Pos. 3  Prot. N. 349.11.05  


Oggetto: Consorzi ASI xxx. Applicazione revisione prezzi o prezzo chiuso. Quesiti.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento regionale dell'industria

Palermo


 


1.Con la nota n. 1600 del 6 dicembre 2005 viene chiesto nuovamente l'avviso dello Scrivente in merito all'applicabilità dell'istituto della revisione dei prezzi in relazione ai lavori di completamento di opere e strutture nell'area industriale di xxx.
Il consorzio ASI di xxxx, soggetto appaltante dei lavori in questione, chiede infatti un approfondimento ulteriore in relazione alla circostanza, non evidenziata nella precedente richiesta di parere, che tra la data di aggiudicazione dei lavori avvenuta il 14.12.1990 e la stipula del contratto di appalto, avvenuta l'11.09.1992, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in data 24.01.1991, ha reso "la dichiarazione di accettazione delle condizioni, riduzioni e prescrizioni "così come volute dalla Commissione aggiudicatrice dell'appalto concorso e dal consorzio ASI " perfezionando in tal modo l'aggiudicazione".
Pertanto, secondo il Consorzio, la stipula dell'atto di appalto intervenuta dopo l'entrata in vigore della l.r. 6/92 è da considerarsi come "semplice atto formale di convalidazione e formalizzazione dell'intera procedura".
Viene rappresentato inoltre che sulla base di un elaborato di calcolo presentato dalla direzione dei lavori si evince che l'applicazione del sistema del prezzo chiuso, proposta dallo Scrivente nel precedente parere, determinerebbe un aggravio dei costi per l'amministrazione consortile maggiore rispetto all'applicazione del sistema della revisione prezzi.
Il Consorzio, quindi, nel rilevare, di non avere disponibilità finanziaria ultronea rispetto a quella già stanziata con i relativi provvedimenti di finanziamento, chiede altresì se sia possibile procedere, atteso il credito vantato dall'appaltatore ad accreditare al consorzio a titolo di anticipazione le somme richieste per revisione prezzi e ciò entro il limite attualmente quantificato nel quadro di spesa per revisione prezzi e richiesto dal consorzio stante l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora della xxx spa del 14.08.05 notificato anche a questo Assessorato".



2. Come già rilevato dallo Scrivente nel parere prot. n. 8488/137.05.11 citato da codesto Dipartimento, occorre ribadire che per stabilire la legge disciplinatrice della revisione dei prezzi di un determinato appalto, nel caso di successione di più leggi nel tempo, occorre risalire alla data della sua aggiudicazione (se a seguito di gara) ovvero alla data della conclusione del contratto (se a seguito di trattativa privata o di appalto concorso) perché è al momento in cui l'Amministrazione si determina nella scelta di un determinato progetto e della relativa offerta, e quindi presta il consenso aggiudicando l'appalto, che occorre far riferimento per stabilire la legge di revisione applicabile.
Invero nella procedura di asta pubblica e della licitazione privata il momento dell'aggiudicazione dell'appalto rappresenta l'atto terminale del procedimento e quando è definitiva equivale per ogni effetto giuridico al contratto (art. 16, 4° comma, R.D. 18.11.1923, n. 2440); nell'appalto concorso, invece, l'aggiudicazione rappresenta semplicemente il momento della scelta dell'appaltatore senza dar luogo al perfezionamento del contratto in quanto con essa l'amministrazione recepisce, sulla base delle risultanze del verbale della commissione, solamente il contenuto contrattuale del progetto offerta relativo all'appalto concorso, accettandolo. Pertanto all'eventuale comunicazione da parte della stazione appaltante prima dell'approvazione del contratto può riconoscersi solo mero valore conoscitivo e non di manifestazione di volontà negoziale, sostitutiva del contratto di appalto. ( cfr. Falsone, "La nuova disciplina degli appalti pubblici, di lavori forniture e servizi in Sicilia",2005 p. 1492 e ss)
Nella trattativa privata, poi, non c'è aggiudicazione nel senso proprio del termine. Pertanto, per queste due ultime procedure, ( appalto concorso e trattativa privata) occorre riferirsi alla data di conclusione del contratto ( Cons Stato, sez V, 12.11.2002, n. 5122; sez IV, 25.03.2003, n. 1550).

Sembra necessario chiarire infatti che la stessa giurisprudenza (Cons di Stato, sez II, 03.05.1991, n. 382/91), nonché la Circolare 20 marzo 1992, n. 480 del Ministero ai Lavori Pubblici e la Commissione Ministeriale ricorsi prezzi opere pubbliche (pareri del 15.04.1998 e del 11.07.2000) allorquando hanno chiarito che, ai fini del computo revisionale occorre prendere in considerazione in luogo dell'aggiudicazione "il momento in cui l'offerta acquista carattere di certezza e di irrevocabilità" si sono volute riferire alla determinazione del momento iniziale al quale fare riferimento per la decorrenza del computo revisionale.
In altre parole, un conto è determinare, se sia dovuto il compenso revisionale, (l'an della revisione) un altro è verificare con esattezza il dies a quo al quale correlare l'inizio del computo revisionale suddetto (quantum della revisione).


In tal senso non assume alcun rilievo la "dichiarazione di accettazione delle condizioni riduzioni e prescrizioni" operata dall'RTI prima della stipulazione del contratto poiché proprio per la particolarità della procedura di scelta dell'appalto concorso caratterizzato dall'assenza di qualsiasi automatismo nella fase conclusiva, l'amministrazione conserva fino alla fine la facoltà di non aggiudicare il contratto ad alcun concorrente, sia per motivi di legittimità relativi alla regolarità della procedura seguita sia per motivi di merito determinati da valutazioni di convenienza ed opportunità (cfr. La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia, a cura di Roberto Conti, p.315 e ss.).
Pertanto solo con la stipulazione del contatto di appalto si perfeziona il vinculum iuris tra le parti.
Ciò posto, ribadendo quanto già espresso nel precedente parere, poiché alla data della stipulazione del contratto non vigeva più la revisione dei prezzi in quanto abrogata dall'art. 11 della l.r 26.08.1992, n. 6 e attesa la natura inderogabile della disciplina sulla revisione prezzi che non può essere modificata di comune accordo tra le parti, può riconoscersi esclusivamente l'applicazione del sistema del prezzo chiuso secondo le modalità rappresentate dallo Scrivente nei precedenti pareri (prot. n. 1422.253.00.11 e prot. n. 3771.44.01.11, a proposito della differente disciplina vigente nella Regione siciliana nella suddetta materia rispetto alla normativa statale) che ad ogni buon fine si allegano in copia.



3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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