POS. II Prot._______________/228.05.11

OGGETTO: Contributi ad associazioni di volontariato. Visto del comune sulle istanze e sui preventivi di spesa. Regolarizzabilità istanze e documentazione.





PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
PALERMO



1. Con nota prot. 27469/Serv. volontariato e formazione del 12 agosto 2005, codesto Dipartimento, premesso che l'art. 16 del regolamento approvato con D.P.Reg. 15 giugno 2001, n. 12, prevede che le istanze delle organizzazioni tendenti ad ottenere i contributi (erogabili in base al regolamento medesimo) devono pervenire vistate dal comune in cui le medesime hanno sede e corredate dai preventivi di spesa vistati dall'Ufficio tecnico del medesimo comune, ha chiesto allo Scrivente se la presentazione di istanze o preventivi non vistati debba dar luogo ad esclusione ovvero se possa procedersi alla relativa regolarizzazione.

In merito codesto Dipartimento ritiene che alla mancanza di visto sulle istanze potrebbe sopperirsi mediante la restituzione delle stesse ai richiedenti per la relativa regolarizzazione, e che, per il visto di cui all'art. 17 del D.P.Reg. 12/2001, in alternativa la congruità dei preventivi potrebbe venir attestata dal Dipartimento medesimo. Mentre, di contro, il non accoglimento delle istanze è testualmente comminato dal regolamento sopracitato solo per le fattispecie previste dal secondo comma dell'art. 16.

2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 ("Norme in materia di protezione civile") demanda la fissazione dei criteri e delle modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di volontariato ad un regolamento regionale, poi emanato con D.P.Reg. 15 giugno 2001, n. 12.

L'art. 15 di tale regolamento, al secondo comma, prevede la possibilità di concedere "nei limiti dello stanziamento del bilancio della Regione siciliana" contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale di volontariato di protezione civile, per le finalità ivi indicate.

L'art. 16 del regolamento stesso, al secondo comma, prevede che "Le istanze, che ogni anno potranno essere inviate dal 1° gennaio al 30 aprile, debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organizzazione stessa ed indirizzate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Presidenza della Regione - Ufficio regionale di protezione civile, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 17 e munite del visto del comune presso cui l'organizzazione ha sede. Per il termine indicato dal presente comma fa fede il timbro postale".

L'art. 17 di tale regolamento, poi, tra la documentazione da allegare all'istanza di concessione dei contributi, richiede, tra l'altro, i "preventivi di spesa relativi al contributo richiesto, vistati dall'ufficio tecnico comunale di protezione civile del comune presso cui l'organizzazione ha sede" (comma 1, lett. b) prevedendo che "qualora l'Ufficio regionale di protezione civile lo ritenga opportuno può richiedere l'integrazione della documentazione prodotta, con ulteriori dati ed elementi di chiarimento utili ai fini del procedimento di concessione del contributo".

Il successivo art. 18, in ordine ai criteri e procedure per la concessione dei contributi in questione, stabilisce che "entro i 60 giorni successivi alla data del 30 aprile di ogni anno, termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, l'Ufficio regionale di protezione civile espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di erogazione dei contributi ...".

Dalla normativa menzionata, pertanto, si evince che:

a) Il termine ultimo di presentazione delle istanze deve considerarsi perentorio, sia in quanto espressamente indicato quale "termine di scadenza" (art. 18 D.P.Reg. 12/2001; ma v. anche art. 17, comma 2, secondo periodo), sia perchè la scansione di tempi del procedimento di concessione postula che, alla data del 30 aprile di ciascun anno, le istanze siano pervenute al Dipartimento.

b) Non tutte le istanze ammissibili hanno la certezza di conseguire i contributi richiesti, dal momento che le stesse vengono soddisfatte "nei limiti dello stanziamento di bilancio".

