Pos. 2  Prot. N. / 15.11.06 



Oggetto: Collegi sindacali Aziende sanitarie - Rimborso spese a componenti iscritti ad albo professionale.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEL
BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento regionale bilancio e tesoro
Ragioneria generale della Regione

PALERMO



p. c. ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria
ed ospedaliera e la programmazione e la gestione
delle risorse correnti del Fondo sanitario

PALERMO





1 - Con nota n. 1963 del 13 gennaio 2006 il servizio B03 di codesto Dipartimento ha chiesto il parere di quest'Ufficio sulla determinazione dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti i collegi sindacali delle Aziende sanitarie. In particolare, è stato evidenziato il caso di componenti detti organi, iscritti in albi professionali, che hanno avanzato richiesta di integrazione dei rimborsi spese in base alle tariffe degli ordini professionali di appartenenza.
Codesto Dipartimento, in risposta a specifica richiesta dell'Azienda ospedaliera di xxx, ha manifestato di condividere l'orientamento espresso in proposito dall'Assessorato regionale della sanità con nota del 2 dicembre 2003 prot. 11911, nel senso di ritenere applicabile il trattamento spettante agli impiegati civili dello Stato, secondo quanto riportato nella circolare del Dipartimento bilancio e tesoro n. 4 del 2001. E' stata, contestualmente, negata rilevanza all'iscrizione all'albo dei commercialisti al fine della quantificazione dei rimborsi spese, nella considerazione che tale iscrizione non è requisito richiesto dalla norma per la nomina a componente il collegio.
Con la nota cui si risponde viene, peraltro, manifestato di ritenere applicabile agli istanti il trattamento previsto per i Direttori generali delle Aziende dall'art. 1, c.5, del D.P.C.M. n. 502 del 1995 ( "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere"), nella considerazione che il collegio sindacale "è organo dell'Azienda al pari del Direttore generale".
Viene, comunque, chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione ed in particolare sull'applicabilità ai casi in esame della normativa prevista dalla suddetta circolare n. 4 del 2001.

2 - L'istanza dei componenti il collegio sindacale di aziende ospedaliere, volta ad ottenere il calcolo dei rimborsi delle spese di viaggio in base alle tariffe previste dagli ordini professionali di appartenenza, si basa sulla considerazione che l'incarico in parola viene espletato nella qualità di libero professionista iscritto all'albo professionale e di revisore iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Come esplicitato da codesto Dipartimento nella richiesta di parere che ci occupa, l'art. 3 ter del D. Lgs. 502/92 dispone che " i componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro.....". Il d. lgs. 27 gennaio 1992, n.88, istitutivo del suddetto registro fissa i requisiti per l'ammissione all'esame per l'iscrizione allo stesso : titolo di studio in materie economiche, aziendali o giuridiche ( rilasciato al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni ) e tirocinio triennale presso un revisore contabile. Viene, poi, previsto l'esonero dal detto esame per coloro che, in possesso dei citati requisiti, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto determinate materie.
Assodato, pertanto, che requisito per la nomina a componente il collegio sindacale è l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, il fatto dell'iscrizione negli albi professionali non è sicuramente presupposto condizionante l'esercizio dell'attività di revisore, sostanziandosi soltanto - ove in possesso dei requisiti - in una legittimazione all'iscrizione all'albo dei revisori prescindendo dall'esame previsto.
I regolamenti invocati dai professionisti interessati, recanti determinazione degli onorari e di collegate indennità o diritti, hanno riguardo, del resto, ai compensi spettanti per le specifiche prestazioni professionali. E, come del resto affermato in una delle istanze sottoposte all'attenzione dello Scrivente,"l'attività di revisore non è considerata attività professionale" in quanto l'iscrizione nel registro dei revisori dà esclusivamente diritto all'uso del titolo di revisore contabile ma non introduce una nuova figura professionale.
Cosa diversa ( ma irrilevante per la questione qui in esame ) è, poi, l'attrazione dei proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di revisore contabile nella sfera dei redditi di lavoro autonomo, come ammessa, in talune ipotesi , dall'Agenzia delle entrate al fine della qualificazione fiscale dei redditi percepiti.
Così negata l'applicabilità delle tariffe professionali ai rimborsi spese dei componenti i collegi dei revisori, va individuata la normativa di riferimento per la determinazione del relativo ammontare.
Le direttive impartite dall'Assessore regionale per la sanità, con nota del 2 dicembre 2003 prot. 11911, sul rimborso delle spese di viaggio ai componenti il collegio sindacale delle Aziende sanitarie individuano in quella degli impiegati civili dello Stato la disciplina applicabile. Non si comprende la motivazione di tale orientamento, considerato che i soggetti interessati non rientrano sicuramente in tale categoria, assumendo piuttosto la veste di funzionari onorari.
Va, invece, considerato che l'indennità spettante ai componenti l'organo in parola deriva dall'art. 3, c.13, del d.lgs. 502/92,che la commisura (in percentuale) agli emolumenti del direttore generale. E per tale ultima figura il D.P.C.M. 502/95, recante norme sul relativo contratto, stabilisce che "per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio..., nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.".
In assenza, pertanto, di specifiche disposizioni che stabiliscano trattamenti diversi ( v. per esempio l.r. regione Basilicata 39/01 e l.r. Regione Toscana 40/05 che attribuiscono il trattamento spettante ai dirigenti del servizio sanitario ), si ritiene che i rimborsi spese - ove spettanti - debbano essere rapportati a quelli del direttore generale, ai cui emolumenti è commisurata l'indennità spettante ai componenti il collegio sindacale.
Il presente parere viene inviato, in copia, all'Assessorato regionale della sanità, competente nella materia.

3 - .A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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