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Codesta Amministrazione, come risulta dalla documentazione in atti, si è attenuta alla succitata previsione che stabilisce la durata massima del recupero proprio per salvaguardare la situazione economica di ogni singolo debitore ed ha, inoltre, provveduto a comunicare agli interessati l'avvio del procedimento (ex art.8, l.r.10/91) malgrado non ne avesse l'obbligo. |
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In proposito si osserva che l'istituto della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 della legge n.241 del 1990, recepito dalla Regione Siciliana con la legge regionale n.10 del 1991 "costituisce una forma di partecipazione collaborativa, indirizzata alla determinazione consensuale del contenuto del provvedimento"(T.A.R. Palermo, sez.II, 27 maggio 1996, n.684) e, dunque, essendo sostanzialmente preordinato alla composizione di interessi contrapposti con riferimento all'attività discrezionale dell'amministrazione "non costituisce un insuperabile obbligo procedimentale tutte le volte che quest'ultima sia chiamata ad emettere atti dovuti o vincolati, per i quali nessuno spazio può essere utilmente lasciato a strumenti partecipativi"(cfr. T.A.R. Palermo sent.cit.). Ed invero, quando l'attività amministrativa sia vincolata, si fondi cioè su presupposti verificabili in modo immediato e univoco, si può legittimamente prescindere dalla notizia dell'avvio del procedimente a vantaggio del paritario principio della speditezza anch'esso affermato dalla l.241/90. |
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Nel caso sottoposto all'esame di questo Ufficio non v'è dubbio che l'attività svolta da codesto Dipartimento in esecuzione della suindicata ordinanza abbia natura vincolata e che, in ogni caso, l'Amministrazione non avesse alcun margine di discrezionalità nel fissare la durata massima del piano di rientro, essendo la stessa predeterminata nella citata ordinanza del P.C.M..In proposito la giurisprudenza ritiene che "l'avvio del procedimento finalizzato al recupero di somme erroneamente corrisposte dall'amministrazione a un dipendente, trattandosi di atto dovuto per l'amministrazione procedente, non deve essere comunicato al dipendente ai sensi dell'art.7 l.7 agosto 1990, n.241, essendo peraltro possibile attuarsi il recupero mediante un rateizzazione che tenga conto delle condizioni economiche del ricorrente e del buon andamento dell'azione amministrativa"(T.A.R. Campania, sez.Salerno, 22 giugno 1999, n.212). |
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In ogni caso risulta dagli atti che comunque l'obiettivo della comunicazione (contributo conoscitivo e valutativo) è stato raggiunto avendo l'Amministrazione interloquito con l'avvocato. |
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In forza delle suesposte considerazioni e dell'orientamento giurisprudenziale citato non v'è dubbio che codesto Dipartimento ha correttamento svolto la propria attività . |