Pos. I Prot. _______ /328.05.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Potenziamento impianto - Valenza parere contrario del comune interessato.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria

PALERMO


1. Con nota 21 novembre 2005, n. 5068, codesto Dipartimento- Uffici distaccati di Catania -Ufficio carburanti- rappresenta che una ditta titolare di autorizzazione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti per natanti ha chiesto l'autorizzazione al potenziamento dell'impianto con gasolio denaturato ai sensi del D.M. 16 novembre 1995, n. 577.
Riferisce altresì codesto Dipartimento che il competente Comune ha espresso parere negativo al potenziamento "sostenendo che gli impianti già esistenti sul porto per la vendita del gasolio denaturato soddisfano pienamente le esigenze dell'utenza".
Ciò premesso -considerato che ciascuna delle due ditte già titolari di autorizzazioni per l'esercizio, nel porto in questione, di impianto di distribuzione di gasolio denaturato ha presentato esposto per evidenziare il danno economico che deriverebbe per gli impianti esistenti dalla "realizzazione di altro punto vendita"- vengono posti all'Ufficio i due seguenti quesiti:
a) se le valutazioni "di carattere economico" espresse nel parere dal Comune interessato rientrano nella competenza del medesimo ente ovvero se il predetto parere debba contenere "indicazioni afferenti l'assetto urbanistico";
b) se, nonostante il parere negativo del Comune, l'autorizzazione richiesta dalla società interessata possa comunque essere rilasciata "accogliendo le motivazioni addotte dalla stessa società afferenti il paventato danno economico al turismo locale".

2. Ai fini dell'esame della questione posta con il quesito sub a) pare anzitutto opportuno richiamare le disposizioni che qui rilevano.
L'art. 2 del D.M. 16 novembre 1995, n. 577 ("Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie"), dispone circa le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'esercizio di un impianto per la distribuzione di prodotti petroliferi agevolati prevedendo, al comma 1, che rimane comunque ferma "l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio degli impianti di deposito di oli minerali".
Il rinvio contenuto nella disposizione sopra riportata riguarda il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ("Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali") che, in forza della medesima disposizione, trova dunque applicazione nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di prodotti petroliferi agevolati.
In proposito viene in rilievo l'art. 4 del richiamato D.P.R. n. 420/1994 il quale individua l'ambito di competenza dei pareri che devono essere espressi dalle Amministrazioni e dagli enti coinvolti nella fase istruttoria del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione; in particolare, il comma 8 del predetto art. 4 D.P.R. n. 420/1994, per quanto qui interessa, dispone che "il comune esprime una valutazione di conformità dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni del piano regolatore".
Pertanto, alla stregua del ricostruito quadro normativo, deve affermarsi, in via generale, che il comune, nel procedimento di autorizzazione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di prodotti petroliferi agevolati, deve esprimersi essenzialmente sulla compatibilità urbanistica dell'impianto e dunque sulla conformità della localizzazione dell'impianto stesso rispetto alle prescrizioni del piano regolatore e degli strumenti urbanistici.
Tale interpretazione, del resto, fa sistema con il disposto dell'art. 21 del D.A. 12 giugno 2003 ("Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia"),ai sensi del quale l'autorizzazione per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per natanti verrà rilasciata dopo l'acquisizione dei pareri, tra gli altri, "delle autorità competenti sul suolo";ed invero, l'intervento del comune quale autorità competente sul suolo evidenzia, come del resto rileva codesto Assessorato nella richiesta di parere, l'ambito di competenza entro cui devono essere espresse le valutazioni dell'ente territoriale.
L'interpretazione prospettata trova conferma nella giurisprudenza laddove si precisa che nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio degli impianti di deposito di oli minerali -e dunque in forza del rinvio di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 577/1995, anche nel procedimento in esame- "il comune interviene solo per fornire un nulla osta dal punto di vista urbanistico, ai sensi dell'art 4, 8°comma, d.p.r. 18 aprile 1994 n. 420, con cui esprime una valutazione di conformità dei progetti degli impianti rispetto alle previsioni dei piani regolatori" (TAR Friuli- Venezia Giulia 27 luglio 1999, n. 906; C.d.S., sez. VI, 9 aprile 2002, n. 1917; C.d.S., sez. V, 17 maggio 2000, n. 2834).
Pertanto, nella fattispecie, alla luce delle osservazioni sopra formulate e della giurisprudenza richiamata, deve concludersi che il parere adottato dal comune interessato -nella parte in cui si esprime in termini negativi circa il richiesto potenziamento dell'impianto in questione nella considerazione che gli altri impianti già esistenti nel porto soddisfano pienamente le esigenze dell'utenza- non è espressione delle valutazioni di carattere tecnico richieste al predetto ente quale autorità competente sul suolo, e risulta piuttosto espressione di valutazioni (attinenti alle esigenze di copertura del servizio sulla porzione di territorio considerata) che non rientrano nella competenza dell'ente locale come sopra individuata.
Circa il quesito sub b) si fa presente che l'art. 21 sopra riportato del D.A. 12 giugno 2003 dispone che l'autorizzazione per gli impianti di distribuzione di carburanti per natanti verrà rilasciata dopo l'acquisizione dei pareri delle autorità e degli enti ivi indicati senza nulla prevedere circa il carattere positivo dei pareri stessi; ora, sebbene sia ragionevole ritenere che ai fini del rilascio dell'autorizzazione tutti i pareri debbano essere adottati in termini positivi, tuttavia tale osservazione risulta conducente laddove i singoli pareri considerino aspetti connessi alle specifiche competenze ascrivibili agli enti e agli organi che li hanno adottati.
Poiché invece nella fattispecie in esame il parere del comune interessato non costituisce, come sopra evidenziato, espressione di valutazioni tecniche di tipo urbanistico ascrivibili alla competenza dell'ente stesso, ben può ritenersi che la sua adozione in termini negativi non integra una condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione al potenziamento richiesta dalla società interessata.
Si fa presente che l'eventuale provvedimento di autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivato circa le ragioni che hanno indotto codesta Amministrazione a discostarsi dal parere negativo del comune; sotto tale profilo non appare sufficiente il generico rinvio alle motivazioni di fatto addotte dalla società richiedente e afferenti il paventato danno economico al turismo locale laddove è opportuno il richiamo delle ragioni giuridiche, come formulate dallo scrivente, che sorreggono il rilascio della autorizzazione al potenziamento nonostante il contrario parere espresso dal comune.
Infine pare opportuno rilevare che nella fattispecie l'eventuale diniego di autorizzazione, in presenza ovviamente di tutti i presupposti e i requisiti prescritti, si porrebbe in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza nonché con il principio costituzionale di libertà di iniziativa economico-privata.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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