Pos. I Prot. 17664/308.2005.11

OGGETTO: Organi.- Commissario ad acta per l'espletamento dei provvedimenti rientranti nelle attribuzioni proprie del Direttore generale dell'IRCAC.- Spettanza e determinazione compenso.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, artigianato
e pesca
(Rif. nota n. 1968 del 14 novembre 2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premesso che con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, si è provveduto a nominare un dirigente regionale in servizio presso codesto Assessorato "commissario ad acta presso l'I.R.C.A.C. ... per l'espletamento dei provvedimenti rientranti nelle attribuzioni proprie del Direttore generale" dello stesso Ente per un periodo di sessanta giorni, e che il medesimo decreto stabilisce che "con successivo provvedimento sarà determinato l'ammontare del compenso" - e rilevato che con successivo decreto assessoriale si è riconfermato l'incarico in questione "sino alla data di nomina del titolare dell'Ufficio" - si chiede l'avviso dello scrivente in ordine alla determinazione del compenso spettante nella qualità di commissario ad acta dell'Istituto.

2.- A prescindere da ogni analisi circa la reale natura dell'incarico conferito e la legittimità del potere nella specie esercitato, si osserva che - come lo scrivente Ufficio ha già avuto modo di osservare in una precedente consulenza resa ad altro ramo di Amministrazione (parere 310.2205.11 reso, con nota prot. 17187 del 16 dicembre 2005, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ed inviato per conoscenza, in considerazione delle competenze ascritte e del ruolo istituzionale attribuito, anche all'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente, alla Segreteria Generale ed al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale) - il Consiglio di Stato, Commissione speciale per il pubblico impiego (cfr. parere in materia di omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, n. 173/2004 - Sezione II, reso nell'adunanza del 4 maggio 2005), appare escludere la possibilità di correspondere compensi qualora i correlati incarichi (dirigenziali) siano conferiti dall'Amministrazione di appartenenza.
Ed invero, il Collegio, nel risolvere talune problematiche riguardanti il regime di omnicomprensività del trattamento retributivo dei dirigenti, specie con riferimento alle modalità di inclusione dei compensi per incarichi aggiuntivi nel predetto regime di omnicomprensività, è giunto a conclusioni che non si possono sottacere.
Premesso che il regime di omnicomprensività sancito per il personale con qualifica di dirigente dell'Amministrazione regionale (e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione) dall'art. 13, comma 4, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, è sostanzialmente identico a quello previsto per gli omologhi dirigenti statali (e delle altre ivi riguardate amministrazioni pubbliche) dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla cui interpretazione il Consiglio di Stato ha avuto modo di argomentare, si rimarca che la Commissione speciale per il pubblico impiego, tenuto presente che le conferenti disposizioni individuano - oltre l'incarico dirigenziale in via ordinaria previsto e contrattualmente definito nei suoi elementi fondamentali - tre ulteriori diverse tipologie di incarichi conferiti (o conferibili) ai dirigenti, distinguendo tra essi quelli conferiti "in ragione dell'ufficio", quelli conferiti "su designazione" dell'Amministrazione di servizio, ed infine quelli "comunque" conferiti dall'Amministrazione di appartenenza, ha osservato, in via generale, che "il principio dell'onnicomprensività, di cui si discute, risulta ispirato al soddisfacimento di una pluralità di esigenze, ed in ispecie risulta legato con un rapporto di stretta conseguenzialità alla particolare posizione che assumono i dirigenti, nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione, specie dopo la riforma relativa alla "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego", ed ha considerato che l'impegno richiesto riveste "carattere esclusivo, nell'espletamento del quale il funzionario deve prestare tutta la sua opera (con le sole eccezioni previste per gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, autorizzabili ai sensi dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001), la corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo appare coerente con i fondamentali principi di correttezza e di trasparenza che debbono caratterizzare l'organizzazione dei pubblici uffici".
In forza di tali presupposti il Collegio ha ritenuto che rientrino nell'ambito del previsto regime di omnicomprensività non soltanto gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, in quanto strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata, e quelli, su designazione, conferiti sulla base di una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi, ma anche tutti gli altri incarichi comunque conferiti, ancorchè semplicemente "intuitu personae", dall'Amministrazione, e perfino laddove il soggetto incaricato sia chiamato ad esprimere giudizi, opinioni e volizioni non riferibili all'Amministrazione ma soltanto al soggetto stesso.
Aggiunge la Commissione speciale che in tali ipotesi residua al dirigente la possibilità di "liberamente determinarsi nel senso di rifiutare l'ulteriore aggravio del carico di lavoro", ma che non appaiono fondate le perplessità in ordine alla applicazione del principio della omnicomprensività pure con riguardo agli ulteriori incarichi, comunque conferiti dall'Amministrazione.

Alla luce delle esposte valutazioni risulta risolta, ancorchè in senso contrario a quanto ipotizzato nella nota che si riscontra, la problematica proposta.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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