POS. II Prot._______________/338.11.05

OGGETTO: Organi collegiali territoriali delle scuole ex D.Lgs. n.233/1999 - Applicabilità nella Regione siciliana.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica Istruzione
PALERMO






1. Con nota prot. n.10057 del 13 dicembre 2005 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
Il Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo ha sollecitato codesta Amministrazione a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 1999, n.233, che ha riformato gli organi collegiali territoriali della scuola, recepito in Sicilia con l'art.5 della legge regionale 24 febbraio 2000, n.6.
Al riguardo, tuttavia, codesto Dipartimento rileva che il Governo è stato successivamente delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di quelli già emanati nella suddetta materia (ex art.7, legge 7 luglio 2002, n.137 e ex art.2, legge 27 luglio 2004, n.186); che uno schema di decreto legislativo, recante modifiche al D.Lgs. n.233/1999, era stato approvato dal Consiglio dei Ministri e poi ritirato; che, tuttavia, ad oggi "nessuna altra iniziativa governativa è stata intrapresa.".
Ciò nonostante, codesto Dipartimento è dell'avviso di "attendere una risoluzione governativa in merito", segnalando al contempo che le disposizioni di cui al D.Lgs. n.233/1999 cit. non hanno ancora trovato attuazione nel restante territorio nazionale.
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di indicare, qualora si debba dare corso alla richiesta del Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo, "in quali termini e con quale atto legislativo deve essere disciplinata la materia in questione".


2.Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

La legge 15 marzo 1997, n.59, recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", all'art.21, comma 15, e succ. mod. e integraz., ha delegato il Governo "ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze...", nel rispetto dei criteri fissati dalla medesima norma, la quale al comma 20 ha altresì disposto che "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione".

In attuazione della predetta legge di delega è stato emanato il D.Lgs. 30 giugno 1999, n.233, recante "Riforma degli organi collegiali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n.59", con cui sono stati riformati gli organi collegiali della scuola a livello territoriale, con l'istituzione di nuovi organismi in sostituzione di quelli attualmente esistenti e disciplinati nei capi II, III e IV del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 (e cioè, rispettivamente, gli organi collegiali a livello distrettuale, i consigli scolastici provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione).

Il D.Lgs. n.233/1999 e succ. mod. e integraz. cit. ha articolato i predetti organi su tre livelli, prevedendo in particolare:
- a livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione (artt.2-3), al posto del consiglio nazionale della pubblica istruzione;
- a livello regionale, i (nuovi) consigli regionali dell'istruzione (art.4), istituiti presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione;
- a livello locale, i consigli scolastici locali, "che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali" (così, art.5).

Detto atto normativo prevede, tuttavia, all'art.8 ("Disposizioni transitorie e di attuazione"), come modificato dall'art.6, D.L. 23 novembre 2001, n.411, che:
"1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.
2. Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo.
3. Entro il 31 dicembre 2002 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il consiglio superiore della pubblica istruzione.
4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e composizione.".

Per completezza, va ricordato che il legislatore ha nuovamente delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'art.21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n.59 e succ. mod. e integraz. (v. art.7, L. 6 luglio 2002, n.137 e art.2, L. 27 luglio 2004, n.186).
Ad oggi, tuttavia, i predetti decreti legislativi non sono stati emanati dal Governo.

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Il legislatore regionale ha interamente recepito il D.Lgs. n.233/1999 cit. con l'art.5 della l.r. 24 febbraio 2000, n.6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali", che testualmente così dispone:
"Recepimento di norme dello stato - 1. Si applicano nell'ambito della Regione siciliana le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e l'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Si applicano altresì le disposizioni contenute nei commi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 e 17 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

La legge regionale agli artt.10 e 11, l.r. n.6/2000 ha poi disposto che:
- "Art.10. Soppressione dei distretti scolastici - 1. Nell'ambito della Regione siciliana sono soppressi i distretti scolastici di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le funzioni in atto attribuite ai consigli scolastici distrettuali vengono esercitate dalle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli Enti locali.";
- "Art.11 - Trasferimento di funzioni dei Consigli scolastici provinciali - 1. Nell'ambito della Regione siciliana non si applicano le lettere a), b) ed f) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le funzioni ivi previste sono devolute alle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli Enti locali. Non si applica, altresì, la lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 dello stesso decreto legislativo. ".


3. Tutto ciò premesso, su un piano strettamente giuridico, codesta Amministrazione dovrebbe dare attuazione al D.Lgs. n.233/1999.
Come visto, infatti, detto atto normativo ha disposto in via transitoria, all'art.8, primo comma, la proroga dei preesistenti organi, funzionanti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali territoriali, prescrivendo poi al secondo comma una data ben precisa entro la quale i nuovi organi territoriali devono essere costituiti, originariamente fissata al "1° settembre 2001", successivamente rinviata dall'art.6, D.L. n.411/2001 al "31 dicembre 2002".

Tuttavia, un'attuazione della nuova disciplina degli organi territoriali solo in ambito regionale non sembra ad oggi praticabile, ove si consideri che l'avvio del nuovo sistema rende inevitabilmente necessario ricercare un coordinamento a livello nazionale.

Infine, posto che l'art.5 l.r. n.6/2000 sembra operare un rinvio statico al D.Lgs. n.233/1999, si suggerisce a codesto Dipartimento di farsi promotore di una modifica della predetta norma regionale di modo che il predetto rinvio possa operare anche nei confronti di eventuali futuri interventi normativi statali di modifica della disciplina degli organi territoriali della scuola.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.








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