Pos.3   Prot. N. 17579 /312.05.11 


Oggetto: Trasporti. Concessione del servizio di revisione dei veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del D.L.vo n. 285/92. Requisiti per il rilascio o il rinnovo.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Turismo,
Comunicazioni e Trasporti Dipartimento regionale Trasporti
Servizio 7

PALERMO


1 . Con la nota cui si risponde vien posto un quesito concernente l'affidamento in concessione della revisione periodica dei veicoli a motore di cui all'articolo 80, comma 8, del D. L.vo n. 285/92, con particolare riguardo ai requisiti da verificare ai fini del rilascio e/o del rinnovo della concessione.
Il quesito prende le mosse dal seguente caso.
Nel corso di due sopralluoghi - uno per il rilascio, l'altro per il rinnovo della predetta concessione - il Servizio provinciale della Motorizzazione civile di xxxxx ha verificato che le imprese interessate "non esercitavano effettivamente le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992 (meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto; gommista) e dunque erano prive dei requisiti oggettivi di cui al D.M. n. 406 del 30 luglio 1997 del Ministero dei Trasporti".
Per contro la certificazione camerale prodotta dalle stesse imprese conteneva l'indicazione di tutte le predette attività.
Ciò posto codesto Dipartimento - premesso che "l'esercizio effettivo delle attività in parola sembra ... requisito indispensabile per il rilascio della concessione di cui al citato articolo 80, comma 8, e/o per il rinnovo della stessa" - di fronte all'evidente contraddizione, emersa nel caso in esame, tra le attività certificate e le attività effettivamente esercitate, chiede allo Scrivente di esprimersi al riguardo.

2. In via preliminare occorre delineare il quadro normativo di riferimento.

L'art. 80, comma 8, del D.L.vo 3 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, in relazione alle "revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t" prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "può ... affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese ... Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni".
Lo stesso articolo 80, al comma 9, dispone poi che "le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione".
Viene infine precisato che: " Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti...effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8" (comma 10) e che: "Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate" (comma 11).

In attuazione delle norme appena richiamate l'art. 239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, dispone, tra l'altro, che le predette imprese "al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti : a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122" (comma 2).
L'articolo 239 precisa poi che le stesse imprese devono essere dotate di locali aventi - quanto a superficie, larghezza e ingresso - misure non inferiori a quelle indicate nella stessa norma (comma 3), e che "le imprese devono essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X del presente titolo" (comma 3 bis).
Con riferimento infine ai consorzi e alle società consortili appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione, lo stesso articolo, al comma 4, prevede, tra l'altro, che ciascuna impresa consorziata "deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 558 del 1999 ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992" (lett. b) e che "deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e delle strumentazioni indicate nell'appendice X del presente titolo" (lett. e).

Per completezza giova altresì richiamare la citata legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione, che, all'art. 1, comma 3, chiarisce che: "Ai sensi della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista ".
La stessa legge, all'art. 2, comma 3 bis, prevede che : "La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ... con cadenza biennale".
In attuazione di tale ultima norma è stato adottato il D.M. 30 luglio 1997, n. 406 (Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione), che approva le tabelle riguardanti le attrezzature e le strumentazioni utilizzate nell'attività di autoriparazione nonché quelle di cui devono essere dotate le imprese esercenti detta attività nelle sezioni previste nel citato art. 1, comma 3, della L. n. 122/92.

Giova infine richiamare il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, di emanazione del Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività..., che, all'articolo 10 sopra citato, così dispone:
"1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano... denuncia di inizio di attività specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge... Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli... che svolgono, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d' iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda d'iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede...all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.
3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate".

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  In ambito regionale la principale fonte da richiamare in relazione alla materia in esame è il D.D.G. 22 ottobre 2002, recante Disposizioni e modalità per il rilascio della concessione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi, che, richiamata in premessa la normativa statale sopra citata, subordina il rilascio o il rinnovo della concessione all'esercizio dell'attività di revisione al possesso dei requisiti previsti dall'art. 80, comma 8 e seguenti, del codice della strada e dagli artt. 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione, attribuendone la relativa competenza all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.  



3 . Dal quadro normativo sopra delineato, e in particolare dal disposto del citato art. 239 del D.P.R. n. 495/92, si evince con chiarezza che, ai fini del rilascio e/o del rinnovo della concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, le imprese richiedenti devono in primo luogo dimostrare di "essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 558/99" e di "esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della L. n. 122/92".
   
  Alla luce della superiore prescrizione le imprese di autoriparazione interessate al rilascio o al rinnovo della predetta concessione non solo devono risultare iscritte nel registro o nell'albo sopra indicati per tutte le attività previste dal citato art. 1, comma 3, della L. n. 122/99, ma devono altresì esercitare effettivamente tutte le predette attività.  


Pertanto, nel caso di richiesta di rilascio o di rinnovo della concessione del servizio di revisione presentata da un'impresa di autoriparazione non consorziata, l'Ufficio competente dovrà verificare non solo l'iscrizione al registro o all'albo per tutte e quattro le attività previste dal citato art. 1, comma 3, ma anche l'effettivo esercizio delle stesse attività.

Ora, mentre per l'iscrizione al registro o all'albo fa fede il certificato camerale, per l'effettivo esercizio delle attività risulta decisiva la disponibilità o meno, nei locali dell'impresa, delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al citato D.M. n. 406/97.
A ciò consegue che il certificato camerale e il possesso delle predette attrezzature e strumentazioni costituiscono requisiti entrambi necessari ai fini del rilascio o del rinnovo della concessione in oggetto.

  Ciò posto, nei confronti di un'impresa di autoriparazione che abbia presentato richiesta di rilascio della concessione all'esercizio dell'attività di revisione, che risulti iscritta al registro o all'albo per le quattro attività sopra indicate, ma che non eserciti effettivamente tutte e quattro le predette attività in quanto sprovvista delle attrezzature e delle strumentazioni prescritte dalla legge, l'Ufficio competente non può che adottare un provvedimento di diniego. 


  Analogamente, nel caso di richiesta di rinnovo della concessione, ove dal sopralluogo di verifica dovesse risultare che l'impresa non sia più dotata delle predette attrezzature e strumentazioni, l' Ufficio competente dovrà adottare un provvedimento di revoca della concessione originaria. 

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Diverso è il caso dei consorzi appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione al fine dell'esercizio dell'attività di revisione.

In tale caso, infatti, ogni impresa consorziata deve essere iscritta nel registro o nell'albo ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dal più volte citato art. 1, comma 3, della L. n. 122 del 1992, in modo da garantire a ciascun consorzio la copertura di tutte le predette attività.

Pertanto, nel caso di richiesta di rilascio o di rinnovo della concessione in oggetto presentata da un consorzio appositamente costituito tra imprese di autoriparazione, l'Ufficio competente dovrà verificare l'iscrizione al registro o all'albo per tutte e quattro le attività e l'esercizio effettivo di esse in capo al consorzio, e non alle singole imprese.

In tale caso potrà quindi verificarsi che le singole imprese consorziate risultino iscritte ed esercitino effettivamente solo una delle predette attività. La verifica del possesso dei requisiti oggettivi nei confronti di ogni singola impresa andrà pertanto riferita alle attrezzature e alle strumentazioni richieste per l'attività effettivamente esercitata oltre che, naturalmente, alle attrezzature e alle strumentazioni previste, per l'attività di revisione, dall'appendice X di cui al citato art. 239, comma 3 bis, del D.P.R. n. 495/92.

  Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente. 
   

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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