POS. II Prot._______________/353.11.05

OGGETTO: Ambiente - Valutazione d'incidenza ex art.5, D.P.R. n.357/1997 - Istruttoria - Contributo ex art.13, comma 2, l.r. 28.12.2004, n.17.





ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO







1. Con nota prot. n.75602 del 23 dicembre 2005 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se l'art.13, secondo comma, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 -che, ai fini della valutazione di incidenza prevista dall'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e succ. mod. e integraz., pone a carico del "committente privato" il versamento in entrata nel bilancio regionale di una somma pari allo 0.2 per cento dell'importo del progetto di massima- trova applicazione nei confronti della società ATO ME5 "Eolie per l'ambiente s.r.l.".
Al riguardo codesto Dipartimento chiarisce di avere sinora applicato la predetta disposizione "a tutti i soggetti privati proponenti di opere di interesse sia pubblico che privato", compresi gli "Enti, una volta pubblici (Ente Ferrovie dello Stato, ecc.) ma oggi di diritto privato in quanto divenute vere e proprie società per azioni" e di avere dunque richiesto il pagamento anche alla società predetta.
Tuttavia quest'ultima, con la nota n.1096/05/2.34.2 dell'8 settembre 2005, allegata a quella cui si risponde, ha rappresentato una serie di circostanze per le quali la medesima sarebbe sottratta al campo applicativo della disposizione in oggetto.
La predetta società ha in particolare evidenziato di essere in sostanza "una emanazione degli enti locali Comuni", un "ente che svolge in modo aggregato e sovracomunale, ma per conto dei comuni che rappresenta e che la costituiscono, il ruolo di coordinamento, affidamento, controllo della gestione dei rifiuti", sottolineando in particolare di essere a totale capitale pubblico e con "amministratori con lo status di dirigente pubblico".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.13, secondo comma, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 testualmente dispone che:
"2. Ai fini della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, il committente privato versa in entrata nel bilancio regionale una somma pari allo 0,2 per cento dell'importo del progetto di massima.".

Va in primo luogo ricordato che la medesima problematica è stata sollevata da codesto Dipartimento in relazione all'art.10, l.r. 16 aprile 2003, n.4 che, analogamente alla disposizione in oggetto, pone a carico del "committente privato" l'onere di versare un contributo per spese di istruttoria per il rilascio dei pareri in seno alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
La questione venne affrontata dallo Scrivente, come richiesto da codesto Dipartimento, con riferimento all'applicabilità della citata norma all'ANAS s.p.a. (nota prot. n.1700/5.11.2005 dell'8 febbraio 2005); pur tuttavia vennero svolte anche considerazioni di ordine generale che possono così riassumersi.
In primo luogo si rilevò -considerazione che va ripetuta anche in relazione all'articolo in commento- che la lettera della legge, che fa riferimento al "committente privato", è chiara nel connotare l'obbligo solo in base a tale parametro soggettivo senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla tipologia di opera da realizzare. Da un punto di vista formale, dunque, si affermò, "l'ANAS s.p.a., in quanto soggetto di diritto privato, rientra nel campo applicativo della norma esaminata" (v. parere cit.).

Tuttavia, si rilevò altresì che l'analisi della questione, anche alla luce delle obiezioni sollevate dalla società, richiede una ricostruzione del regime giuridico cui sono sottoposte, in difetto di una privatizzazione sostanziale, le società a capitale pubblico derivanti dalla trasformazione (formale) dei preesistenti enti pubblici.
"E' evidente infatti che l'ANAS, -società per azioni in mano al Ministro dell'Economia e delle Finanze, con un capitale sociale costituito dalla rete stradale e autostradale di interesse nazionale-, presenta caratteristiche proprie dell'ente: infatti, tale società è costituita per legge e non in base ad un patto societario, opera come strumento per il perseguimento di specifiche finalità stabilite nell'ambito di politiche ministeriali ed inoltre ad essa sono affidati obbligatoriamente determinati compiti previsti dalla legge. Trattasi, pertanto, di società che ha formalmente natura giuridica privata ed autonomia privata, ma che svolge attività "pubblica" non dissimile da quella che svolgeva come ente pubblico." (v. parere su citato).

In effetti, si è andato consolidando in questi ultimi anni nella giurisprudenza nazionale -in linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, il cui elemento caratterizzante è l'influenza dominante dei pubblici poteri, prescindendo dalla natura formale-, l'orientamento della prevalenza degli aspetti pubblicistici sostanziali sulla forma privatistica ai fini della qualificazione di un soggetto. Si è quindi affermato che una s.p.a. a totale capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad essere sotto l'influenza pubblica, è assimilabile ad un ente pubblico.
Anche la dottrina ha osservato che le società a capitale pubblico, derivanti dalle privatizzazioni dei precedenti enti pubblici, presentano caratteristiche di specialità rispetto al modello tradizionale di società commerciale.
Ciononostante, si registrano forti perplessità sulle conseguenze che discendono da tale premessa.
Si concluse, così, che "Non possono non rilevarsi al riguardo le incongruenze cui la norma potrebbe dare luogo, alla luce di quanto suesposto, in considerazione della massiccia e progressiva privatizzazione degli enti (anche regionali).
...
Tornando al caso che ci occupa, non può dunque sottacersi sul piano sostanziale la specialità della società, che potrebbe fondare un trattamento giuridico non diverso da quello cui era sottoposto il medesimo soggetto quando aveva la veste giuridica di ente pubblico economico.
Si potrebbe, pertanto, ove codesta Amministrazione lo ritenga opportuno, con circolare assessoriale, esonerare dall'obbligo in oggetto le società a totale capitale pubblico per le opere di interesse pubblico." (cfr. parere cit.).


3. Tutto ciò premesso, è chiaro che le considerazioni svolte potrebbero ben valere anche per la ATO ME 5 "Eolie per l'ambiente s.r.l.", una volta verificate da codesto Dipartimento le circostanze riferite dalla società attraverso l'esame dello statuto della medesima.

Al riguardo, tuttavia, non può che ribadirsi che la scelta effettuata dal legislatore di imporre il versamento al "committente privato", impone l'applicazione della norma in base ad un parametro formale, che tiene conto cioè della forma giuridica del soggetto committente.
Viceversa, rimarrebbe arbitrariamente rimessa all'interprete l'individuazione dei soggetti che, per la loro natura sostanzialmente pubblica, potrebbero essere esclusi dal suddetto versamento.
Pertanto, non può che suggerirsi nuovamente a codesto Assessorato di farsi promotore di una modifica legislativa delle norme in questione o, quanto meno, di fissare con circolare i criteri sostanziali cui attenersi nell'applicazione delle medesime, al fine di escludere le società a totale capitale pubblico per le opere di interesse pubblico.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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