Pos. II   Prot. N. 14359 / 267.05.11 



Oggetto: Incarichi di direttore di struttura complessa - Distretti sanitari - Procedure per il conferimento.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza
sanitaria ed ospedaliera e la programmazione
e la gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario
PALERMO






1 - Con nota n. 4434 del 28 settembre 2005, il servizio 1 di codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla seguente questione.
L'Azienda USL xxxx ha pubblicato (GURS concorsi n. 8 del 2005) avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa dei distretti sanitari di xxx xxxx xxxxx. Sulla suddetta determinazione di procedere all'attribuzione dei citati incarichi mediante selezione pubblica, codesto Dipartimento ha sollevato obiezioni ( invitando l'Azienda a modificare il pubblicato avviso) in base alle seguenti considerazioni : 1) l'art. 29 c. 7 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria prevede che gli incarichi interni di direttore di distretto - ove di struttura complessa - sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del d. lgs. 502/92; 2) il citato articolo prevede che l'incarico di direttore di distretto sia attribuito dal direttore generale ad un dirigente dell'Azienda ( oppure ad un medico convenzionato...).
A supporto e conferma della propria determinazione, l'Azienda USL ha richiamato la decisione del Tribunale di Siracusa, settore lavoro, n. 1 del 2005 nella parte in cui, mentre afferma che l'incarico dirigenziale di struttura complessa va conferito con le procedure previste dall'art. 15 ter del d. lgs. 502/92, osserva che l'art. 3 sexies dello stesso decreto legislativo" si limita ad indicare i requisiti e non la procedura per il conferimento dell'incarico di direttore di distretto, procedura che...resta disciplinata dall'art. 15 ter".
Nel dissentire da tale orientamento, viene inoltre evidenziato da codesto Dipartimento che "la disciplina di riferimento dell'incarico in parola non è compresa fra quelle indicate all'art. 4 DPR 484/97...che fissa tutte le discipline nelle quali è possibile conferire incarichi di direttore di struttura complessa".

2 - Si ritiene opportuno richiamare le norme invocate nella fattispecie in esame, al fine di individuare le procedure ad essa applicabili.
L'art. 3 sexies del d. lgs. 502/92, nel descrivere la figura del direttore del distretto, stabilisce che il relativo incarico " è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda.....oppure a un medico convenzionato..". Tale disposizione, come affermato dal Tribunale di Siracusa nella decisione sopra richiamata, prescrive il possesso di specifici requisiti in capo ai possibili destinatari dell'incarico in parola, non disponendo peraltro ( se non relativamente alla competenza al conferimento dell'incarico ) in ordine alle procedure da esperire.
Viceversa, l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa sono regolati - per quanto qui interessa - dall'art. 15 c. 7 e dall'art. 15 ter c. 2 del più volte citato d. lgs. 502. Dispone il primo l'attribuibilità dell'incarico a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 484/97, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'art. 15 ter, c.2. Quest'ultimo stabilisce che l'attribuzione dell'incarico è effettuata" dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella GURI, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione".
Dall'avviso di selezione in questione si rileva inequivocabilmente la natura di struttura complessa dei distretti interessati. A questi va, pertanto, applicata la procedura prevista dall'art. 15 ter, con il rispetto dei requisiti prescritti specificatamente dall'art. 3 sexies. A conforto di tale orientamento si ritiene opportuno richiamare l'art. 5 c. 5 del d. lgs. 517/99 (rapporti tra SSN ed università ), laddove nel definire le modalità di attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è stato esplicitamente escluso l'esperimento delle procedure di cui all'art. 15 ter c. 2 ( ubi voluit dixit ).
Quanto all'ultima riflessione di codesto Dipartimento in ordine alle discipline indicate dall'art. 4 del DPR 484/97, nel richiamare l'accordo intervenuto in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni in data 11 luglio 2002 che integra ( con l'indicazione delle discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi dirigenziali di struttura complessa per i professionisti non medici del ruolo sanitario ) la tabella prevista nel precedente accordo del 21 marzo 2002, va piuttosto rilevato come nel piano sanitario regionale 2000/2002, al p. 2.2.3 "direzione del distretto" è disposto che l'incarico di direttore del distretto è attribuito "ad un dirigente medico dell'Azienda" ; disposizione ribadita nella circolare di codesto Assessorato n. 1049 del 22 giugno 2001 "linee guida organizzative del distretto sanitario".
Si ritiene, pertanto, che ferma restando la selezione esperibile ai sensi dell'art. 15 ter del d. lgs. 502/92, la stessa vada ricondotta ai criteri e requisiti prescritti dalla normativa sopra richiamata ( art. 15 c. 7 e art. 3 sexies c. 3 d. lgs. 502 come esplicitato nel piano sanitario regionale ).
Che, del resto, debba addivenirsi alla nomina del direttore di distretto mediante "selezione" si desume dalla procedura descritta dal comma 2 dell'art. 15 ter (applicabile secondo le considerazioni sopra esposte ), nonché dall'esplicita dizione contenuta nella suindicata circolare n. 1049 che dispone "L'incarico di Direttore di distretto viene conferito mediante selezione cui possono partecipare i dirigenti medici dell'Azienda....nonché i medici convenzionati...La selezione avverrà nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.".
Val la pena rilevare, comunque, che il procedimento delineato dal citato art. 15 ter ( non avente le caratteristiche né la natura giuridica del concorso: Cass. s.u.1478/2004 e Cons. Stato V 4402/2005 ) si estrinseca in due fasi : la prima, di valutazione da parte di apposita commissione dell'idoneità dei candidati a ricoprire il posto da assegnare; la seconda, di scelta discrezionale e fiduciaria da parte del direttore generale del candidato (compreso nella rosa degli idonei ) cui attribuire la funzione.
Conclusivamente, con riferimento alla fattispecie in esame, i bandi di selezione dovranno essere adeguati alle prescrizioni contenute nella richiamata normativa; in particolare, i destinatari dell'annunciato incarico saranno individuati nei dirigenti medici dell'Azienda ovvero nei medici convenzionati da almeno dieci anni, in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 484/97. Sarà, invece, mantenuta la prevista procedura di selezione secondo i sopra descritti criteri dell'art. 15 ter.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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