POS. II Prot._______________/304.05.11

OGGETTO: Autorizzazione per la costruzione di impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Rilascio in conferenza di servizi. Questioni varie.




ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

PALERMO


1. Con nota 8 novembre 2005, prot. 6243/Serv. II, codesto Dipartimento, rappresentando che, in un procedimento di rilascio dell'autorizzazione in oggetto, condotto in conferenza di servizi, il comune interessato, invitato sia ai fini della concessione edilizia che per esprimere il parere previsto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ha, per quanto attiene la compatibilità urbanistica del progetto, espresso (a firma del dirigente dell'Ufficio tecnico comunale) parere favorevole ma successivamente, in sede di riunioni della conferenza, il rappresentante del comune ha evidenziato ragioni ostative e, successivamente, il sindaco del comune ha espresso parere negativo, ha chiesto allo Scrivente se la competenza ad emettere il parere ex art. 12 d. l.vo 387/2003 per conto del comune spetti al sindaco o all'ufficio tecnico comunale e se il parere negativo espresso dal sindaco con riguardo a problematiche relative alla tutela ambientale sia legittimo ovvero se , basandosi su motivazioni oggetto di parere di competenza di altre amministrazioni (Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente), possa risultare illegittimo.

Infine codesto Dipartimento chiede se il silenzio delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e alla salute pubblica, nonostante ripetute convocazioni e la trasmissione degli atti delle riunioni, possa legittimamente configurarsi quale silenzio-assenso ex art. 14 ter della l. 15/2005.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha previsto che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonchè la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, siano soggetti ad un'unica autorizzazione, rilasciata dalla Regione (nel rispetto delle normative di tutela ambientale, paesaggistica e storico-artistica) a seguito di un procedimento unico in conferenza di servizi cui partecipano le amministrazioni interessate.

Tale articolo prevede, altresì, che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possano esser ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici.

In ordine alla conferenza di servizi che, nella Regione siciliana, in dipendenza del rinvio operato dall'art. 2 della l.r. 7 settembre 1998, n. 23, è disciplinata dalla normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche (articoli 14 e seguenti), va evidenziato che la legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha modificato in parte la previgente disciplina, eliminando, tra l'altro, la possibilità delle amministrazioni i cui rappresentanti non abbiano espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione procedente di notificare successivamente il proprio motivato dissenso (ritenendo acquisito in tal caso l'assenso di tali amministrazioni) ed esplicitando l'equiparazione all'assenso implicito della materiale assenza alla conferenza della amministrazioni invitate a partecipare.

Tale ultima legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 febbraio 2005, è entrata in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione -tranne che per alcuni aspetti che qui non interessano- e cioè il 13 marzo 2005.

Nella fattispecie sottoposta, la conferenza di servizi è stata convocata per il 15 febbraio 2005. In tale seduta, tuttavia, l'istruttoria è stata sospesa in attesa di chiarimenti richiesti al soggetto istante, e la conferenza è stata riconvocata per il 1 luglio 2005; ed in tale riunione sono stati espressi tutti i pareri delle amministrazioni presenti, ad eccezione dell'amministrazione comunale il cui rappresentante, pur avanzando delle osservazioni e dichiarando che, le stesse non avevano valenza di parere definitivo, ha poi, esplicitandole, dichiarato che per tali osservazioni "nel caso in cui questa riunione di C.d.S. dovesse esser decisoria si esprimerebbe parere negativo". Talchè la riunione finale della conferenza è stata ulteriormente rimandata "al fine di far esprimere al Comune un parere definitivo".

La conferenza di servizi in questione, pertanto, pur se la prima seduta è avvenuta sotto l'impero della precedente normativa di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, tuttavia continua secondo le previsioni della novella di cui alla l. 15/2005, trattandosi di disposizioni procedimentali che -salvo che per eventuali fasi o subprocedimenti già definiti- si applicano secondo il principio tempus regit actum. Pertanto, dal momento che i pareri sono stati espressi dopo l'entrata in vigore della novella legislativa (l. 15/2005) ed ancora va adottata la determinazione conclusiva, è a tale ultima disciplina che occorre fare riferimento.

Ciò posto, va considerato che il comune in questione ha partecipato alla conferenza di servizi non già per esaminare tutta la fattispecie collegialmente con le altre amministrazioni partecipanti, ma al limitato fine di rendere, in sede di conferenza, il proprio assenso o dissenso in ordine agli aspetti correlati alla propria competenza.

