Pos. 3   Prot. N. 265.11.05 



Oggetto: Pagamenti in acconto prima della maturazione della rata prevista dal capitolato speciale




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale dei beni
Culturali e Ambientali e dell'Educazione
Permanente
Servizio per il patrimonio archeologico
architettonico, archivistico, bibliografico
etnoantropologico e storico-artistico

PALERMO





1.Con la nota n.4336 del 28 settembre 2005 codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente un quesito relativo alla possibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento in favore dell'appaltatore di un acconto del prezzo per i lavori effettivamente eseguiti prima della maturazione del termine di pagamento della rata fissato nel capitolato speciale.
Viene rilevato infatti che l'art.114 del D.P.R 21.12.1999, n. 554 prevede il pagamento degli acconti " non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata".
Poiché, tuttavia, " con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario e della data di rendicontazione della spesa sulle misure del POR per il 2005, assume preminente rilievo il raggiungimento dei livelli di spesa previsti, al fine di disporre delle notevoli risorse finanziarie previste dallo stesso POR Sicilia 2000-20006, si chiede se sia possibile procedere, entro il mese di dicembre, al pagamento dei lavori effettivamente realizzati anche se non è stato raggiunto l'importo prescritto nel capitolato speciale per ciascuna rata e, in caso positivo, se occorre prevedere la stipula di un atto aggiuntivo modificativo delle clausole del capitolato speciale"

2. Lart. 114 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, disciplina i pagamenti in acconto in corso d'opera.
In particolare il primo comma dispone " Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti".
Il secondo comma attribuisce al responsabile del procedimento il compito di procedere all'emissione dei certificati di pagamento tenendo conto dei dati risultanti dai documenti contabili, nei termini e nelle rate stabiliti dal capitolato speciale e in conformità all'avanzamento dei lavori effettivamente eseguiti.
Il terzo comma dell'art. 114 disciplina l'ipotesi del pagamento del corrispettivo in pendenza della sospensione dei lavori, prevedendo che nel caso di sospensione di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante proceda comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data in cui i siano stati sospesi.
Così precisato il quadro normativo di riferimento, appare necessario, al fine della soluzione del quesito prospettato, verificare se possa essere derogata la disposizione secondo la quale il pagamento in acconto avviene " nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale" prevista dal primo comma dell'art. 114.
A tale proposito L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici- interpellata sulla legittimità della prassi delle stazioni appaltanti di incorporare nella rata di saldo l'ultima rata di acconto -con deliberazione 14 maggio 2003, n. 101, ha precisato che " sembrerebbe ammissibile una deroga alla disciplina dei pagamenti delle rate d'acconto, in presenza di circostanze dipendenti dal comportamento dell'amministrazione appaltante ed in grado di incidere negativamente sulla gestione dell'appalto"
Del resto, l'ammissibilità di una deroga alle disposizioni del capitolato speciale relative ai pagamenti, è prevista anche dallo stesso art. 114, comma 3 del regolamento generale, laddove stabilisce che "nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento degli importi maturati fino alla data di sospensione".
Una simile disposizione - continua ancora l'Autorità - ...sebbene riferita a fattispecie differente da quella in esame, consente di ritenere ammissibile la deroga de qua, ove circostanze impreviste lo rendano necessario" .
Tale superiore orientamento risulta confermato da numerose pronunce della Cassazione secondo le quali la materia relativa ai rapporti tra stazione appaltante ed appaltatore, negli appalti di opere pubbliche, attiene a diritti patrimoniali disponibili (Cass. 03.11.2000, n. 14361, Cass.14.03.2003, n. 3824).
Alla luce delle suddette argomentazioni, ed in vista della precipua finalità del raggiungimento dei livelli di spesa necessari per disporre delle risorse previste nel POR, è avviso dello Scrivente che nella fattispecie oggetto della presente consultazione la stazione appaltante possa procedere al pagamento in acconto per i lavori effettivamente realizzati prima della scadenza indicata nella rata del capitolato speciale.
Ciò posto sarà cura dell'Amministrazione procedere all'integrazione del capitolato speciale con un'apposita clausola aggiuntiva nella quale si dia atto dell'intervenuta modifica del pagamento in acconto.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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