Pos. 3   Prot. N. 3219- 18 e 21/06.11  


Oggetto: OPERE PUBBLICHE- Concessione di lavori ex art. 42 della l.r. n. 21/1985 - Operatività della stessa in ragione di nuovi finanziamenti.





Allegati n..................


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale dei beni culturali

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Programmazione

          LORO SEDI 



1 - Con separate richieste di parere prot. N. 3453 del 18-1-2006 (del Servizio patrimonio archeologico del Dipartimento regionale dei beni culturali) e n. 299 del 17-1-2006 (del Servizio sviluppo locale del Dipartimento Programmazione) codeste Amministrazioni hanno sostanzialmente sottoposto allo Scrivente la medesima problematica concernente l'iter seguito dal Comune di Milazzo per l'affidamento di alcune opere finanziate con decreto presidenziale n. 152 del 7-6-2004, relative alla fruizione del castello di Milazzo.
Il Comune, con deliberazione 8-6-2004 ha disposto che venisse affidato l'adeguamento progettuale e l'esecuzione dei lavori previsti nei progetti finanziati col citato DPRS n. 152/2004, allo stesso raggruppamento d'imprese già aggiudicatario nel 1991 della concessione di lavori ex artt. 42 e 43 della l.r. n. 21/1985 pure relativi ad opere connesse alla fruizione del Castello di Milazzo. Nell'aprile 2005, su sollecitazione del responsabile del procedimento, la stessa Amministrazione ha acquisito il parere legale di un professionista che ritiene estensibile il contratto concessorio, tuttora in corso e per il quale non è ancora intervenuto il collaudo finale, all'esecuzione dei nuovi lavori come sopra finanziati mediante "atti aggiuntivi di sottomissione che, lungi dal dar vita ad un nuovo ed autonomo rapporto concessorio e contrattuale, si configurano come meramente specificativi di quello originario" ciò in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 41 della l.r. n. 7/2002 per la quale le nuove disposizioni trovano applicazione per i lavori aggiudicati dopo la sua entrata in vigore.

2 - Ad avviso dello Scrivente non può ravvisarsi alcuna continuità fra l'originaria concessione - - che deve ritenersi ormai in corso di esaurimento ed aveva avuto riguardo, prioritariamente, al recupero delle aree esterne al Castello (così come risulta dal verbale 11-7-2003 relativo all'incontro fra il sindaco ed i tecnici comunali, allegato col numero 3 alla richiesta di parere) - ed i nuovi lavori finanziati a seguito di progettazione preliminare predisposta dalla sezione tecnica del Settore beni culturali del comune (cfr. il verbale di riunione dello staff del sindaco n. 2 del 19-4-2005 ).
Pertanto la realizzazione di questi ultimi necessita di apposita ulteriore progettazione secondo le disposizioni degli artt. 16 e 17 della l. n. 109/1994 nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002 e di un autonomo bando di gara.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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