c) Sia il visto del comune sulle istanze di accesso ai contributi sia il visto dell'ufficio tecnico comunale sono espressamente richiesti per la regolarità della richiesta di contributi, costituendone requisiti delle stesse. Peraltro, codesto Dipartimento, con la nota n. 11592 dell'11 aprile 2005, inviata anche alle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, ha sollecitato a presentare per tempo la documentazione per i "visti" comunali "al fine di evitare l'esclusione delle istanze presentate per l'accesso agli eventuali contributi".

d) Le disposizioni regolamentari non recano previsioni in ordine alla regolarizzazione di istanze non complete, prevedendosi soltanto, al comma 2 dell'art. 17, l'integrazione della documentazione con "ulteriori dati ed elementi di chiarimento".

e) Le previsioni di "non accoglimento" previste dall'art. 16, comma 3, del D.P.Reg. 12/2001 non hanno riguardo alle istanze presentate non regolarmente, ma hanno natura sanzionatoria per le organizzazioni che non abbiano rendicontato regolarmente contributi ottenuti o si siano rese inadempienti agli obblighi previsti per i beneficiari dei contributi ovvero sono correlate con la previsione della cancellazione dell'organizzazione.
In ordine alle gare cui partecipino enti locali per concorrere all'assegnazione di finanziamenti pubblici limitati, il Consiglio di stato, con sentenza 9 dicembre 2002, n. 6674/Sez. IV, ha rilevato che la procedura "pur non rientrando in senso proprio nella categoria delle procedure contrattuali di evidenza pubblica, debba essere governata dai medesimi principi generali"; e che "il principio generalissimo della par condicio fra gli enti concorrenti deve comunque ritenersi prevalente su quello della massima partecipazione".

Nella controversia decisa con la sentenza citata "facendo applicazione dei consueti principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di contratti pubblici", il Consiglio di Stato, peraltro, affrontando un'eccezione mirante a qualificare quale mera irregolarità la mancata ottemperanza a quanto specificamente richiesto, ha osservato che la non considerazione della carenza specifica (che aveva determinato l'esclusione) "avrebbe surrettiziamente introdotto, in violazione del principio della par condicio, un meccanismo di regolarizzazione non previsto dal bando ..... Un'interpretazione finalistica, o comunque non esclusivamente letterale, della disciplina della gara ....... è consentita, ed anzi è doverosa, quando l'amministrazione non abbia definito in modo puntuale ed analitico le formalità e le modalità cui le imprese devono conformarsi nel formulare le offerte".

Ancorchè la fattispecie in esame appaia parzialmente diversa, tuttavia i principi richiamati dal Consiglio di Stato con la sentenza sopra menzionata non possono qui non venir tenuti in considerazione, essendo necessario, anche nella fattispecie, salvaguardare la par condicio delle organizzazioni di volontariato che concorrono annualmente all'assegnazione di risorse contributive limitate, mediante istanze da presentare entro un termine puntualmente stabilito, secondo specifiche prescrizioni prefissate ancorchè in un atto generale a contenuto normativo qual'è il regolamento di attuazione di legge regionale, anzichè in uno specifico bando volta per volta emanato.

E, pertanto, la mancanza di un requisito dell'istanza o della documentazione, non potrebbe consentire la regolarizzazione tardiva dell'istanza stessa, ove ciò pregiudichi altre organizzazioni concorrenti.

Tuttavia, ove non sussista l'esigenza di non arrecare pregiudizio alla par condicio tra le organizzazioni richiedenti (vuoi per la sufficienza dei fondi da assegnare, vuoi perchè non verrebbero pregiudicate le posizioni delle organizzazioni che hanno presentato un'istanza regolare e ammissibile) l'interesse dell'amministrazione erogante alla massima assegnazione dei contributi in parola potrebbe emergere senza alcuna limitazione, per cui potrebbe in tali casi ammettersi una tardiva integrazione delle istanze con l'apposizione dei visti mancanti.

Ovviamente, per il futuro, codesto Dipartimento potrà proporre le necessarie modifiche al regolamento regionale di cui al D.P.Reg. n. 12/2001, per adeguarlo opportunamente, prevedendo la possibilità della integrazione successiva dei visti comunali, ovvero eliminandoli o sostituendoli con altre forme di comunicazione e controllo.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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