POS. II Prot._______________/339.11.05

OGGETTO: POR Sicilia 2000/2006 - Piano di comunicazione - Pubblicazione di dati personali - Compatibilità con il D.Lgs. n.196/2003.




PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Programmazione
PALERMO






1. Con nota prot. n.2785 del 6 dicembre 2005 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
Codesto Dipartimento cura la pubblicazione, sul sito Internet ufficiale del POR, della documentazione relativa a bandi, circolari e graduatorie allo stesso trasmessi dai Dipartimenti responsabili dell'attuazione delle diverse azioni cofinanziate dall'U.E, contestualmente alla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In particolare, per quanto concerne le graduatorie, codesto Dipartimento riferisce che vengono pubblicati integralmente i testi dei decreti emanati dai competenti Dipartimenti e contenenti, tra l'altro, i dati identificativi del soggetto, il punteggio e/o giudizio conseguito, la motivazione dell'eventuale esclusione.
Ciò posto, codesta Amministrazione segnala il caso di una ditta che ha richiesto di rimuovere la motivazione della propria esclusione dal sito in quanto ritenuta lesiva dell'immagine commerciale, chiedendo "di conoscere, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003, la logica utilizzata nel trattamento del dato relativo alla citata motivazione ("elevati protesti")".
Tutto ciò premesso codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di chiarire:
- in relazione al caso specifico, se la pubblicazione dei suddetti dati nel sito possa, tenuto anche conto degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari n.1260/1999 del 21.6.1999 e n.1159/2000 del 30.5.2000, essere in contrasto con il D.Lgs. n.196/2003;
- in generale, se la pubblicazione di dati personali contenuti in atti ufficiali contestualmente pubblicati nella GURS, possa comportare violazione della normativa sulla privacy.
Infine, viene chiesto di indicare "le iniziative da porre in essere al fine di uniformare l'operato dei dipartimenti coinvolti nell'espletamento delle citate azioni di informazione e pubblicità".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

La Pubblica Amministrazione, in base al disposto dell'art.4, primo comma, lett. f), D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", può essere titolare di trattamento di dati personali e, di conseguenza, è tenuta al rispetto della relativa normativa.
La problematica in oggetto deve essere dunque valutata alla luce delle disposizioni recate dal D.Lgs. cit.

Il codice prevede una sezione specifica per il trattamento dei dati da parte della P.A. (artt.18-22), -che si aggiunge alle regole dettate per tutti i soggetti sia pubblici che privati (v. artt.1-17)-, ove si è cercato di trovare un punto di equilibrio tra la protezione della sfera privata del cittadino e la necessità della P.A. di trattare i dati personali per perseguire interessi e finalità di natura pubblica.
In particolare, il legislatore ha dettato regole parzialmente diverse a seconda che il trattamento concerne dati comuni o dati sensibili e giudiziari.

La fattispecie in esame concerne un caso di "diffusione" di dati personali non "sensibili" e non "giudiziari".
Sotto il primo profilo, va ricordato infatti che per il codice è diffusione "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art.4, primo comma, lett.m).

Sul secondo punto, va precisato che il dato indicato nella motivazione dell'esclusione, "elevati protesti", non è dato sensibile né dato giudiziario.
Sono, infatti, dati sensibili "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (v. art.4, primo comma, lettera d); sono dati giudiziari "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

Ora, i soggetti pubblici non economici possono effettuare il trattamento dei dati personali solo per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. I trattamenti, inoltre, sono leciti solo se eseguiti nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti nel settore di riferimento ed in osservanza dei presupposti e delle condizioni stabilite dal codice (art.18, commi 1 e 2).

Per quanto concerne i dati comuni (diversi da quelli sensibili e giudiziari) il trattamento può essere effettuato anche in mancanza di legge o regolamento che lo preveda espressamente. Tuttavia, anche per i dati comuni si è previsto che "La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento." (art.19, terzo comma).

La Pubblica Amministrazione è tenuta in ogni caso a fornire agli interessati l'informativa di cui all'art.13 ed a rispettare le modalità del trattamento dei dati indicate dall'art.11 che, per tutti i trattamenti, così dispone:
"Modalità del trattamento e requisiti dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.".


