Pos.4   Prot. N. /23.11.06 



Oggetto: Impiego pubblico - Pignoramento - Amministrazione competente ad effettuare le ritenute.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Uffici di diretta collaborazione dell'On.le Assessore
Ufficio di Gabinetto
(rif.fgl.26.01.2006, n.154)

PALERMO





1. Con il foglio in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente su una problematica concernente la legittimazione di codesto Ufficio ad effettuare la ritenuta per pignoramento nei confronti di un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale del Lavoro, inquadrato negli Uffici di diretta collaborazione dell'On.le Assessore con decorrenza 4 aprile 2005, malgrado nell'ordinanza di assegnazione sia individuato, quale terzo pignorato, l'Assessorato predetto.

2. In ordine a quanto richiesto occorre evidenziare che la ritenuta in argomento si riferisce ad una particolare forma di pignoramento - presso terzi - in forza del quale determinati beni del debitore, in questo caso un credito da lavoro dipendente, vengono, per ordine del giudice, assoggettati al procedimento esecutivo e per effetto del quale sorge l'obbligo per il terzo pignorato (art.543 e ss. c.p.c.) di custodire i crediti di cui sia debitore.
In seguito alla dichiarazione ex art.547 c.p.c., con la quale il terzo ha specificato l'importo delle somme delle quali è debitore nei confronti dell'esecutato, il giudice accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo e dispone l'assegnazione dei crediti dell'esecutato. (art.553 c.p.c.). Occorre precisare, ai fini che ci occupano, che "l'assegnazione attribuisce al creditore assegnatario la titolarità del credito trasferito, ponendolo nella medesima posizione soggettiva in cui era il debitore esecutato" (Cass. 26 ottobre 1983, n.6317).
Ne deriva che i rapporti tra l'assegnante (esecutato) ed assegnatario (creditore) sono così regolati: "l'assegnatario si sostituisce all'assegnante nel diritto di credito e quindi nel diritto di esigere dal terzo assegnato il pagamento dell'obbligazione"(Cass. 18 settembre 1980, n.5304) e ciò in quanto l'assegnazione costituisce un vincolo sui crediti del debitori.
A ciò occorre aggiungere che l'art.13, della legge regionale 10 dicembre 2001, n.21, nel testo come modificato dall'art.25 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23, così dispone:"Gli oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale della Regione siciliana trasferito, assegnato o comandato nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, da un Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro restano a carico dell'amministrazione di provenienza sino a chiusura dell'esercizio".
Dunque la suindicata norma, sancisce la successione fra Amministrazioni regionali negli oneri relativi al personale dipendente, successione cadenzata dall'esercizio finanziario. In ossequio al suindicato disposto normativo il Dipartimento di provenienza ha comunicato, come risulta dalla documentazione versata in atti, che, dal 1° gennaio 2006, cesserà di corrispondere il trattamento economico fisso al dipendente transitato presso codesto Ufficio di Gabinetto .
In considerazione di quanto fin qui osservato e tenuto conto del principio in forza del quale l'esecuzione dei pignoramenti a carico dei dipendenti (statali) si effettua presso l'organo dell'amministrazione titolare del potere di disporre la spesa ( Corte Costituzionale sentenza n.231/1994) dal 1° gennaio 2006 il vincolo sul credito da lavoro del dipendente in questione, derivante dal pignoramento, si è costituito nei confronti di codesto Assessorato pagatore, prescindendosi dall'indicazione dell'Amministrazione contenuta nell'ordinanza di assegnazione che individuava il soggetto assegnato all'epoca dei fatti.
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
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Si ricorda che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998 n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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