Pos. 1   Prot. N. 345.11.2005 


Oggetto: CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI - C.I.E.M. - MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO
Servizio 6 S "Promozione"
PALERMO




1. Con nota 20 dicembre 2005, n. 8645/6S, il Dipartimento in indirizzo chiede il parere di questo Ufficio su una problematica interessante il Ciem (Centro per l'internazionalizzazione e la promozione dell'economia euro-mediterranea) e relativa alle modalità di concessione ed erogazione di contributi allo stesso.
Il Dipartimento ritiene che l'indicazione - riferita alle attività svolte dal Ciem precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 59 della l.r. 15/2004 - contenuta in una precedente consulenza di questo Ufficio (cfr. parere reso, alla stessa Amministrazione odierna richiedente, con nota 29 maggio 2005, n. 11577/221.11.2005), secondo cui è necessario "riscontrare il presupposto normativamente imposto per l'erogazione del contributo, e cioè la sussistenza di una connessione tra le spese gestionali sopportate e una attività svolta in favore della Regione o di Enti dalla stessa dipendenti o vigilati" - è applicabile anche ai programmi di attività da realizzarsi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 59 della l.r. 15/2004.
Tenendo conto della superiore pregiudiziale, l'Amministrazione, dopo avere emanato, con nota 15 novembre 2005, n. 7509/6S, "preventivi" criteri e condizioni per individuare le tipologie di spese ammissibili, nonché i criteri per l'eventuale decurtazione del contributo in ipotesi di mancato rispetto delle attività programmate, riterrebbe gli stessi applicabili sia all'erogazione delle annualità pregresse l'entrata in vigore dell'art. 59 della l.r. 15/2004 che a quelle successive.
Si riferisce poi che, alla data di emanazione dei criteri per l'erogazione dei contributi al Ciem (novembre 2005), è emerso, dalle risultanze istruttorie, che parte considerevole dell'attività programmata dal Ciem per l'anno 2005 non era ancora stata svolta. In conseguenza di ciò - prima di procedere all'erogazione dell'anticipazione, nel frattempo slittata all'ultimo bimestre del 2005 - si è chiesto al Ciem (con nota 24 novembre 2005) di stipulare una polizza fideiussoria o assicurativa a favore dell'Amministrazione erogante per garantirla nell'eventualità di dover recuperare l'anticipazione erogata.
In merito alla legittimità delle procedure adottate, l'Amministrazione richiedente chiede il parere di questo Ufficio.

