Pos. I Prot. 282.2005.11


OGGETTO: Imposte, tasse e tributi.- Riscossione.- Riforma ex art. 3, D.L. 203/2005.

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

- Ufficio di Gabinetto dell'On.le Assessore

- Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 18106 del 18 ottobre 2005)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata - indirizzata, oltreché all'On.le Assessore per il bilancio e le finanze, anche allo scrivente - il Dipartimento in indirizzo formula tutta una serie di considerazioni in ordine alle refluenze che la riforma della riscossione disposta dall'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, è destinata a produrre sull'ordinamento giuridico regionale, ed esaminati i possibili scenari operativi ad essa conseguenti, auspica l'inserimento, in sede di legge di conversione dell'indicato decreto-legge, di una clausola di salvaguardia delle prerogative della Regione siciliana, e rimette alle determinazioni del competente On.le Assessore la scelta tra le varie opzioni possibili al fine di adeguare l'esercizio della funzione di riconosciuta spettanza regionale ai principi conseguenti alla disposta riconduzione in mano pubblica dell'attività di riscossione a mezzo ruolo dei tributi.

2.- Lo scrivente, condividendo in buona sostanza le analisi esposte e ritenendo di sicura garanzia per la Regione l'inserimento di una clausola di salvaguardia quale quella formulata - predisposta peraltro in assoluta intesa con questo Ufficio - reputa che, come è peraltro emerso in occasione dell'incontro intervenuto tra dirigenti di codesto Dipartimento e l'estensore della presente nota con dirigenti responsabili dell'Agenzia delle entrate e dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia, sia comunque sufficiente a tutelare le prerogative regionali una formalmente dichiarata disponibilità della predetta Agenzia a partecipare con la Regione siciliana ad una apposita società di scopo da costituirsi, a seguito di una apposita deliberazione legislativa regionale, per l'esercizio delle funzioni della riscossione regionale, ovvero a consentire alla Regione, laddove in tal modo si dovesse orientare l'Assemblea regionale siciliana nell'esercitare la potestà legislativa concorrente spettante in materia, a partecipare alla "Riscossione S.p.a.".

Non ci si esime a tal proposito dal segnalare che la disposta riforma non incide sulla competenza regionale a disciplinare la materia della riscossione, riconosciuta dall'art. 132 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 recante "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657", e riconfermata dall'art. 70 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 concernente "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337".
Il pieno riconoscimento della potestà legislativa (ancorchè sussidiaria o concorrente) regionale in materia, acclarato peraltro anche dalla Corte costituzionale in numerose sentenze (cfr., per tutte, sentenza n. 186 del 1999), e la perdurante vigenza della disposizione in ultimo citata - in nessun modo incisa, per quanto rileva, dalla recente riforma - consente di escludere che il mancato inserimento, in sede di conversione del D.L. 203/2005, della clausola di salvaguardia pur proposta a scopo cautelativo, configuri una violazione della sfera di competenza statutariamente riconosciuta alla Regione che imponga, conseguentemente, l'instaurazione di un giudizio di legittimità costituzionale, in via di azione, avverso le disposizioni in esame.

Si osserva infine che la prospettata costituzione, con la partecipazione della Agenzia delle entrate, di una apposita società regionale (ipotesi identificata sub 3 nella nota che si riscontra) appare più rispondente all'esigenza di garantire un compiuto controllo, coordinamento e direzione dell'attività compresa nelle spettanti funzioni relative alla riscossione coattiva.
La partecipazione alla costituita società nazionale diluirebbe invero le spettanti potestà in un contesto in cui la Regione assumerebbe con certezza un ruolo minoritario, e non consentirebbe forse dunque un'azione rispondente alle ipotizzabili specificità regionali.

Null'altro si ritiene di dovere segnalare al fine di consentire l'espressione delle determinazioni di competenza.

3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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