Pos.3   Prot. N. 17370 / 341. 05. 11 


Oggetto: POR Sicilia 2000/2006. SFOP. Informazioni prefettizie ex art. 10, D.P.R. n. 252/98. Casi di urgenza di cui all'art.11 dello stesso D.P.R.




Allegati n...........................

Assessorato regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca
Dipartimento Pesca

PALERMO



1 . Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento - premesso che non risultano ancora acquisite le informazioni prefettizie di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 242 del 1998 in relazione a taluni contributi da erogare nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, afferenti allo SFOP, e considerato che la mancata liquidazione delle predette somme entro il prossimo 31 dicembre comporterebbe il disimpegno automatico di una parte delle risorse assegnate - richiama il disposto dell'art. 11 del D.P.R. sopra citato, ai sensi del quale "nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del Prefetto".
Su tale norma, e in particolare sulla possibilità di ricondurre la predetta ipotesi di disimpegno automatico di fondi comunitari ai "casi urgenti" dalla stessa previsti, vien chiesto l'avviso dello Scrivente.

2. Il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, di emanazione del Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, all'art. 10 , comma 1,. impone alle pubbliche amministrazioni di acquisire le informazioni prefettizie concernenti eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge n. 575 del1965, il cui valore sia pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici; ovvero, per le ipotesi diverse, superiore a 300 milioni di lire.
Il comma 3 dello stesso articolo precisa poi che le informazioni del Prefetto sono richieste dall'amministrazione interessata indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando esclusivamente copia del certificato camerale dell'impresa corredato della apposita dicitura antimafia.

L'art.11 del citato D.P.R., allo scopo di porre un argine nei confronti di eventuali ritardi nella trasmissione delle predette informazioni, pone termini puntuali per il rilascio delle stesse.
In particolare il comma 2 dello stesso articolo prevede che : " Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In tale caso i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti ...".

Sembra invero allo Scrivente che l'ipotesi prospettata dal codesto Dipartimento - ossia l'erogazione di contributi ammessi al cofinanziamento comunitario da effettuare entro il termine perentorio del 31 dicembre prossimo pena il cd. disimpegno automatico di una parte delle risorse assegnate - possa essere ricondotta alla norma de qua e, in particolare, ai "casi d'urgenza" dalla stessa previsti.
La ratio della previsione in esame va infatti individuata nella volontà del legislatore di contenere i tempi necessari all'acquisizione della prescritta informazione prefettizia e di rinunciare alla preventiva acquisizione della stessa nei casi in cui il ritardo nella stipula, approvazione o autorizzazione di un contratto ovvero nell'erogazione di un contributo causerebbe un danno certo.
La deroga prevista risulta peraltro temperata dal secondo inciso del comma in esame, ai sensi del quale nel caso in cui l'amministrazione proceda anche in assenza delle informazioni del Prefetto "i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni ... sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti ...".

Del resto l'avviso dello Scrivente trova autorevole conferma in quanto affermato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza nelle Istruzioni operative concernenti il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, allegate alla Circolare ministeriale del 18 dicembre 1998.
Al punto 9) delle predette Istruzioni, concernente le informazioni del Prefetto, sul finire, con riguardo al disposto del secondo comma del citato art.11, si legge infatti che "trascorsi 45 giorni o, nei casi di urgenza (per l'avvio dei lavori o delle forniture di interesse per la pubblica amministrazione, ovvero per la concessione di erogazioni da effettuarsi entro termini tassativi), anche immediatamente dopo aver formulato al Prefetto la richiesta delle informazioni, le Amministrazioni sono tenute a procedere sottoponendo le erogazioni a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca e di recesso".
Giova altresì richiamare quanto affermato immediatamente dopo : "Poiché è interesse generale che le situazioni giuridiche acquisiscano al più presto la necessaria stabilità ... le Prefetture procederanno comunque appena possibile a rilasciare all'amministrazione interessata l'attestazione richiesta".
Come si vede il Ministero, nell'esemplificare, per quanto succintamente, i casi di urgenza ricorrendo i quali una pubblica amministrazione può (rectius : è tenuta a) procedere anche in assenza delle informazioni prefettizie, espressamente richiama "la concessione di erogazioni da effettuarsi entro termini tassativi", ipotesi, questa, cui sembra pienamente riconducibile l'erogazione dei contributi di cui alla fattispecie, sottoposti al termine tassativo del 31 dicembre 2005.

Alla luce delle superiori considerazioni sembra pertanto allo Scrivente che codesto Dipartimento possa procedere all'erogazione dei contributi de quibus anche immediatamente dopo aver inoltrato alla Prefettura competente la richiesta delle informazioni, purchè l'erogazione sia sottoposta a condizione risolutiva per l'ipotesi in cui dalle predette informazioni dovessero risultare accertati tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese destinatarie del contributo.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".









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