Pos. I Prot. 15860/297.2005.11


OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Fondi mobiliari.- Esito selezione operatore di private equity-

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 19182 del 10 novembre 2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente - rappresentando l'urgenza della acquisizione della relativa consulenza - in ordine all'interpretazione degli esiti della selezione effettuata dalla "Commissione per la selezione di un operatore di private equity" nominata nell'ambito della procedura di scelta individuata con avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 18 del 29 aprile 2005.
In particolare, tenuto conto della circostanza che la predetta Commissione - dopo aver valutato, alla stregua dei criteri indicati nel bando, le due offerte pervenute - ha concluso i propri lavori limitandosi ad attribuire un punteggio totale, costituente sommatoria dei punteggi assegnati in relazione ai previsti parametri, senza individuare l'assegnatario, si chiede se gli esiti espressi possano intendersi quale aggiudicazione per la ditta che ha ottenuto il maggior punteggio ovvero se entrambi i concorrenti riconosciuti idonei possano considerarsi aggiudicatari.

2.- Alla problematica proposta risulta in realtà sotteso uno specifico quesito avente ad oggetto il compito ascritto alla Commissione, e quindi, in buona sostanza, il contenuto della disposta procedura selettiva.
Ed invero, fondamentalmente, si chiede l'avviso dello scrivente circa l'oggetto del contratto cui l'Amministrazione intende addivenire, ed in relazione a tale aspetto si rassegna che, mentre codesto Dipartimento ritiene, sulla base degli atti conferenti (decreto presidenziale concernente le modalità per l'attuazione dell'art. 13 della l.r. 23 dicembre 2002, n. 23; invito assessoriale a manifestare interesse alla selezione di un operatore di private equity per la partecipazione ad una società di gestione del risparmio per la costituzione di un fondo chiuso riservato ad investitori istituzionali; decreto dirigenziale di costituzione e nomina della Commissione incaricata della selezione) che sia già stata operata la scelta di selezionare un unico operatore di private equity, la Commissione incaricata di provvedere alla scelta sembra implicitamente reputare che alla conduzione della costituenda società di gestione del risparmio (SGR) possa essere chiamata anche una pluralità di operatori di private equity .

Premesso che l'interpretazione degli atti amministrativi va primariamente posta in essere dall'autorità emanante nell'esercizio della spettante funzione di esplicazione del contenuto dei propri atti, non ci si esime tuttavia dal rendere la consulenza richiesta.
Considerato che tra i criteri ermeneutici fondamentali risulta imprescindibile quello letterario e logico, proprio dell'interpretazione di tutti gli atti giuridici, e costituente mezzo interpretativo intrinseco, desumibile dunque dallo stesso testo dell'atto, si ritiene che, allo scopo indicato, occorra innanzitutto individuare il significato delle parole utilizzate ed il relativo nesso.
A tal proposito si osserva che la dizione "selezione di un operatore", adoperata sia nell'ambito dell'invito pubblico che del provvedimento di costituzione della Commissione, induce a ritenere che la scelta da operare fosse preordinata all'individuazione di un solo ed unico soggetto.
Ed invero il termine "un" costituisce troncamento di "uno" e quest'ultimo, in funzione di articolo, indica in senso generico un componente di una classe, di una categoria, e, in funzione di aggettivo, individua quantitativamente la corrispondenza ad un'unità. Già, dunque, sotto il profilo strettamente lessicale il singolo termine utilizzato comporta che la selezione debba limitarsi ad individuare un solo prescelto, poiché in caso contrario si sarebbero potuti utilizzare articoli partitivi quali "dei" o "degli", o aggettivi indefiniti plurali o di senso plurale come "alcuni" o "qualche", ovvero impiegare al plurale il sostantivo "operatori".
Si rileva inoltre che sia l'articolo 3, rubricato "Il fondo mobiliare chiuso" del decreto presidenziale n. 140 del 18 maggio 2004, sia i paragrafi titolati "Scelta degli altri soci della SGR" e "Rapporti tra il soggetto di private equity e gli altri soci della SGR" dell'avviso pubblico preordinato alla selezione, individuano con certezza al singolare il soggetto destinato ad operare con funzioni istruttorie e gestionali nella costituenda società.
E d'altronde, sotto un profilo logico-sistematico, sembra palese che il soggetto prescelto è destinato ad assumere un ruolo di indirizzo e di coordinamento gestionale che postula l'unicità della attribuzione.
La funzione dell'operatore di private equity nell'ambito della struttura societaria dedicata alla gestione del Fondo mobiliare chiuso che si intende promuovere sembra invero connotarsi - anche in conseguenza ed in relazione ai requisiti ed ai criteri di selezione allo scopo previsti nell'invito pubblico alla manifestazione di interesse - per la specifica e peculiare professionalità allo stesso richiesta e da utilizzare nella conduzione della SGR. La presenza di una pluralità di soggetti con identiche competenze tecnico-professionali cui congiuntamente ascrivere responsabilità istruttorie e valutative fondamentali per il buon andamento dell'iniziativa economico-finanziaria appare fonte di potenziali conflitti e di sicura deresponsabilizzazione del ruolo ascritto.

A tal punto, considerato che la Commissione incaricata di provvedere, nell'ambito della individuata procedura di gara, all'esame ed alla selezione delle offerte - composta da qualificati esperti, ed a cui è appunto specificamente demandata la valutazione della capacità tecnica, professionale, organizzativa e finanziaria dei concorrenti - costituisce una figura organizzatoria ausiliaria degli organi cui compete di disporre l'affidamento, e che il medesimo Organo collegiale, nell'attribuire il punteggio totale ai due partecipanti alla gara, ha di fatto posto in essere una graduatoria quale atto riepilogativo delle analisi svolte e da cui emerge l'avvenuto accertamento della migliore offerta, si ritiene che ben possa assumersi la determinazione finale consistente nell'individuazione di un unico operatore di private equity con il quale costituire, unitamente agli altri soggetti ancora da individuare nell'ambito delle previste categorie la società di gestione del risparmio di che trattasi.

3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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