Pos. I Prot. 480/326.2005.11


OGGETTO: Organi.- Ente autonomo portuale di Messina.- Collegio dei sindaci e Commissario straordinario.- Prorogatio.

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 3937 del 28 novembre 2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio circa la perduranza in carica del Collegio dei sindaci dell'Ente autonomo portuale di Messina - nominato, per la durata di un triennio, con D.P.Reg n. 130/gr. VII/SG del 30 maggio 2001 - sino alla ricostituzione dell'Organo collegiale, ovvero se lo stesso, scaduto già, per avvenuto completamento del mandato, nell'anno 2004, sia da considerare decaduto in conformità alle norme in materia di proroga degli organi di amministrazione.
Si chiede inoltre di conoscere quale sia l'organo competente ad attivare la procedura di ricostituzione del Collegio ed infine se, "una volta che vengano a scadere i termini di efficacia della nomina" del Commissario straordinario dell'Ente, possa ritenersi prorogato il relativo incarico.

2.- In ordine alle molteplici questioni proposte si osserva quanto segue.

Innanzitutto, in ordine alla problematica concernente, in buona sostanza, l'applicabilità della disciplina relativa alla proroga degli organi amministrativi recata dalla l.r. 28 marzo 1995, n. 22, al Collegio dei sindaci dell'Ente autonomo portuale di Messina, si osserva che nessun dubbio è dato esprimere circa la ricomprensione dell'Organo in discorso tra i destinatari della appena citata normativa.
Ed invero, considerato che l'Ente autonomo portuale di Messina, risulta - ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 novembre 1953, n. 270/A, concernente la costituzione del medesimo - dotato di "personalità giuridica pubblica", nonché "posto sotto la vigilanza della Regione", ne consegue che ad esso certamente si applica la normativa di cui all'art. 1 della già citata l.r. 28 marzo 1995, n. 22, recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale", che ha fondamentalmente esteso l'ambito di applicazione del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, "agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, ...".
La dizione letterale della citata disposizione espressamente riguarda infatti, tra l'altro, anche gli organi di controllo degli enti pubblici sottoposti a vigilanza della Regione - categoria entro la quale appare certamente sussumibile l'Ente autonomo portuale di Messina - e pertanto nessuna ragione sussiste per escluderli dalla ivi recata disciplina della prorogatio.
Né può richiamarsi, con supposto valore ostativo alla prevista decadenza dell'Organo non ricostituito, l'art. 2400 del codice civile, poiché nella fattispecie trattasi di un organo di controllo interno di un ente pubblico, che pur svolgendo funzioni sostanzialmente analoghe al collegio sindacale delle società per azioni, è soggetto ad una puntuale e specifica disciplina pubblicistica. Ed anche laddove non ci fosse detta puntuale disciplina in ordine alla prorogatio degli organi degli enti pubblici, il richiamato articolo del codice non risulterebbe, pedissequamente ed automaticamente, applicabile integralmente con riferimento ai collegi sindacali (o dei revisori) dei medesimi soggetti pubblici, poiché - nello stabilire, al comma 1, che la competenza alla nomina dei sindaci appartiene all'assemblea e che i sindaci "scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica" e che la cessazione "per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito" - presuppone la presenza di un unico organo competente sia alla nomina in discorso che all'approvazione del bilancio, e prefigura anche la possibilità di uno scioglimento della società, ex art. 2484, n. 3, (corrispondente all'art. 2448 del testo previgente alla sostituzione del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile. operata dall'art. 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) dello stesso codice.
Non ci si esime poi dall'osservare che il termine triennale di durata in carica del Collegio, sancito dall'art. 17 dello Statuto dell'Ente, è posto - così come peraltro la concordante disposizione del comma 1 dell'articolo 2400 c.c., che costituisce norma imperativa inderogabile in ambito societario - con la funzione di garantire ai sindaci l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.
Va a tal proposito considerato, in via generale ed in contrario avviso al presunto imprecisato orientamento della Corte dei conti cui si richiama il Presidente del decaduto Collegio dei sindaci, che una prorogatio a tempo indeterminato - che si risolva in una sorte di rinnovo giorno per giorno, derivante da volontà più o meno espressa di non procedere alla designazione e successiva ricostituzione dell'organo, con un condizionamento evidente dell'attività e della funzione del medesimo - violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa nonché quelli dell'imparzialità e del buon andamento, appalesandosi pertanto in contrasto con l'art. 97 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 208/1992).

