Pos. I Prot. _______ /1.06.11
OGGETTO: Agricoltura e foreste - Piano di sviluppo rurale -Trasformazione impegni - Reg. CE 1929/2000, 2603/1999, 2078/1992.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento interventi strutturali
(Rif. nota 30 dicembre 2005, n. 120380)
PALERMO



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone all'Ufficio una questione concernente la trasformazione di un impegno agroambientale assunto in forza del Reg. CEE n. 2078/92 in un nuovo impegno nel quadro del Reg. CE n. 1257/99 e del Piano di Sviluppo rurale della Regione Sicilia.
Riferisce al riguardo codesta Amministrazione che l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo, con nota 17 settembre 2004, n. 22939, ha rappresentato "perplessità in ordine alla trasformazione" di un impegno sottoscritto da una ditta ai sensi Reg. CEE n. 2078/92 in una azione prevista dal Piano di Sviluppo rurale della Regione ed ha altresì comunicato di non aver proposto, per la predetta ditta, la liquidazione della annualità successive alla prima già liquidata relativamente all'aiuto di cui alla Misura F2a del Piano di sviluppo rurale.
Riferisce altresì codesto Assessorato che con nota 15 dicembre 2004, n. 9521, indirizzata all'IPA di Palermo si ritenevano "pienamente fondate le perplessità manifestate" dallo stesso IPAe si proponeva l'avvio delle "procedure volte al pieno recupero del premio erroneamente erogato, per le motivazioni riportate nella stessa nota".
Ciò premesso -considerato che l'IPA di Palermo ha trasmesso a codesta Amministrazione con nota 6 aprile 2005, n. 8265, una memoria presentata dalla ditta interessata ed ha rappresentato la possibilità di una "revisione delle posizioni assunte"- vien chiesto l'avviso dello scrivente sulla questione prospettata.

2. Risulta da una nota senza data indirizzata dalla ditta de qua all'IPA di Palermo (allegata alla richiesta di parere) che la medesima ditta:
-ha ottenuto, ai sensi del Reg. CEE n. 2078/92, la liquidazione dei premi relativi alla Misura E (cura dei terreni agricoli abbandonati) per il quinquennio 1995/1999;
-ha ottenuto, in applicazione del Reg. CE n. 2603/99, la proroga per un altro anno (scadenza ultima 31/12/2000) dell'impegno assunto in attuazione del citato Reg. CEE n. 2078/92;
-ha richiesto, in data 28/12/1999, e dunque prima della scadenza del predetto quinquennio (31/12/1999), "di accedere e/o transitare alle iniziative comunitarie previste dai nuovi Regolamenti comunitari".
Risulta poi dalla nota di codesto Assessorato n. 9521/2004, citata in epigrafe, che la ditta in questione "all'atto della presentazione dell'istanza di adesione al PSR non aveva i requisiti per la concessione degli aiuti del programma regionale di applicazione del Reg. CE 1257/99" e che la stessa avrebbe dovuto chiedere la trasformazione dell'impegno "entro la data del 31/12/1998, termine di scadenza per la presentazione della domanda annuale di conferma impegno".
Pertanto trattasi di accertare se nella fattispecie i rilievi formulati da codesto Assessorato con la predetta nota n. 9521/2004 risultino o meno accoglibili.

3. Al riguardo pare anzitutto opportuno richiamare le disposizioni che qui rilevano.
Il Reg. CE n. 2603/99, al fine di agevolare il passaggio dal sistema previgente (Reg. CEE n. 2078/92) al nuovo sistema di sostegno dello sviluppo rurale (Reg. CE n. 1257/99) ha introdotto apposite norme transitorie "onde evitare difficoltà e ritardi nell'attuazione delle azioni di sostegno dello sviluppo rurale" (cfr. considerando n. 2) nonché "per garantire la continuità del sostegno agroambientale" (cfr. considerando n. 4); in tale prospettiva l'art. 3, paragrafo 1, del richiamato Reg. CE n. 2603/99 prevede che "gli Stati membri hanno la facoltà di prorogare al massimo di un anno, senza tuttavia superare la data del 31 dicembre 2000, la durata degli impegni agroambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 e che scadano prima dell'approvazione, da parte della Commissione, del documento di programmazione per lo sviluppo rurale".
Il Reg. CE n. 1929/2000 ha successivamente aggiunto all'art. 3 del citato Reg. CE n. 2603/99 il paragrafo 4 ai sensi del quale "prima della fine del periodo di esecuzione di un impegno assunto in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di tale impegno in un nuovo impegno di cinque anni o più nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 a condizione che:
a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale, e
b) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato".
Anche tale ultima disposizione ha il precipuo scopo di realizzare una migliore attuazione della nuova programmazione delle misure agroambientali e, in particolare, considerato che la trasformazione di un impegno era autorizzata soltanto all'interno dello stesso periodo quinquennale (cfr. art. 13 Reg. CE n. 746/96) si è inteso ampliare l'àmbito degli impegni per cui è consentita la trasformazione comprendendo in tale àmbito anche gli impegni per i quali è stata concessa una proroga.
Il Piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia (Decreto 24 gennaio 2001), nel dettare disposizioni per l'attuazione del sistema di sostegno comunitario introdotto dal Reg. CE n. 1257/99, prevede, per quanto qui interessa che:
-"in attuazione al Reg. CE 1929/00 è possibile trasformare un impegno assunto in forza al Reg. CE 2078/92 in un nuovo impegno previsto dal Piano di Sviluppo Rurale, a condizione che tale trasformazione rechi vantaggi certi sul piano ambientale e l'impegno esistente sia rafforzato in modo significativo";
-"la possibilità di trasformare gli impegni sottoscritti ai sensi del Reg. CEE 2078/92, ..., è prevista esclusivamente entro la data di scadenza della presentazione della domanda di conferma del quinto anno di impegno e, in ogni caso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2001";
-"Le modalità di adesione alle nuove azioni del PSR sono state individuate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 del Reg. 1929/2000".
Così ricostruito il quadro normativo qui rilevante, si osserva ora che le disposizioni testè riportate non possono che leggersi nel senso della concreta adesione del Piano di Sviluppo rurale al sistema introdotto dal Reg. CE n. 2603/99 e dal Reg. CE n. 1929/00 volto a garantire la continuità degli impegni agroambientali. In altri termini, in forza dell'espresso richiamo ai Regolamenti nn. 2603/99 e 1929/00 contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale deve ritenersi: anzitutto che la trasformazione di un impegno assunto in forza del Reg. CEE n. 2078/92 in una azione prevista dal medesimo Piano risulta possibile anche per gli impegni per i quali è stato concesso un periodo di proroga; in secondo luogo poi che l'adesione alle nuove azioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione è configurabile anche per gli impegni oggetto di trasformazione.
Del resto una interpretazione diversa da quella prospettata renderebbe di fatto priva di efficacia la normativa comunitaria contenuta nei più volte citati Regolamenti nn. 2603/99 e 1929/00, ciò che si pone in contrasto con il principio della preminenza del diritto comunitario in ossequio al quale la normativa comunitaria deve trovare la più ampia e immediata applicazione non solo da parte del giudice nazionale nell'esercizio della sua giurisdizione ma anche della stessa P.A. nello svolgimento dell'attività amministrativa.
Pertanto, considerato nella fattispecie che l'impegno assunto dalla ditta de qua in forza del Reg. CEE n. 2078/92 rientra tra quelli indicati in una apposita tabella del PSR per i quali sussiste (in presenza delle condizioni indicate e sopra richiamate) la possibilità di trasformazione in una azione del Piano stesso e tenuto conto altresì che la ditta interessata ha ottenuto la proroga dell'impegno sottoscritto ai sensi del Reg. CEE n. 2078/92, deve concludersi, alla stregua delle osservazioni di cui sopra formulate, che non è accoglibile il rilievo formulato da codesto Assessorato nella citata nota n. 9521/2004 secondo cui la medesima ditta all'atto della presentazione dell'istanza di adesione al PSR non aveva i requisiti per la concessione degli aiuti del programma regionale di applicazione del Reg. CE 1257/99.
Per quanto poi concerne l'altra osservazione formulata da codesto Assessorato per cui la ditta in questione avrebbe dovuto chiedere la trasformazione dell'impegno entro la data del 31/12/1998 quale termine di scadenza per la presentazione della domanda annuale di conferma impegno, si osserva che il riferimento alla data del 31/12/1998 si appalesa contraddittorio nonché illogico e irragionevole.
Ed invero, la qualificazione di contraddittorietà nasce dalla circostanza che il termine sopra indicato si pone in contrasto con le prescrizioni contenute nel Piano di Sviluppo Rurale laddove queste non contengono alcun richiamo puntuale al predetto termine ma rinviano più genericamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di conferma del quinto anno di impegno; inoltre il riferimento alla data del 31/12/1998 risulta altresì illogico e irragionevole qualora si consideri che l'adesione al medesimo Piano di Sviluppo rurale approvato, in attuazione del Reg. CE n. 1257/99, con Decreto del 24 gennaio 2001 non può, per ovvi motivi, essere richiesta con istanza da presentarsi entro il 31 dicembre 1998.
Del resto deve evidenziarsi che la ditta interessata ha avanzato formale richiesta per accedere e/o transitare al regime di aiuti introdotto dal Reg. CE n. 1257/99 in data 28/12/1999 e, cioè, tempestivamente rispetto alla scadenza del quinto anno di proroga (31/12/1999) in conformità alla previsione del Piano di Sviluppo rurale sopra richiamata.
Pertanto, anche con riferimento al rilievo formulato da codesto Assessorato circa il mancato rispetto, da parte della ditta de qua, del termine del 31/12/1998 per la presentazione dell'istanza di trasformazione deve concludersi che il medesimo rilievo non appare conducente; conseguentemente risultano superate le perplessità che hanno indotto codesta Amministrazione a richiedere all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura l'archiviazione della domanda presentata dalla ditta interessata nonché l'attivazione delle procedure per il recupero della prima annualità del premio erroneamente liquidato.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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