concessole ai sensi del riportato art. 47, comma 1, l.r. n. 25/1993, si evince che la medesima Ditta ha cessato la propria attività e che alla stessa è subentrata un'altra Ditta.
Ciò premesso vien chiesto se sia o meno possibile erogare il saldo in questione alla Ditta che ha presentato la documentazione e che risulta cancellata dal registro delle imprese.

2. Preliminarmente pare opportuno sottolineare che la disposizione riportata in epigrafe evidenzia la prevalente destinazione aziendale dei benefici ivi disciplinati laddove espressamente configura il rapporto di finanziamento in favore delle "aziende" che abbiano subito danni; conseguentemente i contributi de quibus una volta concessi ma non erogati costituiscono crediti dell'azienda.
Ciò detto si osserva ora che dal certificato storico relativo alla Ditta de qua rilasciato dalla competente Camera di commercio (trasmesso in allegato alla richiesta di parere) risulta iscritta la cancellazione dal registro delle imprese per cessazione dell'attività a seguito dell'affitto dell'azienda e risulta altresì iscritto un atto di trasferimento d'azienda laddove però non è precisato se si tratti di trasferimento della proprietà ovvero del godimento dell'azienda stessa.
Pertanto, in tale situazione trattasi di accertare come le vicende sopra richiamate ed attestate dal certificato camerale rilevino sulla erogazione del beneficio in questione e, dunque, del relativo saldo.
Sotto tale profilo vanno esaminati i principi posti dal codice civile circa la sorte dei crediti inerenti all'azienda oggetto di una vicenda traslativa quale la cessione o il trasferimento del godimento dell'azienda stessa.            Ai sensi dell'art. 2559, primo comma, c.c., "la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento della iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante".            Il secondo comma del medesimo art. 2559 c.c. prevede poi che "le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima".           Il primo comma della riferita disposizione statuisce quindi che la cessione dei crediti relativi all'azienda trasferita non deve essere notificata ai singoli debitori perchè acquisti efficacia nei confronti dei terzi, mentre nulla prevede circa le modalità della cessione e cioè, in altri termini, se la stessa si verifichi automaticamente, per il solo fatto della cessione d'azienda, ovvero se occorra una espressa pattuizione delle parti riguardo alla sorte dei crediti.            
La dottrina prevalente (cfr. Galgano, "Diritto commerciale - L'Imprenditore", Zanichelli, 1986, pag. 101) ritiene che la cessione dei crediti inerenti all'azienda ceduta operi ipso iure tra le parti, cioè automaticamente, come effetto legale derivante dal trasferimento d'azienda; in questo senso è orientata anche la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale "la cessione dell'azienda ha carattere così globale e unitario da importare, ..., la successione nei contratti aziendali nonchè il trasferimento al cessionario dei crediti relativi e dei debiti gravanti sull'azienda stessa. Pertanto, in caso di cessione di azienda, ogni credito aziendale si trasferisce al cessionario, senza la necessità di una specifica indicazione nell'atto di trasferimento" (Cass., 4.3.1968).  
Diversa è invece la sorte dei crediti in caso di usufrutto dell'azienda: ed invero, dal secondo comma dell'art. 2559 c.c. sopra riportato si desume che la disposizione sulla cessione si applica solo se le parti hanno esteso, con espressa pattuizione, l'oggetto dell'usufrutto anche ai crediti relativi all'azienda.
Nulla invece statuisce la disposizione esaminata per il caso di affitto dell'azienda; pur tuttavia, ad avviso dello scrivente, sembra che a tale ipotesi possa estendersi la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 2559 c.c. (necessità di espressa pattuizione per la cessione dei crediti) per due ordini di motivi: anzitutto perchè l'affitto, così come l'usufrutto, comporta il trasferimento del godimento dell'azienda che ne è oggetto; in secondo luogo poi, perchè usufrutto e affitto sono considerati congiuntamente dall'art. 2558 c.c. che regola la successione dei contratti nel caso di trasferimento dell'azienda.
Ricostruita in via interpretativa la sorte dei crediti relativi all'azienda ceduta o data in usufrutto o in affitto -cessione automatica nel primo caso, necessità di espressa pattuizione nelle altre due ipotesi- va ora altresì rilevato, sempre da un punto di vista di carattere generale, che il sistema normativo sopra delineato non si pone in contrasto con la disciplina dei benefici di che trattasi contenuta nella disposizione di cui all'art. 47, comma 1, della l.r. n. 25/1993.
Ed invero, la destinazione aziendale dei contributi in esame non può che essere letta in chiave civilistica e cioè in modo da risultare conforme alla disciplina dettata dall'art. 2559 c.c.
In altri termini, il collegamento tra l'intervento concesso e l'azienda danneggiata si configura comunque non solo nella ipotesi in cui, a seguito della cessione della azienda, i crediti relativi alla stessa si trasferiscono automaticamente, secondo la tesi qui accolta, al cessionario; ma si configura altresì nell'ipotesi di usufrutto o affitto dell'azienda in relazione a quanto espressamente disposto dalle parti così come previsto dall'art. 2559 c.c.; l'eventuale espressa esclusione della cessione del credito inerente ai benefici in questione non si pone dunque in contrasto con la destinazione aziendale degli stessi poichè trattasi pur sempre di facoltà che rientra nell'autonomia contrattuale delle parti (art. 2559, secondo comma, c.c.).
Pertanto, fermo restando che le agevolazioni di che trattasi vanno corrisposte a chi, conducendo l'azienda, ha in effetti subìto i danni provocati dagli eventi calamitosi indicati nell'art. 47, comma 1, della l.r. n. 25/1993, qualora tale soggetto ceda ad altri l'azienda o ne trasferisca il godimento, le medesime provvidenze si trasferiscono automaticamente ovvero possono essere trasferite in conformità a quanto sopra rilevato circa la sorte dei crediti dell'azienda ceduta.
Per quanto poi concerne la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese si osserva, in via generale, che l'atto di cancellazione ha valore meramente formale e non ha effetti costitutivi rispetto alla estinzione dell'impresa stessa in quanto tale effetto si determina solo a seguito della effettiva cessazione di tutti i rapporti giuridici che ad essa fanno capo; in altri termini, l'impresa non si estingue a seguito della cancellazione dal registro delle imprese ma continua ad esistere fin tanto che sopravvivono i rapporti attivi e passivi che la concernono.
Ciò detto, passando ora alla fattispecie in esame -premesso che, alla stregua di quanto testè considerato, la cancellazione della Ditta de qua dal registro delle imprese non ha determinato il venir meno del credito dell'azienda in relazione al saldo da erogare- appare opportuno suggerire un supplemento di istruttoria al fine di accertare se gli atti di trasferimento della azienda in questione indicati nel certificato camerale contengano o meno una specifica disciplina circa la sorte dei crediti dell'azienda stessa, laddove in assenza di apposita regolamentazione, non possono che applicarsi i principi generali sopra richiamati.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



>


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale