Pos. I Prot. _______ /327.05.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Rilasciabilità concessione deposito commerciale ad ente in liquidazione coatta amministrativa.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria

PALERMO


1. Con nota 29 novembre 2005, n. 4828, codesto Dipartimento- Uffici distaccati di Catania -Ufficio carburanti- rappresenta che il commissario liquidatore di una società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa "ha chiesto di poter riattivare e gestire, dopo parecchi anni di inattività, un deposito ad uso commerciale".
Ciò premesso vien chiesto se possa essere rilasciata una "nuova concessione" per la riattivazione e la gestione del predetto deposito "avuto riguardo sia alla valutazione della capacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione del deposito, sia al fine della stessa procedura di liquidazione coatta amministrativa".
Vien chiesto altresì se l'istanza presentata dal commissario liquidatore debba essere integrata da eventuali autorizzazioni in considerazione del "tenore" della richiesta stessa nonché del disposto degli artt. 204 e 206 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. La questione concernente la possibilità di rilasciare la concessione per l'esercizio di un deposito di oli minerali ad una società posta in liquidazione coatta amministrativa va esaminata considerando anzitutto, in via generale, la finalità della predetta procedura concorsuale.
Al riguardo si osserva che in dottrina si individuano due diversi orientamenti. Secondo una parte della dottrina la liquidazione coatta amministrativa avrebbe innanzitutto una finalità "squisitamente pubblica" che consiste essenzialmente nella eliminazione dell'impresa dal mercato; solo in un secondo momento, come aspetto consequenziale dell'estinzione dell'impresa, verrebbe in rilievo il soddisfacimento dei creditori (cfr. Ferrara-Borgioli, "Il fallimento", Giuffrè, Milano, 1995, 90).
Altra parte della dottrina ritiene invece che il fine primario del procedimento in parola rimane pur sempre quello del processo esecutivo e cioè quello del soddisfacimento coattivo dei creditori; in altri termini, l'estinzione dell'impresa costituirebbe, alla stregua di tale orientamento, un posterius, e dunque un fine aggiuntivo che dipenderebbe dal prius dato dalla liquidazione (cfr. Pajadi, "Manuale di diritto fallimentare", Giuffrè, Milano, 1986, 804).
Ciò detto, si evidenzia ora che le considerazioni dello scrivente in relazione alla possibilità di rilasciare una concessione per l'esercizio di un deposito di oli minerali ad una società in liquidazione coatta amministrativa, non mutano accedendo all'uno o all'altro dei due orientamenti sopra richiamati; ed invero, l'estinzione dell'impresa sottoposta alla procedura esecutiva e il soddisfacimento dei crediti della medesima impresa, a prescindere dall'ordine di precedenza con cui tali finalità vengono in rilievo, mal si conciliano con il rilascio della concessione de qua poichè tale provvedimento ha come presupposto l'esercizio e il proseguimento dell'attività imprenditoriale.
Tale osservazione vale anche nell'ipotesi in cui (come nella fattispecie) nella procedura di liquidazione coatta amministrativa sia stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa; ed invero, al riguardo basta considerare che l'esercizio provvisorio si configura una mera fase della procedura concorsuale stessa e non implica il venir meno delle precipue finalità sopra richiamate.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato -e fatta salva comunque ogni diversa valutazione discrezionale di competenza di codesta Amministrazione in relazione alla sussistenza di serie e comprovate ragioni di pubblico interesse- deve concludersi che la procedura di liquidazione coatta amministrativa si pone come condizione ostativa al rilascio dalla concessione per l'esercizio e la gestione di un deposito di oli minerali.
Per quanto poi concerne l'altra questione sottoposta allo scrivente relativa, in particolare, alla necessità che l'istanza per il rilascio della concessione presentata dal commissario liquidatore della società interessata venga integrata da eventuali autorizzazioni, si fa presente, anzitutto, che non appaiono chiare le refluenze derivanti su tale questione dal "tenore" dell'istanza stessa.
Più conducente appare invece, sotto tale profilo, il richiamo agli artt. 204 e 206 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), atteso che tali disposizioni disciplinano l'integrazione dei poteri del commissario liquidatore prevedendo, tra l'altro, rispettivamente che "il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza" (art. 204, comma 1); e che per il compimento degli atti di cui all'art. 35 della stessa legge fallimentare e "per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza" (art. 206, comma 2).
Al riguardo si fa presente, in via generale, che l'esercizio provvisorio dell'impresa nell'ambito della procedura concorsuale non comporta il trasferimento dell'azienda dall'imprenditore al curatore (il commissario liquidatore nella procedura de qua); l'imprenditore sottoposto alla procedura rimane infatti titolare dell'impresa ed è sostituito nella gestione della stessa dal curatore i cui poteri, secondo parte della dottrina, sarebbero illimitati in relazione all'ambito degli atti inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre secondo altra corrente dottrinaria incontrerebbero le limitazioni poste in generale dagli artt. 25, n. 6, e 35 della legge fallimentare (cfr. Gazzoni, "Manuale di diritto privato", 196, 1416).
Tali ultime disposizioni richiamate -sostituite rispettivamente dall'art. 22 e dall'art. 31 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con decorrenza dal 16 luglio 2006- nel testo oggi vigente prevedono, per quanto qui interessa, che il giudice delegato (l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione nella procedura in esame) autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione (art. 25, n.6) e altresì che il medesimo giudice delegato, sentito il comitato dei creditori (il comitato di sorveglianza nella procedura de qua) può autorizzare il curatore a fare transazioni, compromessi, rinunzia alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.
Gli artt. 25, n.6, e 35 della Legge Fallimentare richiedono dunque l'autorizzazione del giudice delegato per il compimento di atti da parte del curatore nell'ipotesi essenzialmente di atti di straordinaria amministrazione. Al riguardo si fa presente che tali sono gli atti idonei di per sé idonei ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta dall'imprenditore ai creditori ovvero quegli atti che, in relazione al tipo di impresa di cui si tratta e alle dimensioni con cui viene esercitata, non ineriscono alla normale attività di gestione dell'impresa stessa.
Nella fattispecie, invero, l'istanza per il rilascio del provvedimento di concessione non sembra rientrare tra gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione dell'impresa.
Pertanto, alla luce delle disposizioni richiamate -fatto salvo, comunque, quanto già detto in relazione al primo quesito circa la non compatibilità della procedura di liquidazione coatta con l'avvio di una nuova attività economica- deve concludersi che l'istanza presentata dal commissario liquidatore non deve essere integrata dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa che vigila sulla procedura esecutiva.



Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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