POS. II Prot._______________/273.05.11

OGGETTO: Fondazione Ignazio Buttitta. Contributo regionale ex art. 9 l.r. 2/2005 per dotazione patrimoniale. Utilizzazione e modalità di erogazione.





ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

PALERMO




1. Con nota prot. 2152/Serv. promozione e valorizzazione del 6 ottobre 2005 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente un parere su quanto in oggetto.

In particolare codesto Dipartimento, premettendo che la l.r 4 marzo 2005, n. 2, nel promuovere la fondazione in oggetto con l'art. 9, primo comma, prevede il concorso della Regione alla dotazione patrimoniale con un contributo iniziale di 500 mila euro a carico dell'esercizio finanziario 2005, chiede se il predetto contributo sia da intendersi quale contributo da impiegarsi per l'attività della fondazione medesima, alla pari di altri contributi le cui modalità di erogazione e rendicontazione sono regolati annualmente con circolare (da ultimo con la circolare pubblicata nella GURS n. 14 del 1° aprile 2005), ovvero se si tratti di una dotazione patrimoniale della fondazione, da impiegarsi per ricavarne utili; e in tal ultimo caso se possa venir erogata in unica soluzione e quale documentazione sia necessaria per la relativa rendicontazione.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

La legge regionale 4 marzo 2005, n. 2, nel prevedere, all'art. 1, la promozione, ai sensi dell'art. 14 del codice civile, di una fondazione denominata "Ignazio Buttitta", oltre a disporre norme da inserire nello Statuto della predetta istituzione prevede, all'art. 9, primo comma, che "La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di un contributo iniziale di 500 migliaia di euro per l'anno 2005".

L'essenza della fondazione è, pacificamente in dottrina e giurisprudenza, quella di essere un "patrimonio destinato ad uno scopo non lucrativo" (per tutti: Consiglio di Stato, parere 30 luglio 1993, n. 850).

Pertanto, se in ogni caso, per le persone giuridiche private, il patrimonio è un elemento essenziale a termini dell'art. 16 del codice civile, per le fondazioni assume un'importanza maggiore, essendo l'essenza stessa dell'istituzione.

Mentre, infatti, nelle associazioni l'elemento patrimoniale -anche in queste necessario per molteplici aspetti: assicurare la possibilità che lo scopo venga attuato, garantire le spese di organizzazione e per la realizzazione delle attività, fornire garanzia ai terzi che dall'attività della fondazione possano ricevere pregiudizio o che possano vantare altre ragioni di credito- può essere accresciuto con certezza durante la vita dell'associazione mediante le quote associative imposte agli associati, nelle fondazioni il nucleo patrimoniale essenziale è, normalmente, quello iniziale, dal quale ricavare quelle rendite da erogarsi con quei criteri e modalità che l'art. 16 del codice civile richiede come necessarie previsioni dell'atto costitutivo.

Quindi, anche per tali considerazioni, oltre che per la chiara ed indubbia letteralità della previsione del primo comma dell'art. 9 della l.r. 2/2005, il contributo previsto da tale disposizione a carico dell'esercizio finanziario 2005 è destinato esclusivamente a costituire, insieme ad altri eventuali cespiti, la dotazione iniziale della fondazione in questione.

Ne consegue che tale contributo non è assimilabile ai contributi cui codesto Dipartimento ha riferimento con le circolari annualmente emanate per prevedere le modalità di concessione dei contributi (da impiegare per l'attività e/o il funzionamento) degli enti individuati per legge a termini dell'art. 23 della l.r. 23 dicembre 2002, n. 23.

Pertanto, sotto un primo aspetto l'erogazione di tale contributo potrà esser disposta anche in unica soluzione.

Va, tuttavia, rilevato che prima dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 la fondazione non è un soggetto di diritto esistente, in quanto solo tale iscrizione determina l'acquisto della personalità giuridica. Di conseguenza solo dopo tale iscrizione la fondazione potrà ritenersi esistente e potrà effettuarsi l'erogazione del contributo medesimo.

Sotto altro profilo, la rendicontazione dell'impiego del contributo dovrà documentare un impiego consistente in una immobilizzazione patrimoniale, tale da non disperdere il valore del patrimonio iniziale.

A fini esemplificativi, il contributo di cui è questione potrà esser reimpiegato in immobilizzazioni patrimoniali redditizie, nell'acquisto di beni immobili, in opere finalizzate all'incremento di valore di immobili assegnati in proprietà alla fondazione o da questa in proprietà acquistati, etc.; la documentazione di reimpiego sarà correlata allo specifico impiego patrimoniale che l'amministrazione della fondazione avrà effettuato.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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