Per quanto attiene all'individuazione dell'organo competente all'attivazione della procedura di ricostituzione del Collegio si osserva che lo Statuto dell'Ente, all'art. 15, dopo aver disposto circa la composizione dell'Organo e la competenza a porre in essere le designazioni dei previsti membri, effettivi e supplenti, sancisce che "alla nomina si procede con decreto del Presidente della Regione".
Il titolare del potere di nomina è dunque, con certezza, il Presidente della Regione, che, per il tramite delle strutture operative sottoposte alla sua direzione politica dovrà provvedere alle incombenze amministrative espressamente individuate dall'art. 1, comma 2, della l.r. 28 marzo 1995, n. 22 (tenuta ed aggiornamento di tutti i dati relativi al termine di scadenza, proroga e decadenza) nonché ad attivare le procedure finalizzate alla ricostituzione in tempo utile ad evitare la decadenza dell'organo, che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 293/1994, si verifica decorso il termine massimo di proroga fissato in non più di quarantacinque giorni dall'art. 3 dello stesso decreto-legge.
Tuttavia, considerato che le funzioni di vigilanza e tutela in ordine all'Ente di che trattasi sono ascritte all'Assessorato regionale dell'industria, alla cui sfera di competenza - secondo il decreto presidenziale 8 febbraio 1995, recante "Modifiche allo statuto dell'Ente autonomo portuale di Messina" - va ricondotta l'attività istituzionale dell'Ente medesimo, non può sottacersi come, nel rispetto del principio leale cooperazione ad al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, sia imputabile all'indicato ramo di Amministrazione quantomeno un compito di stimolo all'esercizio della funzione.

Infine si osserva che la formulazione dell'art. 1 della l.r. 22 del 1995 non appare contemplare gli organi di gestione straordinaria degli enti pubblici, ma solamente gli organi di gestione ordinaria.
Ed invero ben diverse appaiono le due situazioni, essendo invero la gestione commissariale - che può essere disposta solo laddove gli organi di amministrazione non siano in grado di compiere gli atti di gestione - caratterizzata dalla eccezionalità e dalla temporaneità.
Il silenzio delle citate disposizioni sulle gestioni commissariali non implica, tuttavia, con certezza, un divieto di ricorrere alla prorogatio dei commissari dopo la loro scadenza.
Ed invero, un orientamento giurisprudenziale - considerato che la prorogatio dei poteri è un istituto di diritto pubblico di portata generale ammesso dall'ordinamento come rimedio eccezionale e di breve durata, diretto a garantire la funzionalità degli organi amministrativi senza soluzione di continuità tutte le volte in cui non si sia potuto tempestivamente procedere alla rinnovazione degli organi stessi - si è pronunciato, per la non perentorietà del termine di scadenza dell'incarico e, quindi, ha ritenuto ammissibile anche per quanto riguarda specificatamente la gestione commissariale di un ente pubblico, il regime di prorogatio anche se ristretto in razionali limiti temporali ed in presenza di gravi e fondate esigenze, e sorretto da adeguate motivazioni e giustificazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 1979, n. 751; T.A.R. Sicilia - Catania - Sez. II, 25 maggio 1987, n. 428; Corte dei conti, Sez. controllo enti, 24 ottobre 1991, n. 46; Corte dei conti, Sez. controllo, 24 gennaio 1995, n. 46; Cassazione, Sez. lavoro, 5 novembre 1994, n. 9183).
Sembra utile evidenziare, però, che un altro orientamento giurisprudenziale ritiene la gestione commissariale non soggetta a prorogatio (cfr. C. Cass., Sez. lav., 11 dicembre 1979, n. 6454; Corte dei conti, Sez. Controllo, 16 luglio 1991, n. 45; 27 aprile 1992, n. 17/Rel. e 11 maggio 1998, n .31/Rel.).
E dunque, cautelativamente, non può che rappresentarsi l'opportunità di procedere al conferimento di un nuovo incarico.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Inoltre, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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