Ciò premesso, tornando alla fattispecie che ci occupa, occorre verificare se sussistano i presupposti indicati dalla legge e, nel caso, il problema da porsi è un eventuale adeguamento ai suddetti parametri normativi di cui all'art.11, D.Lgs. cit.
Al riguardo, come riferisce codesto Dipartimento, secondo le specifiche previsioni di cui al Reg. (CE) n.1260/1999 del 21 giugno 1999, recante "Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali" (art.34, primo comma, lett. h) e art.46) ed al Reg. (CE) n.1159/2000 del 30 maggio 2000, recante "Regolamento della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali", l'autorità di gestione dei fondi strutturali ha la responsabilità di garantire che gli interventi siano resi pubblici e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, predisponendo un "sistema appropriato per la divulgazione di informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari potenziali, in particolare le PMI" (v. Reg ult. cit. , punto 3.2.1.2.).

Stante il suddetto principio di pubblicità codesto Dipartimento ha sempre dato ampia diffusione alla propria attività istituzionale, avvalendosi, com'è noto, anche degli strumenti informatici mediante la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla gestione dei fonti sul sito web.

Posta la liceità della pubblicazione, occorre però svolgere ulteriori considerazioni relativamente alle modalità della diffusione via Internet.
Al riguardo, il Garante della privacy, nella decisione del 10 novembre 2004 in materia di "Reti telematiche e internet" -decidendo su un ricorso avente ad oggetto non la liceità in sé della pubblicazione di certe decisioni dell'Autorità garante della concorrenza, ma le modalità di diffusione in Internet dei dati personali ("con riferimento alla possibilità che, ricercando il relativo nominativo tramite i motori di ricerca in internet, le medesime decisioni compaiono costantemente a fianco delle informazioni relative all'attività attualmente svolta dai ricorrenti"), ha sottolineato come, in ogni caso, devono essere utilizzati accorgimenti tali da evitare una esposizione di dati personali non strettamente necessaria agli scopi sia nei contenuti che nei tempi.
In quel caso, ad esempio, valutata la liceità della pubblicazione dei provvedimenti dell'Autorità pubblica convenuta, il Garante ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso sotto il profilo delle "modalità di diffusione telematica" dei dati personali relativi ai ricorrenti, che devono essere tali da rendere la diffusione "giustificata in rapporto alle finalità perseguite nel caso di specie".
In particolare, il Garante indicò due misure necessarie da adottare per la tutela dei diritti degli interessati: 1) l'istituzione nel sito web dell'autorità pubblica coinvolta di una apposita sezione in cui pubblicare i provvedimento di competenza della medesima, "liberamente consultabile telematicamente accedendo allo stesso indirizzo web, ma tecnicamente sottratta alla diretta individuabilità delle decisioni in essa contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni"; 2) l'onere di fissare "il periodo temporale entro il quale si potrà ritenere proporzionato, in rapporto alle finalità perseguite, mantenere sul sito web provvedimenti direttamente individuabili anche tramite motori di ricerca esterni".

Ciò chiarito, tornando al caso in esame, va considerato che i provvedimenti di competenza dei vari Dipartimenti vengono contestualmente pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e che tale pubblicazione ha funzione di pubblicità legale, decorrendo dalla stessa i termini per gli eventuali ricorsi contro la graduatoria.
L'indicazione della motivazione dell'esclusione assolve dunque alla precisa funzione di fare decorrere tutti i termini per le impugnative contemporaneamente già dalla pubblicazione in gazzetta, nell'interesse generale di consolidare la graduatoria stessa e procedere all'attuazione degli interventi.

Si potrebbe, tuttavia, predisporre in calce al decreto una tabella ove fare corrispondere ad ogni possibile motivo di esclusione un numero identificativo dello stesso.
In tal modo si eviterebbe di affiancare ai dati identificativi dell'impresa esclusa il motivo dell'esclusione in chiaro e si indicherebbe soltanto il numero corrispondente.
Ciò eviterebbe l'immediata connessione, nei risultati sintetici dei motori di ricerca, della ditta con il motivo dell'esclusione.
In tal senso, pare allo Scrivente, potrebbero essere diramate puntuali istruzioni ai Dipartimenti interessati.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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