Pos. I Prot. _______ /280.05.11
OGGETTO: Programmazione - Por Sicilia 2000/2006 - Misura 4.16 - Problematiche concernenti la realizzabilità dei progetti.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale pesca
(Rif. nota 12 ottobre 2005 n. 1643)
PALERMO

1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato, rilevato che l'Avviso per la presentazione e selezione delle istanze-Misura 4.16 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 (S.O. n. 2 alla G.U.R.S. n. 18 del 23 aprile 2004) conterrebbe una "discrasia" laddove disciplina, in via generale e in particolare con riferimento alle singole sottomisure, le modalità per la presentazione della documentazione relativa ai progetti proposti per accedere ai contributi previsti dalla Misura sopra indicata, rappresenta che dopo la pubblicazione dell'indicato Avviso sono pervenuti, tra gli altri, tre progetti i quali, seguito delle verifiche e delle valutazioni compiute in sede istruttoria, sono stati utilmente inseriti in graduatoria ai fini del finanziamento in questione.
Riferisce altresì l'Amministrazione in indirizzo che soltanto per uno dei tre progetti di cui sopra è stata trasmessa, "comunque fuori termine", la concessione demaniale marittima richiesta da codesta Amministrazione ai titolari dei progetti stessi dopo l'approvazione della graduatoria.
Ciò premesso, considerato che ai sensi dell'art. 4.2. lett. a), della seconda parte del richiamato Avviso "possono essere ammessi a finanziamento solo i progetti che posseggono il requisito della esecutività", e tenuto conto altresì che al momento della presentazione dell'istanza relativa al progetto sopra indicato "non era stata ancora richiesta la concessione" demaniale marittima, vengono posti all'Ufficio i due seguenti quesiti rappresentando l'urgenza della acquisizione della relativa consulenza:
a) se la mancata richiesta della concessione demaniale marittima prima della presentazione dell'istanza per accedere ai benefici di cui alla Misura 4.16 "possa far venir meno il requisito essenziale di realizzabilità" del progetto;
b) se, in considerazione della "discrasia di termini" contenuta nel richiamato Avviso, possa o meno accogliersi la documentazione presentata oltre il termine previsto e, dunque, ammettere a contributo il medesimo progetto.

2. Preliminarmente appare opportuno richiamare le disposizioni dell'Avviso indicato in epigrafe che qui rilevano.
Il punto 3.1 delle Informazioni generali contenute nel predetto Avviso, nel disciplinare le modalità e i termini per la presentazione delle domande ai fini dell'ammissione ai finanziamenti in parola, prevede che alla domanda devono essere allegati, "a pena di inammissibilità", tra l'altro, oltre alla copia del progetto, anche: "b) ulteriore documentazione tecnica indicata nella parte seconda del presente avviso all'articolo 5 di ogni singola sottomisura; c) copia dell'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente o, se del caso, dell'atto di sottomissione attestante la concessione dell'area".
Il successivo punto 3.2 delle medesime Informazioni generali dispone poi, tra l'altro, che entro 20 giorni dall'adozione dell'atto di approvazione delle graduatorie, l'Amministrazione regionale provvederà a richiedere ai titolari dei progetti ammessi a finanziamento "la documentazione amministrativa per la quale era stata resa dichiarazione all'atto di presentazione della domanda di concessione di contributo. Tale documentazione dovrà essere prodotta entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione ...
La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione nei termini previsti comporterà la decadenza della domanda".
L'art. 5 della seconda parte dell'Avviso sopra richiamato, in particolare per ciò che concerne la sottomisura a), elenca la documentazione che dovrà essere allegata alla domanda e individua analiticamente, oltre alla "attestazione/certificazione da parte dell'autorità competente, comprovante l'approvazione del progetto e la sua immediata realizzabilità", la documentazione tecnica (questionario, riepilogo dei lavori previsti, relazione descrittiva, preventivi, planimetrie, etc.) da produrre utilizzando, dove previsto, l'apposita modulistica contenuta negli allegati al predetto Avviso.
Per effetto dunque del combinato disposto del punto 3.1 delle Informazioni generali dell'Avviso de quo e dell'art. 5 delle disposizioni relative ad ogni singola sottomisura, richiamato dal predetto punto 3.1, alla domanda presentata per accedere ai contributi previsti dalla Misura 4.16 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 deve essere allegata la "documentazione tecnica" analiticamente elencata nello stesso art. 5.
La "documentazione amministrativa" (autorizzazioni o concessioni amministrative necessarie alla realizzazione del progetto, per le quali è stata resa dichiarazione o certificazione al momento della presentazione dell'istanza per beneficiare dei contributi in parola) deve essere invece presentata, così come espressamente disposto dal punto 3.2 sopra riportato delle Informazioni generali, dai soggetti titolari dei progetti ammessi a finanziamento entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione.
Così ricostruito il sistema delineato dalle disposizioni sopra riportate, può affermarsi che le medesime disposizioni non contengono alcuna discrasia poiché, invero, individuano e disciplinano due diverse tipologie di documentazione: la prima, di natura tecnica, dettagliatamente elencata nell'art. 5 di ogni singola sottomisura, va allegata alla domanda di concessione dei contributi; la seconda, di natura amministrativa, deve essere invece prodotta successivamente all'approvazione delle graduatorie, entro 20 giorni dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.
Tale ricostruzione, del resto, risulta confermata qualora si considerino le precipue finalità sottese alle due diverse tipologie di documentazione sopra richiamate. Ed infatti, la documentazione tecnica è funzionale alla particolare istruttoria, di natura tecnico-economica, compiuta, sulle istanze presentate, dalla apposita Commissione di valutazione prevista dall'Avviso in esame- ciò che rende necessaria la sua presentazione sin da subito in allegato alla istanza per l'accesso ai contributi in questione; la documentazione amministrativa, sebbene riguardi atti che incidono pur sempre sulle condizioni di ammissibilità dei progetti presentati, può essere invece sostituita, in sede di presentazione della istanza per la concessione dei contributi, dalla relativa certificazione o dichiarazione e presentata dopo l'approvazione delle graduatorie in ossequio all'esigenza di semplificazione dell'attività amministrativa che impone di ridurre al minimo gli adempimenti posti a carico dei richiedenti.

