Pos. 1   Prot. N. 256.2005.11 




Oggetto: COOPERATIVE GIOVANILI - INTERVENTI EX L.R. 37/1978 - GARANZIE AGGIUNTIVE.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
                                               


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento industria


e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO
E FINANZE
Dipartimento bilancio
LORO SEDI




1. Con nota 20 settembre 2005, n. 5142/05 1562 del 20 settembre 2005, il Dipartimento in indirizzo chiede il parere di questo Ufficio su una problematica posta dall'IRCAC e relativa alla richiesta di garanzie aggiuntive ai soci delle cooperative giovanili beneficiarie delle provvidenze ex l.r. 37/1978, a copertura del rischio di mancato recupero dei prestiti concessi dall'Istituto, atteso che detti finanziamenti, gravando su fondi assegnati all'IRCAC dalla Regione, non sono più assistiti dalla garanzia creditizia precedentemente prestata dalla stessa Regione.
Considerando che la problematica sottoposta coinvolge l'ambito di competenza dell'Assessorato regionale per l'industria, questo Ufficio, con nota 28 settembre 2005, n. 13013/256.2005.11, ha richiesto a quel ramo d'amministrazione di esprimersi sulla questione, invitando anche l'Assessorato richiedente a manifestare il proprio orientamento.
L'Assessorato regionale per l'industria ha fornito il proprio orientamento con nota 8 maggio 2006, n. 1083; l'Amministrazione in indirizzo si è espressa sulla problematica sottoposta con nota 19 luglio 2006, n. 1492.
Entrambe le Amministrazioni ritengono che la richiesta di garanzie personali - avanzata dall'IRCAC agli amministratori delle cooperative finanziate con le agevolazioni della l.r. 37/1978 e succ. mod. ed integr. - non è in linea con la ratio della citata normativa, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito a soggetti che difficilmente potrebbero accedervi alle normali condizioni di mercato. Tale ragione, sostiene l'Assessorato regionale per l'industria, comporta la "totale esclusione di ogni tipo di garanzia" sul mutuo di che trattasi che, tutt'al più, e in via residuale, potrebbe essere assistito da garanzie reali, "nel limite, tuttavia, degli eventuali beni liberi e del relativo valore".

2. Sul quesito posto si espone quanto segue.
Il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25, dispone: "Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fideiussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni".
La previsione della fideiussione a titolo sussidiario da parte dell'Amministrazione regionale è residuale, limitata cioè alla sola ipotesi in cui i soggetti richiedenti le agevolazioni non possono fornire garanzie e, soprattutto, diano prova di non poterle prestare. Il legislatore non assume l'onere della garanzia sussidiaria in via generale, con la conseguenza che i destinatari dei finanziamenti devono fornire garanzie secondo le regole comuni con la sola eccezione considerata e secondo i criteri e le modalità nel D.P.Reg. 8 marzo 1995, n. 50, recante "Regolamento attuativo delle ulteriori disposizioni sulla imprenditoria giovanile di cui all'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni". Ai sensi dell'art. 5 dell'indicato regolamento le operazioni di credito finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo produttivo approvati potranno essere assistite da fideiussione regionale se la società beneficiaria e i soci dimostrino di non essere in grado di fornire sufficienti garanzie proprie. In caso contrario società e soci sono tenuti a prestare le garanzie, reali e personali, che comunemente assistono i mutui.
La garanzia sussidiaria di cui al comma 3 dell'art. 22 della l.r. 25/1993, secondo le condizioni suddette, è stata inizialmente prestata dalla Regione a favore di ogni soggetto erogatore, sia nel caso che utilizzasse fondi di rotazione assegnati dalla stessa Regione, sia che utilizzasse propri capitali di rischio.
Successivamente con l'art. 60 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 - finalizzata a contenere e razionalizzare la spesa gravante sul bilancio regionale - il legislatore - oltre a ridurre l'ammontare della fideiussione sussidiaria prevista dall'art. 22 della l.r. 25/1993 (concedibile sempre nell'indicata residuale fattispecie indicata dalla norma) - restringe la rosa dei beneficiari, ammettendo il rilascio della garanzia solo per i mutui finanziati dalle aziende di credito. Rimuove cioè l'anomalia di prestare garanzie su finanziamenti concessi con fondi provenienti dalla finanza pubblica regionale; tale previsione è inizialmente disposta solo per l'IRCAC (comma 2 dell'art. 60 della l.r. 6/1997), successivamente, ai sensi dell'art. 73 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, riguarderà qualunque ente, istituto o azienda di credito che utilizzi fondi di rotazione assegnati in gestione dalla Regione.
Sebbene dunque, per i prestiti concessi dall'IRCAC mediante l'utilizzo di fondi assegnati all'Istituto dalla Regione non sarà più presentata, a far data dall'entrata in vigore della l.r. 6/1997, la garanzia sussidiaria prevista al comma 3 dell'art. 22 della l.r. 25/1993 - riservata solo alle aziende di credito che concedono (con propri capitali di rischio) mutui a soggetti che non riuscirebbero ad accedere al mercato creditizio a causa dell'impossibilità o insufficiente possibilità di garantire l'adempimento dell'obbligazione restitutoria (e semprecchè diano prova di ciò) - pare incongruo che il legislatore abbia inteso escludere dall'accesso al credito quei soggetti che - pur sprovvisti della possibilità di prestare garanzie - si rivolgono all'IRCAC. Una tale intentio legis avrebbe dovuto, invero, essere esplicitata, operandosi, in caso contrario, una disparità di trattamento tra soggetti nelle medesime condizioni.
Si ritiene, allora, che a parità di condizioni - e cioè in presenza di società e/o soci che non sono in grado di prestare sufficienti garanzie, sia reali che personali, e forniscano indiscutibilmente prova di tale situazione - l'Istituto è tenuto a finanziare il progetto ammesso, potendosi porre in capo alla Regione - a seguito del rilascio dell'autorizzazione a far gravare le perdite da insolvenza sui fondi di rotazione, ai sensi del primo comma dell'art. 73 della l.r. 2/2002 - il rischio della mancanza di garanzie idonee ad assicurare il recupero coattivo delle somme mutuate a copertura dell'ipotesi di inadempimento dei beneficiari.
L'Istituto è altresì tenuto, all'atto di concessione dei finanziamenti gravanti sui fondi assegnati dalla Regione, a valutare la capacità restitutoria del debitore principale e di eventuali coobbligati, nel rispetto dei principi fondamentali che debbono guidare una sana e corretta gestione della finanza pubblica, condividendo con le Amministrazioni regionali, secondo rispettiva competenza, la responsabilità dell'attivazione di tutte le procedure ed i controlli a tutela di una puntuale e corretta restituzione del finanziamento, soprattutto qualora non vengano fornite garanzie a copertura del rischio di inadempimento.
Nei termini il reso parere.

3. Così come richiesto dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con nota 13 luglio 2003, n. 1492, il presente parere viene trasmesso, per conoscenza, all'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze, in considerazione delle competenze allo stesso ascritte ai sensi dell'art. 73, comma primo, della l.r. 2/2002,.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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