Pos. 2  Prot. N. / 17.11.06 



Oggetto: Trattenute per contributi sindacali.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Azienda regionale foreste demaniali

PALERMO



1 - Con nota n. 313 del 18 gennaio c.a., codesta Azienda - a seguito di opposte richieste di organizzazioni sindacali in merito alle trattenute da operare da parte del datore di lavoro per il pagamento dei contributi associativi - ha chiesto il parere dello scrivente sul comportamento da assumere in merito.
In particolare, un'associazione, invocando la sentenza della Corte di Cassazione n. 1968 del 3 febbraio 2004, asserisce che solo i sindacati firmatari del contratto collettivo hanno diritto a ricevere il versamento del contributo associativo mediante trattenuta sulla retribuzione del lavoratore.

2 - Quest'Ufficioha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione con il parere n. 17318/227 del 16 novembre 2004 reso al Dipartimento foreste di codesto Assessorato.
In quella sede si rappresentava che in base alla citata sentenza n. 1968 del 3 febbraio 2004, il datore di lavoro può acconsentire (trattandosi di delegazione di pagamento) alla richiesta del dipendente di operare le trattenute sindacali in favore del sindacato non firmatario. Secondo, invece, una successiva pronuncia della stessa Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 14032 del 26 luglio 2004 la richiesta del lavoratore al datore di lavoro di operare la c.d. trattenuta sindacale integra una cessione di credito, per la quale non è necessaria l'accettazione del debitore ceduto, a cui è sufficiente notificare la cessione. Sulla base di tale assunto è stato stabilito che il comportamento del datore di lavoro che conseguentemente alla suddetta cessione omette di procedere alle trattenute ed al successivo versamento al sindacato designato, costituisce una condotta antisindacale.
Si evidenzia che la sentenza del 3 febbraio, invocata dall'associazione sindacale a fondamento della pretesa della sospensione delle ritenute in favore dei sindacati non firmatari, risolveva, comunque, il problema dell'obbligatorietà per il datore di lavoro ad operare le richieste trattenute, ferma restando la facoltà dello stesso di aderire ad apposita richiesta dei lavoratori.
Mentre si allega fotocopia del suindicato parere, si rende noto che non sono state rinvenute ulteriori evoluzioni giurisprudenziali al riguardo.
Si segnala, comunque, la presenza di apposita previsione ( art. 15 ) del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'art. 1 l.r. 10/2000, pubblicato in GURS n. 22 del 21 maggio 2005. Analoga disposizione è compresa nella bozza del contratto dell'area della dirigenza ( art. 14 ) per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.
Da tali disposizioni è dato ricavare il principio che tutti i lavoratori ai quali è applicabile il contratto possono beneficiare della collaborazione del datore di lavoro per il versamento dei contributi al sindacato di loro scelta, senza distinzione tra sindacati stipulanti il contratto e altri sindacati.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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