Ciò detto può ora passarsi a considerare il quesito sub a) volto ad accertare se sia o meno privo del requisito della esecutività o immediata realizzabilità il progetto per il quale, al momento della presentazione dell'istanza per i finanziamenti in parola, non era stata richiesta alla competente Autorità la concessione demaniale marittima.
Premesso al riguardo, in via generale, che un progetto risulta immediatamente realizzabile qualora non siano necessari ulteriori interventi deliberativi che possono rallentarne la realizzazione o l'esecuzione, nella fattispecie deve ritenersi che l'assenza, al momento della presentazione dell'istanza, della concessione demaniale e a fortori della richiesta di concessione, incide in termini negativi sul requisito della esecutività del progetto stesso; in altri termini, la concessione demaniale, attenendo alla realizzabilità del progetto ne condiziona la esecutività, con la conseguenza che la mancanza della predetta concessione demaniale rende il progetto privo del requisito della immediata realizzabilità.
Tale affermazione trova conferma nella previsione di cui al punto 3.1 delle Informazioni generali contenute nell'Avviso relativo alla Misura 4.16, laddove si dispone che alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, "a pena di inammissibilità", copia dell'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente o, se del caso, "dell'atto di sottomissione attestante la concessione dell'area".
Ed invero, si ricorda in proposito che ai sensi dell'art. 38, comma 1, del codice della navigazione "qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purchè questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione".
La riferita disposizione attribuisce dunque all'autorità marittima il potere di autorizzare in via anticipata, in pendenza del procedimento di concessione, il richiedente sia all'occupazione delle zone demaniali richieste in concessione sia all'uso dei beni marittimi e all'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, previa sottomissione a tutte le condizioni che verranno stabilite nell'atto di concessione.
Ora, l'esplicito richiamo, contenuto al punto 3.1 delle indicate Informazioni generali, dell'atto di sottomissione (e dunque dell'atto prodromico rispetto a quello di concessione) che deve essere presentato in allegato alla istanza confermerebbe quanto sopra detto circa la necessità della concessione demaniale marittima ai fini della configurabilità del progetto quale immediatamente realizzabile.
Né può ritenersi che la mancata presentazione della concessione demaniale o dell'atto di sottomissione ai sensi del punto 3.1 delle richiamate Informazioni generali possa essere sanata dalla presentazione tardiva della documentazione dopo l'approvazione della graduatoria.
Ed infatti, venendo con ciò ora a trattare il quesito sub b) -ribadito anzitutto che non si rinviene nell'Avviso relativo alla Misura 4.16 una "discrasia di termini" posto che i due diversi momenti di produzione della documentazione ivi previsti (in allegato alla istanza e dopo l'approvazione della graduatoria) riguardano rispettivamente le due diverse tipologie di documentazione individuate- si fa presente che la mancata presentazione in allegato all'istanza dell'atto di sottomissione è espressamente sanzionata "a pena di inammissibilità" (punto 3.1 delle Informazioni generali) così come "a pena di decadenza della domanda" è altresì sanzionata la mancata o incompleta presentazione della documentazione amministrativa oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione.
Si osserva in proposito che la natura perentoria del predetto termine, desumibile dall'esplicita previsione di una sanzione per il suo mancato rispetto, è funzionale alla duplice necessità dell'Amministrazione da un lato di porre un limite cronologico alla possibilità di produrre la documentazione necessaria e dall'altro di garantire la par condicio dei richiedenti nella ipotesi di una selezione degli stessi ai fini della erogazione di contributi o altri benefici economici.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra detto circa le motivazioni di pubblico interesse sottese alla natura perentoria del termine de quo, deve nella fattispecie ritenersi che la documentazione presentata oltre il medesimo termine non può essere ricevuta con la conseguenza che il relativo progetto non va ammesso ai contributi previsti dalla Misura 4.16 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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