POS. II Prot._______________/352-05-11

OGGETTO: Piano idreogeologico ex art. 3 lr 3/2005 - Personale a tempo determinato - Adeguamento contratti individuali con aumenti previsti per i dipendenti regionali.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE
PALERMO






1. Con nota n. 73091/Area I del 6 dicembre 2005, pervenuta a questo Ufficio il 22 dicembre 2005, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se possa farsi luogo all'adeguamento ai nuovi stipendi previsti per i dipendenti regionali dal nuovo contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale degli emolumenti previsti nei contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'art. 15, comma 2, della l.r. 9 marzo 2005, n. 3.

Rappresenta codesto Dipartimento che, nonostante i bandi di selezione prevedessero, in ordine al corrispettivo, la commisurazione alla retribuzione dei dipendenti regionali, con anzianità pari a zero, prevista per i livelli VIII e VI, rispettivamente per le figure professionali di geologi ed ingegneri e geometri, tuttavia nei contratti individuali, anziché far riferimento tout court agli emolumenti previsti per il personale regionale nelle categorie D1 e C1 (sostitutive dei precedenti livelli economici, giusti accordi di CCRL approvati con DD.P.Reg. 9 e 10 del 22 giugno 2001) gli importi contrattuali sono stati indicati in numerario, con la previsione specifica degli importi da corrispondere.

Chiede, pertanto, codesto Dipartimento se sia legittimo aderire alla richiesta di tali lavoratori dell'adeguamento degli emolumenti a quelli di cui al CCRL del comparto non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 16 maggio 2005, successivamente alla stipula dei contratti individuali, e se sia necessario stipulare nuovi contratti -con l'esplicita attribuzione degli emolumenti rispettivamente previsti per le categorie D1 e C1- ovvero se ciò non sia necessario, sussistendo l'equiparazione in re ipsa.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 15, comma 2, della l.r. 9 marzo 2005, n. 3, ha previsto l'utilizzazione per un triennio -per le finalità ivi indicate- del personale già assunto dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, a termini dell'art. 2 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con l. 3 agosto 1998, n. 267.

Tale ultima norma aveva previsto che le regioni potessero assumere personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato per l'attuazione dei compiti previsti dal medesimo decreto legge.

Dal tenore letterale di tali disposizioni risulta che i rapporti intrattenuti con i lavoratori in questione sono stati e sono rapporti di lavoro subordinato, ancorchè a tempo determinato, e non già rapporti di collaborazione coordinata.

Né tale impostazione può ritenersi contraddetta dalla locuzione "con contratto di diritto privato" utilizzata dal comma 2 dell'art. 2 del d.l. 180/1998, dal momento che, a termini dell'art. 35 del d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165, "L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro", disposizione sostanzialmente ripetuta nell'art. 22, comma 2, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e richiamata dall'art. 23 della medesima; mentre i rapporti di lavoro a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni sono consentiti a termini dell'art. 36 del d.l.vo 165/2001 (anch'esso richiamato dal menzionato art. 23 della l.r. 10/2000 in dipendenza del rinvio all'art. 35 del d.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29).

Tale impostazione, d'altronde, è stata seguita da codesto Assessorato che, nel bando, ha commisurato la retribuzione di tali lavoratori con riferimento a quella spettante ai dipendenti regionali e che, nei singoli contratti -che si presume siano tutti identici allo schema sottoposto allo Scrivente-, ha fatto ampio riferimento -quali fonti di regolazione dei rapporti- alle norme regionali (e segnatamente alla l.r. 15 maggio 2000 n. 10) ed al contrato collettivo di lavoro del personale regionale.

Peraltro, gli importi numerariamente indicati appaiono, prima facie, corrispondenti a quelli iniziali spettanti al corrispondente personale regionale secondo le previsioni contrattuali vigenti all'atto della stipula.

Pertanto, anche alla luce della considerazione che il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale stipulato il 16 maggio 2005 (in G.U.R.S. n. 22, S.O., del 21 maggio 2005) all'art. 1, prevede che il C.C.R.L. medesimo si applichi ai rapporti a tempo determinato, appare legittimo l'adeguamento degli emolumenti del personale in questione a quelli recati dal menzionato contratto collettivo regionale.

Ancorchè tale adeguamento non necessiti di specifiche modifiche contrattuali (derivando, come detto, dalla natura stessa del rapporto) tuttavia si suggerisce, per chiarezza dei rapporti -dal momento che non si evidenzia in altre disposizioni dello schema contrattuale adottato la categoria di corrispondenza- di effettuare l'esplicita modifica dei contratti in questione, limitatamente alle previsioni correlate alla retribuzione, indicando le categorie di corrispondenza piuttosto che importi determinati.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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