Come specificato da codesto Dipartimento, il comune viene coinvolto ai fini del rilascio del permesso di costruire e per rendere il proprio parere in ordine all'autorizzazione all'emissione in atmosfera, ex art. 7, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

Pertanto l'assenso o il diniego, da motivare specificamente, non possono esulare dall'esame dei soli aspetti correlati all'interesse che l'amministrazione è direttamente chiamata a gestire, ed involgere giudizi di pertinenza delle altre amministrazioni convocate o dell'amministrazione procedente, come in fattispecie sembra esser avvenuto.

In altri termini il comune avrebbe dovuto esprimersi limitatamente agli aspetti urbanistici di propria competenza e correlati con la facoltà di costruire, in relazione al progetto presentato ed alla allocazione urbanistica, nonchè, e solo per gli effetti limitatamente condizionanti l'atto di consenso dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, titolare della cura dell'interesse ambientale correlato alle emissioni in atmosfera, per rendere il proprio avviso ex art. 7, comma 2, del D.P.R. 203/1988.

Quanto, poi, alla circostanza che l'Ufficio tecnico del medesimo comune, già anteriormente alla seduta della conferenza di servizi del 1° luglio 2005, abbia espresso positivamente "parere di compatibilità urbanistica", tale provvedimento è limitato ad un solo aspetto correlato alla partecipazione del comune (quello strettamente urbanistico di compatibilità con lo strumento comunale) e non può ritenersi esaustivo (o assorbente) degli altri aspetti per cui il comune è interessato.

Il comune, con nota sindacale del 30 agosto 2005, ha espresso parere non favorevole in quanto ritiene "la non compatibilità dell'impianto con le esigenze di tutela e recupero ambientale dell'area nonchè con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica, naturalistica ed ambientale dell'area".
Tali motivazioni, tuttavia, non attengono agli interessi pubblici direttamente intestati all'ente locale (compatibilità urbanistica e fattibilità edilizia) e, solo parzialmente, potrebbero esser ritenuti coerenti con la tutela degli interessi ambientali relativi all'emissione in atmosfera, affidati all'amministrazione regionale del territorio e dell'ambiente, ma che cointeressano il comune che, rispetto ad essi, è chiamato, a termini dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 203/1988, ad esprimere solo un parere che potrebbe (o avrebbe potuto) condizionare l'assenso dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Peraltro, le ragioni strettamente correlate al parere ex art. 7 DPR 203/1988 che portano il comune al dissenso, evidenziate nei "considerato" premessi alle motivazioni del dissenso stesso, sono ancorate alla supposta necessità di uno studio e verifiche d'impatto ambientale che -salvo verifiche di competenza dell'amministrazione attiva sull'effettiva portata del progetto- non sembrano necessari a termini del D.P.R. 12 aprile 1996 (Allegati A o B).

Pertanto il parere sfavorevole del comune appare affetto da eccesso di potere in quanto reso alla stregua di valutazioni che esulano dalla propria competenza.

Tuttavia, salvo che si accerti la necessità della valutazione d'impatto ambientale, ciò non pare aver refluenze ostative al procedimento di cui è questione.

Come sopra evidenziato, infatti, per la conferenza di servizi in questione occorre far riferimento agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, come da ultimo modificata con l. 15/2005.

Alla stregua di tali disposizioni, all'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine finale per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta le determinazioni finali, motivandole (art. 14 ter, comma 6 bis, l. 241/1990), sulla scorta delle risultanze della conferenza e delle posizioni prevalenti, con effetti sostitutivi di ogni provvedimento o atto di assenso delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare, ma risultate assenti (art. 14 ter, comma 9, l. 241/1990).

Nè, in proposito, ha rilievo la circostanza che il rappresentante del comune possa aver espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza ("nel caso in cui questa riunione di C.d.S. dovesse esser decisoria si esprimerebbe parere negativo") o che il comune, irritualmente, abbia successivamente formulato il proprio parere negativo nei termini sopra richiamati, dal momento che solo il motivato dissenso delle amministrazioni preposte "alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità" (ovviamente nell'ambito degli aspetti oggetto della conferenza: v. art. 14 quater, comma 1, l. 241/1990) determina la rimessione della decisione definitiva a termini dell'art. 14 ter, commi 3 e 3 bis, della l. 241/1990.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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