Pos. III   Prot. N. 15622 / 286.11.05 



Oggetto: Ufficio regionale per l'espletamento di gare di appalto di lavori pubblici.Componenti commissioni.Trattamento economico e giuridico.




Allegati n...........................



Assessorato regionale dei Lavori Pubblici
Dipartimento regionale dei lavori pubblici                  Palermo 



                       

e, p.c. Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
              Palermo 








  1-Con la suindicata nota di pari oggetto codesto Dipartimento ha rappresentato diverse questioni chiedendo a quest'Ufficio di esprimersi "per l'aspetto legale" e al Dipartimento che legge per conoscenza "per l'aspetto contrattuale". 

Le perplessità, che riguardano tutte l'indennità di funzione prevista dal comma 16 dell'art.7 ter della l.109/94 come recepita dalla l.r.7/2002 e succ.modif., attengono in primo luogo al regime contributivo da applicare quando a percepirla siano componenti esterni all'Amministrazione regionale. Codesto Dipartimento manifesta di propendere, in tali ipotesi, per l'assoggettamento dell'indennità alla normativa previdenziale dettata per i compensi delle collaborazioni coordinate e continuative.
  Per i componenti scelti tra dirigenti regionali viene invece chiesto se sia necessario stipulare un contratto individuale e,in caso affermativo, chi debba procedervi per la Regione atteso che il Presidente nomina la commissione mentre l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare di appalto di lavori pubblici costituisce, ai sensi del comma 3 dell'art.7 ter cit.,articolazione dell'Assessorato dei lavori pubblici. 
  Ulteriore quesito riguarda il riconoscimento dell'indennità di risultato ove si concordi nel ritenere che per i dirigenti regionali l'indennità di funzione sostituisca quella di posizione prevista dal CCRL. 
  Sempre per tali componenti viene infine prospettato l'orientamento che anche per l'indennità di funzione si applichi il regime contributivo dei dipendenti regionali. 


  2-Si condivide l'avviso di codesto Dipartimento in ordine al regime contributivo al quale assoggettare i componenti esterni all'Amministrazione regionale con la precisazione che ai medesimi si applica il trattamento di cui all'art.2,c.26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modifiche, solo ove l'attività di partecipazione alla Commissione sia espletata nella veste di funzionario onorario.  
  Ove invece il componente di nomina regionale, pur se scelto al di fuori dell'Amministrazione regionale, risulti, secondo quanto stabilito dal comma 15 dell'articolo 7ter in esame, distaccato presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare di appalto di lavori pubblici perché dirigente di ente locale in attività di servizio dovrà applicarsi il regime previdenziale e assistenziale proprio dei dipendenti pubblici così come accade in tutte le ipotesi di utilizzazione da parte della Regione di personale appartenente ad altre p.a. 
  Per i dirigenti regionali chiamati a fa r parte delle Commissioni in argomento e 

quindi destinatari della disposizione testè richiamata che prevede che "i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio" non sembra doversi procedere alla stipula di alcun contratto individuale in quanto il contenuto dell'incarico che i medesimi sono chiamati ad espletare è esaustivamente definito in ogni suo aspetto dall'atto di nomina al quale obbligatoriamente consegue il distacco.
  In altri termini il legislatore ha voluto sancire che il rapporto d'ufficio, anche per i componenti che hanno lo status di dirigenti regionali che concreta un rapporto di servizio professionale con la Regione, si esaurisca per la durata della permanenza in carica in quello di membro del collegio. 
  Ne consegue che per detti dirigenti le norme che prevedono modalità e compenso della suddescritta nomina a tempo pieno discostandosi dalla procedura ordinaria in materia di conferimento di incarichi dirigenziali -della quale comunque può considerarsi in certo modo salvaguardato il principio della consensualità attraverso l'espressa previsione dell'atto di accettazione (cfr. art.7ter,c.14)- costituiscono disposizioni derogatorie del CCRL-Area dirigenza ai sensi dell'art.2 del d.lgs.165 del 2001 e successive modifiche, norma applicabile in virtù del rinvio operato dall'art.1 della l.r. 10 del 2000. 
  Dalla peculiare configurazione dell'incarico attribuito discende altresì che l'indennità annua lorda di funzione, remunerativa di tutti i compiti che vi sono ricompresi, sostituisce in toto per detti dirigenti i compensi ordinariamente collegati ad un incarico dirigenziale e cioè sia la retribuzione di posizione parte variabile che quella di risultato.Con riferimento a quest'ultima ,poi, è appena il caso di notare come la stessa non possa essere corrisposta in mancanza di obiettivi predeterminati, la fissazione dei quali appare però incompatibile con la natura dell'incarico. In più la norma istitutiva delle Commissioni prevede per il componente che realizzi tre assente continuative la sanzione della decadenza, ben più grave della mancata corresponsione di parte del compenso.  
  Infine per l'ultimo quesito non può che condividersi la tesi rappresentata da codesto Dipartimento in considerazione della tipologia di rapporto di servizio intercorrente tra il soggetto e l' Amministrazione. 
   

3-Nel rendere il presente parere lo scrivente manifesta sin d'ora la disponibilità a tornare per eventuali approfondimenti sugli ulteriori aspetti che vengano evidenziati dal Dipartimento che legge per conoscenza.

4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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