Pos. 2  Prot. N. / 335.11.05 



Oggetto: Psicomotricisti - Diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricitā dell'etā evolutiva e titoli conseguiti anteriormente alla sua istituzione.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Osservatorio epidemiologico

PALERMO




1 - Con nota n. 01766 del 18 novembre 2005, pervenuta a quest'Ufficio il successivo 13 dicembre, codesto Osservatorio espone allo Scrivente la seguente questione.
A seguito dell'emanazione del D.A. 15 febbraio 1992 recante "Rideterminazione degli standard del personale dei centri di riabilitazione", che prevede tra detto personale la figura del terapista della riabilitazione in relazione alla tipologia degli assistiti ( nella specie lo psicomotricista ), le strutture interessate hanno provveduto ad assumere personale dotato del titolo di psicomotricista "conseguito dopo un corso biennale e/o triennale ".
Con l'istituzione da parte delle universitā ( conformemente a quanto disposto dal D.M. 509/99 ) dei corsi di laurea triennali in "Terapia della neuro e psicomotricitā dell'etā evolutiva ", i soggetti in possesso del relativo titolo di studio hanno avanzato richiesta di assunzione in base alla laurea conseguita, asserendo contestualmente l'illegittimitā del mantenimento in servizio presso i centri di riabilitazione del personale carente del suddetto titolo e precedentemente assunto con il diploma di psicomotricista.
Codesto Osservatorio, nel ritenere infondata la suddetta considerazione, ha prescritto, con circolare n. 1171 del 25 luglio 2005, il mantenimento in servizio del personale interessato nelle more della stipula di un protocollo d'intesa con le universitā finalizzato alla frequenza di un corso integrativo per il conseguimento del diploma di laurea.
Sulla "validitā attuale del diploma precedentemente conseguito e con il cui possesso gli psicomotricisti sono stati assunti e mantenuti in servizio nel corso degli anni, dal 1992 ad oggi, dai centri di riabilitazione " viene chiesto il parere dello Scrivente.

2 - Nell'ambito delle previsioni normative sulla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione contenute al comma 3 dell'art. 6 del d. lgs. 502/92, la legge 26 febbraio 1999 n. 42 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", all'art. 4 dispone sulla sorte dei diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione del suddetto art. 6 c. 3, distinguendo tra diplomi considerati equipollenti ai diplomi universitari in parola ( 1° comma ) ed ulteriori titoli da riconoscere a questi ultimi equivalenti in base a criteri e modalitā da stabilirsi con apposito decreto interministeriale.
Considerato che, relativamente al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricitā dell'etā evolutiva, l'equipollenza stabilita dal primo comma del citato art. 4 l. 42/99 č stata decretata con D.M. 27 luglio 2000 ( GURI 22/8/2000 n. 195 ) ove non figura il titolo di psicomotricista, la soluzione al riconoscimento della equivalenza di quest'ultimo va individuata al secondo comma dello stesso art. 4 nell'ambito degli "ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali".
Detto art. 4, c. 2, prevede l'adozione di un regolamento che disciplini le modalitā per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i suddetti ulteriori titoli conseguiti in conformitā all'ordinamento previgente.
L'iter del suddetto decreto interministeriale fu avviato nel corso della XIII legislatura, ma lo stesso non fu portato a termine. In luogo del previsto decreto si č addivenuti ad un accordo - ai sensi dell'art. 4 d. lgs. 281/97 - tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca scientifica ed i presidenti delle regioni, sancito nella seduta del 16 dicembre 2004 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante appunto " i criteri e le modalitā per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L. 26 febbraio 1999, n. 42".
Tale accordo, nel disporre i criteri e le condizioni per la valutazione dei titoli oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario, prevede in caso di insufficiente attribuzione del prescritto punteggio " un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca". Non č viceversa prevista, a differenza dello schema di regolamento giā predisposto nel corso della XIII legislatura (art. 9), alcuna disposizione relativa agli effetti del mancato riconoscimento.
Pertanto, al fine di valutare la validitā dei titoli posseduti dagli psicomotricisti interessati, occorre ricondurre le relative caratteristiche ai parametri fissati dal suddetto accordo del 16 dicembre 2004 e porre in essere gli adempimenti ivi previsti per il riconoscimento richiesto. Quanto ai criteri relativi al previsto percorso di compensazione formativa, di cui lo Scrivente non ha conoscenza, si suggerisce di assumere le relative informazioni presso il Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca.
Alla luce di quanto sopra e conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6, c.3, del d. lgs. 502/92, si ritiene infine che le interlocuzioni avviate da codesto Osservatorio con le Universitā configurino un idoneo percorso per la definizione delle situazioni in oggetto.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrā comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitā che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirā la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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