POS. II Prot._______________/338.11.05
OGGETTO: Organi collegiali territoriali delle scuole ex D.Lgs. n.233/1999 - Applicabilità nella Regione siciliana.
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica Istruzione
PALERMO
1. Con nota prot. n.10057 del 13 dicembre 2005 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
Il Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo ha sollecitato codesta Amministrazione a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 1999, n.233, che ha riformato gli organi collegiali territoriali della scuola, recepito in Sicilia con l'art.5 della legge regionale 24 febbraio 2000, n.6.
Al riguardo, tuttavia, codesto Dipartimento rileva che il Governo è stato successivamente delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di quelli già emanati nella suddetta materia (ex art.7, legge 7 luglio 2002, n.137 e ex art.2, legge 27 luglio 2004, n.186); che uno schema di decreto legislativo, recante modifiche al D.Lgs. n.233/1999, era stato approvato dal Consiglio dei Ministri e poi ritirato; che, tuttavia, ad oggi "nessuna altra iniziativa governativa è stata intrapresa.".
Ciò nonostante, codesto Dipartimento è dell'avviso di "attendere una risoluzione governativa in merito", segnalando al contempo che le disposizioni di cui al D.Lgs. n.233/1999 cit. non hanno ancora trovato attuazione nel restante territorio nazionale.
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di indicare, qualora si debba dare corso alla richiesta del Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo, "in quali termini e con quale atto legislativo deve essere disciplinata la materia in questione".
2.Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La legge 15 marzo 1997, n.59, recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", all'art.21, comma 15, e succ. mod. e integraz., ha delegato il Governo "ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze...", nel rispetto dei criteri fissati dalla medesima norma, la quale al comma 20 ha altresì disposto che "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione".
In attuazione della predetta legge di delega è stato emanato il D.Lgs. 30 giugno 1999, n.233, recante "Riforma degli organi collegiali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n.59", con cui sono stati riformati gli organi collegiali della scuola a livello territoriale, con l'istituzione di nuovi organismi in sostituzione di quelli attualmente esistenti e disciplinati nei capi II, III e IV del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 (e cioè, rispettivamente, gli organi collegiali a livello distrettuale, i consigli scolastici provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione).
Il D.Lgs. n.233/1999 e succ. mod. e integraz. cit. ha articolato i predetti organi su tre livelli, prevedendo in particolare:
- a livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione (artt.2-3), al posto del consiglio nazionale della pubblica istruzione;
- a livello regionale, i (nuovi) consigli regionali dell'istruzione (art.4), istituiti presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione;
- a livello locale, i consigli scolastici locali, "che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali" (così, art.5).
Detto atto normativo prevede, tuttavia, all'art.8 ("Disposizioni transitorie e di attuazione"), come modificato dall'art.6, D.L. 23 novembre 2001, n.411, che:
"1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.
2. Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo.
3. Entro il 31 dicembre 2002 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il consiglio superiore della pubblica istruzione.
4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e composizione.".
Per completezza, va ricordato che il legislatore ha nuovamente delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'art.21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n.59 e succ. mod. e integraz. (v. art.7, L. 6 luglio 2002, n.137 e art.2, L. 27 luglio 2004, n.186).
Ad oggi, tuttavia, i predetti decreti legislativi non sono stati emanati dal Governo.