POS. V Prot._______________/336.11.05

OGGETTO: CIAPI - Personale - Applicabilità del CCRI del personale regionale.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale
PALERMO




1. Con la nota prot. n.4864 del 9 dicembre 2005 codesta Agenzia ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'applicabilità ai Centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria (C.I.A.P.I.) aventi sede nell'Isola dei DD.PP.Reg. 22 giugno 2001, nn.9 e 10.
Al riguardo codesta Amministrazione ha trasmesso allo Scrivente l'ipotesi di accordo per il rinnovo del 2° biennio contrattuale 2000/2001, nella quale le parti contrattuali hanno convenuto il passaggio, per il personale dei C.I.A.P.I., dall'inquadramento per livelli a quello per categorie ai sensi del D.P.Reg. n.9/2001, impegnandosi altresì a procedere, successivamente alla ratifica dell'accordo da parte della Giunta regionale, alla riqualificazione del personale ai sensi del D.P.Reg. n.10/2001.
Sulla questione codesto Dipartimento fa presente che: 1) la previsione di cui all'art.31, l.r. 7 marzo 1997, n.6 e succ. mod. e integraz. ha il limitato scopo di assicurare che il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti ivi indicati non sia superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali; 2) che, sulla scorta di tale disposizione, sono state approvate le tabelle di equiparazione tra le retribuzioni dei dipendenti C.I.A.P.I. e quelle dei dipendenti regionali; 3) che i C.I.A.P.I. aventi sede nell'Isola, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.5537 del 12.09.1983 "non sono enti pubblici ma associazioni private senza fini di lucro".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
I Centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria (C.I.A.P.I.) furono costituiti su iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno, giusta la possibilità prevista dall'art.20, ultimo comma, della legge 26 giugno 1965, n.717 (e, successivamente, dall'art.131, comma quinto, del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il D.P.R. 30 giugno 1967, n.1523) per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei lavoratori e dei quadri direttivi e intermedi aziendali e per il successivo assorbimento dei soggetti addestrati nelle attività produttive e nelle aziende che partecipavano alla gestione.

I C.I.A.P.I., come risulta dagli statuti, erano associazioni di diritto privato, senza scopo di lucro; avevano come associati la Cassa (ma non necessariamente), amministrazioni ed enti pubblici, e privati (associazioni, imprese, ecc.); per tutta la loro durata (fissata al 31 dicembre 1980) avevano da parte della Cassa l'uso gratuito degli immobili, degli impianti fissi, dell'arredamento e delle attrezzature; disponevano di un fondo di gestione costituto dai contributi erogati dal Ministero del lavoro, dai contributi della Cassa e degli altri soci, dalle eventuali elargizioni da parte di terzi e da altri proventi, ed in caso di non sufficienza di codesti mezzi, per gli oneri di gestione ricevevano dalla Cassa la copertura della differenza; avevano come organi, l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti.
Come la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare i C.I.A.P.I., nel predetto contesto normativo, "valutati nei loro aspetti istituzionali, nella loro struttura organizzativa e nella loro attività, risultavano essere semplici associazioni private con intervento pubblico... che, pur servendo alla realizzazione di scopi della Cassa (e per ciò assumendo la posizione di enti strumentali), non ne esprimevano la volontà, e che operavano esternamente a mezzo di soggetti (i Presidenti) che erano loro rappresentanti e non titolari di uffici." (cfr. sentenza n.108 del 6 maggio 1975).

Successivamente, in attuazione dell'art.4, l. 6 ottobre 1971, n.853, per il quale gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale debbono essere realizzati dalle Regioni, il CIPE, con deliberazione 12 dicembre 1972, ha stabilito di trasferire, entro il 31 luglio dello stesso anno, i C.I.A.P.I. alle Regioni meridionali, che sarebbero subentrate alla Cassa per il Mezzogiorno in tutte le funzioni amministrative da questa esercitate, nonché nella proprietà dei beni mobili ed immobili dei Centri stessi.

Talchè, con la legge regionale 6 marzo 1976, n.25, recante "Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria", a decorrere dal 1 gennaio 1976, la Regione siciliana è subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno "negli interventi a favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria aventi sede nell'isola" (art.1, l.r. cit.). La predetta legge ha trasferito la proprietà dei beni mobili ed immobili che la Cassa aveva concesso in uso gratuito ai centri alla Regione (art.2) ed ha disciplinato gli organi dei centri (artt. 4 e 5).

La questione della natura giuridica dei C.I.A.P.I. è stata nuovamente affrontata dalla giurisprudenza alla luce del nuovo contesto normativo.
In particolare, come codesta Agenzia ha già segnalato allo Scrivente, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "I Centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria (Ciapi), costituiti su iniziativa della cassa per il mezzogiorno con compiti strumentali rispetto alle sue finalità istituzionali, pur beneficiando di erogazioni e contributi pubblici, non sono enti pubblici, ma associazioni private senza fini di lucro; tale qualità va riconosciuta anche al centro interaziendale di Palermo, tenuto conto che il subentrare della regione siciliana alla cassa per il mezzogiorno, per effetto dell'art.4, l. 6 ottobre 1971, n.853 e della l.r. 6 marzo 1976, n.25, non ne ha trasformato l'originaria natura, con la conseguenza che il rapporto di lavoro dei dipendenti di detto centro ha carattere privatistico ..." (Cass. civ. 12 settembre 1983, n.5537).

Parimenti la Corte Costituzionale, sia pure con riferimento alla legislazione di altra Regione del mezzogiorno, ha chiarito che la circostanza che le Regioni sono subentrate alla Cassa per il Mezzogiorno nella gestione degli interventi straordinari e, segnatamente, negli interventi a favore dei C.I.A.P.I., non ne ha mutato la natura giuridica (Corte Cost. n.108/75 cit.).

Ciò chiarito, si impone una considerazione finale.
Occorre infatti rendere conto della circostanza che la Corte Costituzionale nell'ordinanza n.224 del 26 maggio 1999, -con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.5, comma primo, lettera a) della legge regionale n.25/1976 cit., nella parte in cui limita la possibilità di nomina dei membri dei collegi dei revisori dei C.I.A.P.I. ai magistrati in servizio presso le Sezioni per la Regione siciliana-, ha incidentalmente connotato i C.I.A.P.I. come enti dipendenti dalla Regione.
Ora, a parte l'evidente considerazione che nella suddetta pronuncia la suprema Corte non si occupa della natura giuridica dei C.I.A.P.I., non rilevante nella causa, sembra allo Scrivente che, comunque, l'espressione sia stata utilizzata al solo fine di connotare i C.I.A.P.I., in quanto destinatari di interventi pubblici in loro favore (v. art.1, l.r. cit.), come enti comunque soggetti alla vigilanza della Regione.

Alla luce di quanto suesposto, sembra chiaro che i C.I.A.P.I. si pongono fuori dall'ambito applicativo della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, che ha riguardo a "i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione" (art.1, primo comma).
Le parti contrattuali (legali rappresentanti dei C.I.A.P.I. e sindacati) non possono dunque vantare alcuna pretesa alla riqualificazione del personale prevista dal D.P.Reg. n.10/2001 per il personale della Regione e degli enti pubblici sottoposti a controllo e/o vigilanza della medesima.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale