Pos. 2   Prot. N. / 4.11.06 



Oggetto: ARPA Sicilia - Dirigenti preposti ai dipartimenti provinciali - Maggiorazione indennità di posizione ex art. 40 ccnl sanità.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento regionale territorio ed
Ambiente
PALERMO





1 - Con nota n. 75436/Area 3 del 22 dicembre 2005, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente - a seguito di richiesta dell'Arpa - il seguente quesito.
I dirigenti attualmente preposti ( ope legis ) ai Dipartimenti Arpa periferici hanno chiesto il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione, parte variabile, prevista dall'art. 40, c.9, del CCNL dell'area della dirigenza sanitaria.
L'Arpa ha rigettato le suindicate richieste nella considerazione che non sussistessero i requisiti a tale proposito prescritti dalla norma contrattuale.
A seguito di richiesta dei dirigenti interessati di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, notificata all'Arpa il 30 novembre 2005, la stessa Agenzia chiede l'avviso dello Scrivente sulla riconducibilità dei Dipartimenti Arpa periferici ai dipartimenti previsti dall'art. 17 bis del d. lgs. 502/92 cui fa riferimento l'invocata norma contrattuale. Viene, contestualmente, specificato che i dirigenti in questione "non hanno mai ricevuto in gestione budget, stipulato contratti né gestito giuridicamente ed economicamente personale e patrimonio..".

2 - Il CCNL 1998/2001 dell'area della dirigenza sanitaria, la cui applicabilità al personale dell'Arpa è stabilita dal comma 2 bis dell'art. 90 della legge regionale n. 6 del 2001 istitutiva dell'Arpa Sicilia, all'art. 40 "retribuzione di posizione dei dirigenti "dispone con il comma 9 che "Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano...più strutture complesse , per la retribuzione di posizione - parte variabile- del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%...". Esclusa la riconducibilità dei dipartimenti in questione alla fattispecie prevista in seconda battuta dalla suddetta disposizione contrattuale (ovvero di incarichi che ricomprendano più strutture complesse ), si pone il quesito se l'incarico di direttore di dipartimento periferico dell'Agenzia possa assimilarsi a quello del dipartimento (sanitario) considerato nel comma nove in parola.
Premesso che di scarsa rilevanza risulta la denominazione "dipartimento" (nella Regione Lazio le stesse strutture vengono denominate sezioni ), e che l'art. 17 bis del d. lgs. 502/92 non fornisce una definizione dettagliata del "dipartimento", occorre - al fine che qui interessa - raffrontare le attribuzioni del direttore del dipartimento nelle due amministrazioni (aziende sanitarie e Arpa ) per verificarne l'assimilabilità.
Il citato art. 17 bis identifica tali attribuzioni secondo due tipologie principali. In primo luogo spettano al direttore "responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa". Il secondo tipo di attribuzioni concerne "responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti". Nella prima tipologia potrebbe presumibilmente (essendo i compiti cui si riferisce non ben definiti ) prefigurarsi un ruolo di coordinamento rispetto alle diverse unità operative, da esercitarsi contemperando l'economicità della gestione con il livello delle prestazioni da erogare. La seconda potrebbe così esplicitarsi : il direttore si attiene agli obiettivi fissati dall'azienda che, al contempo, gli affida un apposito budget; la sua attività si informa al metodo della programmazione; i risultati da lui raggiunti vengono valutati in rapporto alle direttive impartitegli ed alle risorse di cui ha fruito.
La norma prosegue con l'affidare al direttore del dipartimento la predisposizione, con cadenza annuale, del"piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili".
Dalla lettura del regolamento di organizzazione dell'Arpa, adottato con decreto assessoriale 1 giugno 2005, ed in particolare dagli articoli 11 e 12 dello stesso, si rinvengono analoghe funzioni di responsabilità sia sotto il profilo organizzativo che gestionale e programmatorio.
La funzione, pertanto, della maggiorazione in discorso che si aggiunge, cumulandosi, alla parte variabile della retribuzione di posizione si sostanzia nel riconoscimento della gravità dei compiti connessi all'incarico ricoperto; compiti - come visto - riscontrabili in ambedue gli incarichi in esame.
Quanto sopra viene riferito con riguardo alla regolamentazione a regime delle strutture "dipartimenti Arpa periferici". Da quanto esposto dall'Arpa nella richiesta di parere sembra, invece, che - con riferimento all'attuale fase transitoria in cui svolgono ope legis le funzioni di direttore dei dipartimenti gli "attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi"- nessuna delle predette attribuzioni sia stata formalmente conferita né esercitata dai dirigenti interessati. In assenza di ulteriori elementi di verifica, si ritiene che detta situazione non legittimi l'attribuzione della maggiorazione richiesta.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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