Pos. I Prot. _______ /298.05.11
OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Industria - Consolidamento passività ex art. 1 l.r. 66/1995 - Effetti del fallimento di un beneficiario.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 9 novembre 2005, n. 2777)
PALERMO


1. L'art. 34, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, dispone che presso l'Assessorato regionale dell'industria è istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizio "che abbiano idonee prospettive di riequilibrio finanziario e che intendano procedere al consolidamento delle passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario ...".
In relazione a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento rappresenta che con D.A. 25 giugno 1998, n. 1194 è stato concesso ad una ditta un contributo in conto interessi a valere su un contratto di mutuo stipulato dalla medesima ditta con un istituto di credito.
Riferisce altresì codesto Dipartimento che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con nota 29 maggio 2005, n. 13528, ha comunicato di aver ricevuto la quietanza di un deposito provvisorio costituito presso l'Ufficio provinciale di Cassa regionale a fronte di un ordinativo di pagamento emesso a favore della ditta in questione e restituito dall'istituto di credito di cui sopra "per c/c chiuso".
Ciò premesso, considerato che il curatore fallimentare della predetta ditta con nota 12 ottobre 2005 ha comunicato l'avvenuto fallimento della Società ed ha altresì richiesto il pagamento della somma oggetto del deposito provvisorio, vien chiesto se sia legittimo -giusta il disposto dell'art. 12.1 delle Direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 1 l.r. n. 66/95- non procedere "alla erogazione dei contributi maturati entro la data di dichiarazione di fallimento (e ad oggi non ancora versati)"; vien chiesto altresì parere circa "eventuali adempimenti che la scrivente Amministrazione deve avviare per esperire il tentativo di insinuazione al passivo fallimentare della Società in specie al fine del recupero dei contributi fin qui erogati".

2. L'art. 12 del D.A. 25 novembre 1995 ("Direttive per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese industriali di cui all'art. 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66"), al punto 1 dispone che in caso di fallimento dell'impresa ammessa al beneficio contributivo della Regione "l'erogazione del contributo cessa ... a partire dalla data ... di dichiarazione di fallimento ...".
In conformità a quanto sopra previsto in via generale, l'art. 15 del contratto di mutuo stipulato tra la ditta de qua e l'istituto di credito mutuante (trasmesso in allegato alla richiesta di parere) prevede, tra l'altro, che in caso di fallimento "l'Assessorato regionale dell'industria interromperà l'erogazione del contributo rispettivamente a far data ..., dalla dichiarazione di fallimento ...".
Pertanto nel caso in esame, alla stregua della direttiva assessoriale sopra richiamata nonché della disposizione contrattuale che regola specificamente i rapporti tra la ditta interessata e l'istituto mutuante, non può porsi in dubbio che dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento cessa il concorso regionale sugli interessi e conseguentemente codesta Amministrazione non dovrà procedere al pagamento delle rate di contributo maturate a partire dalla predetta data e a tutt'oggi non ancora erogate.
Considerato dunque che il concorso regionale cessa dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento appare ovvio che devono essere erogate rate del piano di ammortamento venute in scadenza prima della predetta data ed eventualmente non ancora pagate.
Per quanto poi concerne l'altra questione sottoposta allo scrivente, relativa alla individuazione delle procedure da esperire per l'insinuazione al passivo fallimentare ai fini del recupero delle rate di contributo già erogate, appare anzitutto opportuno accertare se nella fattispecie sia o meno ammissibile tale recupero.
Premesso che il medesimo recupero presuppone ovviamente la revoca del citato decreto D.A. n. 1194/98 con cui è stato concesso alla ditta de qua il contributo in conto interessi, si fa presente al riguardo che il predetto decreto prevede espressamente all'art. 4 la "revoca del beneficio concesso" ed il "recupero coattivo del contributo erogato" solo nell'ipotesi in cui il beneficiario "non provveda al pagamento di n.3 (tre) semestralità consecutive".
Si evidenzia altresì che l'art. 11, punto 4, del D.A. 25 novembre 1995 e l'art. 3, ultimo comma, del contratto di mutuo stipulato tra la ditta de qua e l'istituto di credito dispongono con dizione quasi identica che, in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, l'Assessorato regionale dell'industria provvederà alla revoca dei benefici concessi ed al recupero anche coattivo del contributo erogato "relativo alle rate non pagate".
La direttiva assessoriale, il provvedimento di concessione del beneficio in parola nonché il contratto di mutuo prevedono, dunque, la revoca del beneficio stesso (o, più propriamente, la revoca del provvedimento di concessione dell'agevolazione regionale) e il recupero coattivo delle somme erogate per la sola ipotesi del mancato pagamento di tre rate consecutive di mutuo, mentre nulla dispongono al riguardo nel caso di fallimento dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni economiche; in altri termini, alla stregua delle fonti sopra indicate, il fallimento dell'impresa beneficiaria incide sul concorso regionale, nel senso di determinare la cessazione dello stesso, solo per le rate del piano di ammortamento successive alla data della dichiarazione di fallimento e non anche per quelle venute in scadenza prima della medesima data.
Del resto, in proposito giova evidenziare che la finalità pubblica del finanziamento agevolato, la cui durata non può essere superiore a dieci anni (cfr. art. 34, comma 4, l. r. n. 15/93), risulta nella fattispecie parzialmente realizzata laddove si consideri che dalla data della stipula del contratto di mutuo (27 gennaio 1998) alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (dicembre 2004) e, cioè, per un periodo di tempo superiore alla metà della durata dell'operazione di consolidamento in esame, la ditta interessata ha continuato a svolgere attività produttiva.
Conseguentemente si è dell'avviso che nella fattispecie non può procedersi alla revoca del provvedimento di concessione dell'intervento agevolativo né al recupero delle somme erogate a valere sulle rate di mutuo venute in scadenza prima della data della sentenza dichiarativa di fallimento.
La soluzione negativa sopra accolta circa il recupero coattivo delle somme erogate rende ovviamente superfluo l'ulteriore esame circa l'individuazione delle procedure da esperire ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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