Pos. I Prot. _______ /13.06.11

OGGETTO: Programmazione - POR Sicilia 2000-2006 - Elevazione spesa ammissibile aziende associate - Definizione.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento interventi strutturali

PALERMO



1. Con nota 12 dicembre 2005, n. 113956, pervenuta a quest'Ufficio in data 17 gennaio 2006, codesto Assessorato richiama la circolare 26 giugno 2001, n. 301, relativa alla Misura 4.2.1 del POR Sicilia 2000/2006 laddove, tra l'altro, si specifica che "per azienda associata si intende una unità tecnico-economica, costituita da singole aziende associate per la conduzione in comune di tutta o di una parte delle stesse. Tale condizione deve essere definita tra gli imprenditori interessati mediante atto pubblico e contenuta nell'atto costitutivo e statuto. Rientrano nella suddetta definizione anche le cooperative agricole di conduzione".
Riferisce codesta Amministrazione che tale definizione viene riportata nei bandi a valere su ciascuna misura nonché nelle schede di misura che, oltre ad indicare i soggetti beneficiari, fissano i tetti massimi di spesa ammissibile in 500.000 euro per le aziende singole e 1.500.000 euro per le aziende associate.
Riferisce altresì codesto Assessorato che l'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello "ha raccomandato all'Amministrazione di ribadire le condizioni che devono sussistere per riconoscere l'elevazione della spesa massima ammissibile per le aziende associate tenendo conto di quanto riportato nel parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato della Provincia di Messina riportata nella nota 19541 del 15 luglio 2002".
Considerato che, alla luce della raccomandazione sopra formulata, con nota 3 agosto 2005, n. 76362, sono stati forniti i relativi chiarimenti agli uffici periferici e tenuto conto altresì della "specificità della problematica legata al riconoscimento dello stato di azienda agricola associata, elemento indispensabile per la successiva applicazione del corretto livello di spesa ammissibile", vien chiesto l'avviso dell'Ufficio "relativamente all'argomento di che trattasi".

2. Risulta dal parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina n. 15656CS 565/2002C (allegato alla richiesta di parere ed erroneamente indicato con il n. 19541 del 15 luglio 2002, afferente invero alla nota che con detto parere si riscontra) che, nella fattispecie ivi esaminata, la Cooperativa considerata "non può rientrare nel concetto di "Azienda Associata" elaborato dalla circolare assessoriale del 26.6.2001 n. 301" poiché i singoli soci all'atto di costituzione della stessa società cooperativa risultano braccianti agricoli, operai e manovali, "dunque singolarmente privi della qualifica imprenditoriale necessaria perché possa ritenersi sussistente fra di loro l'unità tecnico economica qualificabile "Azienda Associata"".
Risulta altresì dalla nota di codesto Dipartimento 3 agosto 2005, n. 76362 (anche essa allegata alla richiesta di parere), tra l'altro, che le cooperative di conduzione "per rientrare nelle fattispecie di aziende associate dovranno dimostrare di essere costituite da imprenditori agricoli".
Ciò detto si fa presente ora che con la nota cui si risponde codesto Assessorato non formula uno specifico e puntuale quesito giuridico ma si limita a chiedere genericamente un parere dello scrivente sull'argomento senza peraltro esprimere al riguardo alcuna considerazione o osservazione; pertanto, considerato quanto affermato dall'Avvocatura nel citato parere n. 565/2002 e altresì quanto precisato da codesto Assessorato nella richiamata nota n. 76362/2005, sembra che la questione da affrontare sia quella della qualificazione della cooperativa agricola di conduzione quale azienda associata alla stregua della definizione riportata in epigrafe ed, in particolare, se tale qualificazione richieda necessariamente la qualità di imprenditore agricolo da parte di tutti i singoli soci della cooperativa agricola di conduzione.
Al riguardo si fa presente che l'affermazione contenuta nel parere dell'Avvocatura e sopra riportata non appare da condividere quantomeno in relazione alla valenza che la medesima assume con riferimento alla fattispecie considerata in relazione alla misura 4.06 (ex misura 4.2.1).
Si osserva invero che l'inciso "rientrano nella suddetta definizione di azienda associata anche le cooperative di conduzione" contenuto nella definizione riportata in epigrafe e altresì nel Complemento di programmazione con riferimento alla misura 4.06, sembra piuttosto voler estendere alle predette cooperative di conduzione la qualificazione di azienda associata a prescindere dalla qualità di imprenditore agricolo di tutti o solo di alcuni dei soci della cooperativa stessa ed a prescindere altresì dalla circostanza che la conduzione si configuri nei confronti di una sola azienda (della cooperativa stessa) ovvero di più aziende conferite dai soci.
Si rileva altresì che in assenza della formulazione sopra riportata la cooperativa agricola di conduzione potrebbe accedere alla nozione di azienda singola o di azienda associata a seconda che rispettivamente scopo della cooperativa stessa sia quello di gestire una sola azienda dell'impresa cooperativa ovvero più aziende apportate dai singoli soci; conseguentemente ratio della formulazione in esame è quella di introdurre una sorta di "eccezione" per le cooperative agricole di conduzione ciò nel senso che le stesse assumono sempre la qualificazione di azienda associata.
Pertanto al fine di affermare la qualità di azienda associata da parte di una cooperativa agricola ai sensi della definizione sopra riportata non è necessario accertare l'esistenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo riferibile ad ogni socio della cooperativa stessa ma è sufficiente che si tratti di cooperativa agricola di conduzione anche se costituita da coltivatori della terra privi della qualifica di imprenditore agricolo.
Da quanto sopra detto discende ovviamente che il livello di spesa ammissibile per le cooperative agricole di conduzione è quello stabilito con riferimento alle aziende associate.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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