Pos. 1   Prot. N. 293.11.2005 



Oggetto: TRASPORTI IN CONCESSIONE - CEDIBILITA' CONTRIBUTI DI ESERCIZIO EX L.R. 68/1983.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Servizio I Autotrasporto persone e cose
PALERMO





1. Con nota 28 ottobre 2005, n. 241, codesto Dipartimento chiede di conoscere se se una società di autotrasporti - concessionaria di un servizio comunale di trasporto urbano e, in ragione di ciò, beneficiaria dei contributi di esercizio di cui agli artt. 4 e 10 della l.r. 14 giugno 1983, n.68 - possa cedere ad un istituto bancario i contributi che saranno erogati, così come disposto dall'art. 70 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, per l'anno 2006.
Si chiede inoltre se l'Amministrazione regionale possa accettare la cessione dei crediti di cui sopra e se possa ricorrere a clausole di salvaguardia delle cessioni anche in operazioni di factoring.
Ritiene ancora il richiedente che il credito dopo il 31/12/2005 potrebbe non essere più certo ed esigibile in virtù dell'art. 18 del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che - nel prevedere la regolamentazione dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto mediante contratti di servizio da affidare con procedure concorsuali - fissa, al 31/12/2003, poi prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 23, comma 3-bis, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, la scadenza del periodo transitorio e, conseguentemente, della possibilità delle regioni di mantenere le concessioni agli attuali affidatari.

2. Si rileva in via preliminare e con riferimento all'indicato termine di scadenza del 31 dicembre 2005, di cui al comma 3-bis dell'art. 18 del D. Lgs. 422/1997, che lo stesso è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006 dal comma 394 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (Legge finanziaria 2006)".
Il termine di cui sopra permette alle Regioni a statuto ordinario - in virtù delle attribuzioni in materia di trasporti alle medesime conferite dal menzionato D.Lgs. 422/1997 - di adeguarsi al sistema che, a regime, impone il rispetto delle regole comunitarie sull'evidenza pubblica nell'assegnazione dei servizi, ma che in prima applicazione necessita di un periodo transitorio per adeguarsi al sistema.
La Regione siciliana, però, esercita, in materia di trasporti e comunicazioni, ben più ampie attribuzioni in virtù della dizione contenuta all'art. 1 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti" - come modificato ed integrato dal D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485 e, da ultimo, dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n.296.
Di recente, la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", all'art. 27, comma 6, ha previsto che "......................Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi..........sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convenzioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. ...................".
Superate le perplessità sulla scadenza del termine e senza approfondire la questione relativa al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, non essendo stato formulato quesito in tal senso, si rileva soltanto che la normativa nazionale ha comunque delle refluenze sulle società destinatarie della previsione contenuta all'art. 27 della l.r. 19/2005.
Ed infatti la finanziaria statale per l'anno 2006, al comma 393, nella parte in cui aggiunge il comma 3- quinquies all'art. 18 del D.Lgs 422/1997, prevede che "Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa, non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi".
Anche se la previsione sopra riportata si riferisce alla proroga dalla stessa legge nazionale disposta, ugualmente essa è da ritenere applicabile alle aziende siciliane che - già concessionarie dei servizi alla data di entrata in vigore della L.r. 19/2005 - usufruiscono dei contratti di affidamento provvisorio, divenendo, per ciò stesso, destinatarie del divieto di partecipare all'affidamento dei servizi sul resto del territorio nazionale.

3. Infine, in ordine alla cessione di crediti e ai presupposti per l'accettazione della stessa si espone quanto segue.
La cessione del credito è un contratto bilaterale avente ad oggetto il trasferimento di un diritto di credito, ed è disciplinata dagli artt. 1260 e segg. del codice civile. Con detto negozio il creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito. La cessione può avvenire anche senza il consenso del debitore ceduto (tranne che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione). E' ammessa anche la cessione dei crediti futuri purchè, esista già il rapporto da cui i crediti nasceranno, in modo che siano determinati o determinabili.
L'istituto della cessione di cui all'art. 1260 c.c. si connota differentemente se il debitore ceduto è la P.A. e i crediti derivano da contratti di durata come l'appalto, la somministrazione o la fornitura di servizi pubblici; alla ricorrenza di tali fattispecie il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza della speciale disciplina discendente dal combinato disposto dell'art. 69 della Legge di contabilità di Stato di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 - secondo cui "le cessioni.......relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle legge, debbono essere notificate all'amministrazione...........cui spetta ordinare il pagamento" e che le medesime "devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio" - e dell'art. 9, allegato E, della Legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, che - espressamente richiamato, per le somme dovute dallo Stato, per somministrazioni, forniture ed appalti, dal terzo comma dell'art. 70, del citato r.d. 2440/1923 - dispone: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata".
La deroga alla previsione codicistica ha il fine di garantire la regolare esecuzione dei contratti indicati, assicurando che l'appaltatore, somministratore o fornitore di servizi non resti privo di mezzi finanziari e, conseguentemente, che le somme erogate vengano destinate all'effettivo soddisfo degli oneri economici correlati alle controprestazioni del privato contraente.
Il divieto di cessione è un divieto relativo, esso resta valido finchè la fornitura non sia stata compiutamente eseguita, dopodicchè non sussiste alcuna ragione per procrastinare la deroga al principio della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore (art. 1260 c.c.).
La necessità di adesione della P.A. è, cioè, limitata ai pagamenti anteriori all'ultimazione dei lavori, mentre il contratto è ancora in corso di esecuzione, con la conseguenza che ogni cessione diventa pienamente efficace con la semplice comunicazione, a prescindere dall'accettazione della medesima P.A., quando il contratto ha esaurito i suoi effetti (cfr. Cass., sez. I, 05-10-2000, n. 13261; Se. III, 28-01-2002, n. 981) .
Le norme sopra riportate configurano le "clausole di salvaguardia" che codesta Amministrazione chiedeva le venissero indicate; le stesse valgono anche nell'ambito di operazioni di factoring, essendo quest'ultimo comunque riconducibile ad una cessione di credito effettuata attraverso un contratto atipico, a prestazioni corrispettive, nel quale un creditore cedente si obbliga a trasferire dei crediti in cambio di una controprestazione pecuniaria ad un terzo cessionario, in genere una società (factor) che svolge professionalmente l'attività di riscossione e gestione di crediti. Nel factoring, cioè, l'imprenditore cedente ottiene denaro in cambio della cessione del credito e il factor lucra all'incasso la differenza tra quanto pagato all'imprenditore cedente per il trasferimento del credito e la somma derivante dalla riscossione.
Si ritiene dunque che per le cessioni in oggetto sia necessaria l'adesione dell'Amministrazione interessata; ciò vale non solo - e in considerazione delle previsioni di cui all'art. 27 della l.r. 19/2005 che ha trasformato le precedenti concessioni per il servizio pubblico di autolinee - per i contratti di affidamento, seppur provvisorio, ma anche, antecedentemente all'indicata norma, per le concessioni, giacchè la normativa comunitaria intende la concessione di servizi come "un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo" (cfr. art. 1 Dir. 2004/17/CE del 31 marzo 2004) .
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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