Pos. 3   Prot. N. /319.11.05 



Oggetto: OPERE PUBBLICHE - Legittimità dell' inclusione nel quadro economico delle spese per missioni del direttore lavori e del responsabile del procedimento.




Allegati n...........................

Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento regionale dei beni culturali,
ambientali e dell'educazione permanente
PALERMO

1.Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di inserire le spese di missione del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento nella voce "assistenza giornaliera" contemplata dall' art. 17, comma 1, punto 7, del DPR 21 dicembre 1999, n.554.
Il problema si è posto in quanto i funzionari dell' Ufficio speciale di II livello, nel corso di una visita di controllo sulle operazioni finanziate nell' ambito della Misura 2.01 del POR - Sicilia 2000 - 2006 hanno manifestato alcune perplessità circa l' inserimento della voce suindicata tra le somme a disposizione del quadro economico.
Al riguardo riferisce codesta Amministrazione di avere sempre inserito il rimborso delle suddette spese, riguardanti esclusivamente il personale dipendente, tra le somme a disposizione della stazione appaltante senza che ciò abbia sollevato particolari obiezioni,in quanto l' incentivo di cui all' art.18 della L. 11 febbraio 1994, n.109 "non include alcun rimborso delle spese sostenute".
Inoltre la stessa Amministrazione evidenzia che i lavori di scavo archeologico, svolti sulla base di liste giornaliere di operai, richiedono la presenza assidua del direttore dei lavori e/o del responsabile del procedimento al fine di assicurare il controllo "sulla regolarità del cantiere".

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
Dall' esame della scheda tecnica relativa alla Misura 2.01 - Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale (FESR) si evidenziano, tra le altre disposizioni, quelle relative alle spese ammissibili. Al riguardo - con una premessa di carattere generale - si specifica anzitutto che le disposizioni normative che regolano l' ammissibilità delle spese sono contenute nell' articolo 30 del regolamento (CE) n.1269/1999 del 21 giugno 2000 e nel regolamento n. 1685/2000 e succ. modifiche.
L'art.30 citato al comma 3 specifica che "le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili..." con ciò sottolineando che, laddove non vi siano particolari esigenze, è alla normativa nazionale che occorre fare riferimento per individuare le spese finanziabili
Inoltre la scheda tecnica individua tra le singole voci di spesa ammissibili le "competenze tecniche" e cioè, come dalla stessa specificato, le spese relative alla progettazione, direzione lavori, ing. Capo e sicurezza cantieri.
Ora, come già più volte evidenziato dallo Scrivente Ufficio, lo svolgimento da parte dei dipendenti dei compiti di progettazione,direzione e sorveglianza lavori costituisce estrinsecazione di un rapporto di pubblico impiego.
Come specificato dall' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (determinazione n.21/2000 del 5 aprile 2000) a norma di quanto disposto dagli artt. 17, comma 1, e 27 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, le prestazioni relative, tra l' altro, alla direzione dei lavori vanno espletate, innanzitutto, "dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti", ovvero dagli "organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per legge". A norma del disposto di cui all' art.18, comma 1, della stessa legge n.109/1994, la prestazione va retribuita con la sola partecipazione al riparto del compenso incentivante da contenersi complessivamente nel limite del 2 per cento dell' importo posto a base d' asta (importo percentuale così aumentato dall' art. 3, comma 29 della L. 24 dicembre 2003, n.350, recepito in Sicilia dall' art. 2, comma 2, della L.r. 29 novembre 2005, n.16).
Ciò comporta da un lato l' obbligo per l' Amministrazione di impiegare in via prioritaria le proprie strutture e il proprio personale, e dall' altro, per il dipendente l' impossibilità di sottrarsi all' incarico o di subordinarlo ad un adeguato compenso in forza del principio della onnicomprensività che, alla stregua di una ormai consolidata giurisprudenza, importa il divieto di corrispondere compensi aggiuntivi allo stipendio per incombenze che rientrano nelle mansioni del dipendente e che sono concretamente ricollegabili alle attribuzioni dell' ente cui lo stesso è addetto.(cfr. tra gli altri pareri di questo Ufficio n.2307 / 1999 e n.14322 / 2000)
Ciò posto, sembra ovvio che al dipendente direttore dei lavori e/o responsabile del procedimento, trattandosi pur sempre di pubblico dipendente, spetti il rimborso delle spese di missione sostenute per recarsi al cantiere di lavoro.
Va poi considerato che il compenso incentivante viene calcolato sull' importo a base d' asta dei lavori, importo che non comprende le ulteriori somme a disposizione dell' Amministrazione inserite, invece, nel quadro economico e che servono a far fronte alle ulteriori spese non direttamente riferibili al mero costo dei lavori da appaltare.
Sicchè a voler includere le spese di missione nel compenso incentivante anziché fra le "somme a disposizione" potrebbe derivare che la percentuale di partecipazione a detto compenso potrebbe addirittura diventare insufficiente a remunerare le spese di viaggio, vanificandone la ratio.
Peraltro, la scheda tecnica della misura, cui abbiamo fatto cenno sopra, indica tra le singole voci di spese ammissibili le "competenze tecniche" e il rimborso delle spese di missione ben può rientrare tra queste, trattandosi di spese pur sempre riconducibili alla direzione dei lavori.
Inoltre, non sembrerebbe che i rilievi mossi dall' Ufficio di controllo di secondo grado ("non avere mai incontrato tale previsione in sede di controllo presso altri Dipartimenti") -peraltro solo verbali - sarebbero di per sé soli sufficienti a cambiare un orientamento che sembra essere oramai consolidato.
Si resta comunque a disposizione per ulteriori approfondimenti laddove l' ufficio di controllo di secondo grado dovesse sottolineare aspetti più specifici di incompatibilità tra la suddetta collocazione delle spese di missione e la normativa comunitaria che viene in rilievo trattandosi, ribadiamo, di operazioni finanziate nell' ambito della misura 2.01 del POR Sicilia 2000 - 2006.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS".


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