POS. II Prot._______________/248.05.11

OGGETTO: FSE. Comitato di valutazione di cui all'art. 24 della l.r. 30/1997. Componenti esterni. Procedure di individuazione.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
PALERMO
e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
PALERMO





1. Con nota prot. 1412/DG del 15 settembre 2005 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alle modalità di individuazione dei componenti esperti, esterni all'Amministrazione regionale, dei comitati di valutazione dei progetti formativi previsti dall'art. 24 della l.r. 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

Riferisce, in proposito, codesto Dipartimento che, recentemente si è provveduto alla ricostituzione di alcuni comitati, i cui componenti sono stati individuati in sede di nomina intuitu personae, alla pari dell'individuazione dei componenti di designazione regionale di consimili consigli, collegi, comitati e commissioni previsti dalla normativa regionale.

Rappresenta codesto Dipartimento che il Dipartimento regionale della programmazione (autorità di gestione della misura 7.1 Assistenza tecnica del POR, su cui grava il pagamento dei compensi ai componenti di tale comitato) ritiene che, nell'individuazione dei componenti esterni dei predetti comitati di valutazione, sia stato disatteso il criterio della selezione mediante procedure di evidenza pubblica, distinguendo -in ordine all'esercizio della competenza di cui all'art. 2 della l.r. 10/2000 in relazione al potere di nomina dei comitati in parola, attribuito all'Assessore dall'art. 24 della l.r. 30/1997- la firma dell'atto formale di nomina dall'individuazione dei soggetti da nominare, che non potrebbe essere sganciata dal criterio dell'evidenza pubblica.

Ritiene, tuttavia, codesto Dipartimento che le prestazioni dei componenti dei comitati di valutazione non siano da assimilare a prestazione di servizi, bensì a prestazione di lavoro para-subordinato rese alla pubblica amministrazione da persone fisiche in possesso di idonee professionalità, sia per la tipologia dell'attività sia per la previsione del compenso, non prefissato in un importo omnicomprensivo a corpo o a misura, bensì fissato in un gettone di presenza eventualmente maggiorato di trattamento di missione, ove dovuto.

Sulla questione è stato chiesto dallo Scrivente, con nota 22 settembre 2005, prot. 12744/248.05.11, l'orientamento del Dipartimento della programmazione che, con nota 4 ottobre 2005, n. 55, nel ribadire la propria posizione, ha evidenziato che i meccanismi d'intervento della misura 7.01 sono basati esclusivamente su procedure d'evidenza pubblica che vanno applicate senza eccezioni.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Il complemento di programmazione al P.O.R. Sicilia (approvato, da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 414 del 14 settembre 2005) prevede, per l'attuazione del F.S.E., la nomina di un organismo di valutazione dei progetti formativi presentati a seguito di avvisi pubblici, indicando, nel cronogramma, la necessità di nominare tale organismo entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando/circolare relativo alla presentazione di tali progetti (punto 4.2 - Procedure comuni F.S.E.).

La misura 7.01 - Assistenza tecnica del precitato complemento di programmazione tende a fornire alle strutture responsabili del POR il necessario supporto, anche per "l'attività di sorveglianza, di controllo e di valutazione", indicandosi, tra le procedure di attuazione, che "l'affidamento di tali servizi o forniture avviene di regola con "procedure di evidenza pubblica"", e che "con specifico provvedimento .... viene approvato il contratto" (scheda tecnica della misura).

L'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recentemente modificato con l'art. 47 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, dispone che "Per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione, è costituito apposito comitato composto da non più di quattro esperti esterni all'Amministrazione e tre funzionari direttivi interni all'Amministrazione regionale nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione", rinviando, per quanto attiene alla misura dei compensi, alle previsioni dell'art. 9, comma 24, della legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede -per gli analoghi comitati di valutazione da tale norma riguardati- un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni nonchè l'indennità di missione.

Pertanto, in Sicilia, per le valutazioni di cui è questione, a termini del precitato art. 24 l.r. 30/1997, occorre provvedere mediante la costituzione di comitati che appaiono esser, sia nella genesi che nell'operatività, organismi propri dell'Amministrazione regionale del lavoro.

L'affidamento delle valutazioni in parola a tali organismi, pertanto, non può ritenersi quale affidamento di un servizio, restando nell'ambito della gestione diretta delle valutazioni medesime.

Nè, a maggior ragione, la nomina di componenti esterni nei comitati in questione può costituire affidamento di servizi, dal momento che gli stessi partecipano soltanto all'organismo collegiale, ma non sono i diretti titolari o incaricati delle funzioni svolte.

Di contro le previsioni recate nel complemento di programmazione per la misura 7.01 - Assistenza tecnica richiedono specificamente l'adozione delle "procedure di evidenza pubblica" per l'affidamento di servizi e forniture, sostanzialmente richiamandosi alla normativa comunitaria e nazionale- regionale per gli appalti di servizi e forniture, riguardati dalle previsioni della scheda di misura.

Tale lettura è, peraltro, confermata dal capitolo 4.2 - Procedure comuni FSE del predetto complemento di programmazione che, per l'affidamento di attività non formative, si richiama alle procedure in applicazione di norme nazionali (d. l.vo 157/95) o regionali, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e di concessioni, specificando che "La procedura di affidamento diretto di servizi per attività non formative presuppone la presenza dei due elementi richiesti per la fattispecie dell'affidamento "in house"e cioè che l'ente pubblico che affida il servizio eserciti sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che lo controlla".

Ne deriva che le procedure di evidenza pubblica sono necessarie per l'affidamento a soggetti esterni (società, enti, liberi professionisti) dei servizi correlati all'attuazione dei programmi comunitari, non già per l'individuazione di soggetti esterni che partecipino ad organismi interni all'Amministrazione attuatrice.

Pertanto l'individuazione e la nomina dei componenti esterni nei comitati di cui all'art. 24 della l.r. 7 agosto 1997, n. 30, non si sottrae alle medesime regole adottate per gli altri organismi collegiali previsti dalla normativa regionale.

Nè, in proposito, può distinguersi tra atto di nomina e atti di individuazione dei componenti del comitato ex art. 24 l.r. 30/1997, attribuendo al primo una mera valenza formale, poichè le precise attribuzioni di competenze operate dalla lett. e) dell'art. 2, comma 1, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 al Presidente ed agli Assessori regionali non possono che ritenersi correlate anche ad un sottostante potere di scelta discrezionale, in mancanza del quale l'attribuzione del potere in questione agli organi del vertice politico-amministrativo non sarebbe giustificata.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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