2. Sulla fattispecie sottoposta si rassegna quanto segue.
Si evidenzia preliminarmente che questo Ufficio nel parere suindicato ha suggerito - al fine dell'eventuale pagamento al Ciem dei contributi riferiti alle annualità precedenti l'entrata in vigore della l.r. 15/2004 - di "riscontrare il presupposto normativamente imposto per l'erogazione del contributo, e cioè la sussistenza di una connessione tra le spese gestionali sopportate ed una attività svolta in favore della Regione o di enti dalla stessa dipendenti o vigilati", quale criterio residuale, in mancanza di "formali e puntuali incarichi da parte regionale di svolgimento di attività a favore dell'Amministrazione", configurabili quali "criteri e condizioni di applicazione delle norme".
In mancanza invero di preventivi criteri e condizioni, non restava all'Amministrazione altra possibilità che verificare, a posteriori, prima di procedere all'erogazione di contributi relativi agli anni precedenti l'entrata in vigore dell'art, 59 della l.r. 15/2004, la ricorrenza degli unici requisiti legislativamente imposti, vale a dire accertare quali attività poste in essere dal Ciem potessero ritenersi poste in essere in favore dell'Amministrazione interessata, o per essa rilevanti, e riconducibili allo specifico fine istituzionale che ha giustificato l'assunzione della partecipazione azionaria della Regione all'interno della società considerata. Solo successivamente alla positiva verificata delle attività si potrebbero quantificare le spese di gestione con le stesse connesse.
La soluzione proposta appare aderente all'interpretazione resa dalla Commissione Europea in ordine al contributo in discorso. Ed invero, nel rispetto peraltro del principio generale di buon andamento dell'amministrazione e, specificamente, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché al fine di non connotare l'intervento finanziario di che trattasi quale aiuto di Stato - il che imporrebbe quel completamento della notifica che si è ritenuto non dovere effettuare - si impone un riscontro circa l'utilizzazione dei relativi importi al fine di verificare in concreto quella connessione che l'art. 59, comma 1, della l.r. 15/2004, prefigura.
D'altronde non è da ritenere che la citata disposizione possa configurare un'ipotesi di presunzione legale assoluta, poiché ciò presupporrebbe una competenza legislativa regionale ad incidere in materia probatoria, che viceversa si ritiene di dovere escludere.
Sostanzialmente poi alla medesima esigenza di riscontro e di accertamento circa la finalizzazione delle spese risponde il secondo comma dell'art. 59 della l.r. 15/2004, ai sensi del quale l'Amministrazione è posta in condizione di vagliare ed esaminare preventivamente e in modo più articolato le attività che si intendono svolgere a suo favore attraverso la presentazione di programmi secondo le modalità indicate all'art. 23 della l.r. 23/2002 e cioè:
a) la presentazione di un piano dettagliato di programma da realizzare per lo svolgimento di attività in favore dell'Amministrazione regionale (intendendosi che l'Amministrazione destinataria dei programmi valuterà positivamente o negativamente in tal senso) al fine di ottenere l'anticipazione di una quota pari al 60 per cento delle somme (ritenute ammissibili);
b) la presentazione del rendiconto delle spese effettuate entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, adempimento che, se regolarmente effettuato e riscontrato, permette di ottenere l'erogazione del saldo sull'intera somma ammessa a contributo, precisandosi che la somma totale ammessa a contributo può anche essere inferiore all'ammontare numerico indicato dall'art. 67 della l.r. 21/2001 come tetto massimo erogabile.
Da quanto sopra esposto discende però che l'emanazione dei criteri per l'erogazione dei contributi - seppur legittima e rispettosa del principio del buon andamento, oltrechè in linea con l'indicazione di predisposizione di un piano per razionalizzare l'attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane recentemente statuito dall'art. 20 della l.r. 22 dicembre 2006, n. 19 -esternata solo nel novembre 2005 non può che ritenersi applicabile dall'anno 2006, dovendo necessariamente precedere i tempi di riferimento indicati dalle norme, al fine di consentire ai destinatari dei criteri di potersi adeguare in tempo.

3. Infine, pur senza voler entrare nel merito di considerazioni che spettano alla discrezionale valutazione di codesta Amministrazione, si rileva dal resoconto dei fatti riportato nella richiesta di parere che alla mancata (o tardiva) erogazione dell'anticipazione potrebbe ricondursi, quantomeno parzialmente, la causa della ridotta attività del Ciem rispetto l'attività programmata, considerando che il Ciem ha richiesto l'anticipazione del contributo per l'anno 2005 già nel febbraio 2005, reiterando la richiesta nel settembre 2005, mentre l'Amministrazione avrebbe verificato che buona parte dell'attività prevista non era ancora stata svolta alla data di emanazione dei criteri per l'erogazione del contributo (15 novembre 2005).
Quanto sopra si evidenzia, ferma restando la premessa fattane, giacchè - pur potendo l'Amministrazione cautelarsi con garanzia fideiussoria dall'esito negativo di taluni accertamenti al fine di garantire e tutelare l'interesse della stessa - è, in via generale, fatto divieto alla medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ( 241/1990) di "aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria". Ribadendo che solo l'Amministrazione richiedente può valutare la ricorrenza di straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, si segnala altresì che in omaggio ad altro generale principio, quello di proporzionalità, non possono imporsi oneri gravosi, superflui o comunque esuberanti rispetto alle esigenze da garantire (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 30-4-2002, n.2294).
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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