Pos.3   Prot. N. 2748 / 29.11.06 



Oggetto: Nomina componenti organi collegiali : esperienza dirigenziale.




Allegati n...........................

                              Presidenza della Regione 
                              Ufficio di Gabinetto 

PALERMO


1-Con la suindicata nota, a firma dell'On.le Presidente, vengono posti due quesiti sorti in sede di applicazione dell'art.3 della legge regionale 20 giugno 1997,n.19.
Il primo attiene alla possibilità di estendere "in via analogica" al personale di altri enti "il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da pubblica contrattazione dalla quale discende palese assimilabilità funzionale" la disposizione (art.48,c.7 l.r.17/2004), sin qui applicata solo per il personale regionale, a termini della quale, per le nomine ivi indicate, i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario sono parificati ai dirigenti.
In secondo luogo viene chiesto se per il possesso del requisito di cui alla lettera b) dell'art.3 cit. sia sempre richiesta un' esperienza di almeno cinque anni o se invece il quinquennio operi come limite minimo solo per l'esperienza scientifica.

2-L'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004,n.17 al comma 7 così recita: "Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli organi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale, devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario".
La suddetta disposizione va applicata non solo per i dipendenti in servizio presso l'Assessorato bilancio designati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze negli organi di controllo interno, in virtù del rinvio alle nomine di cui al comma 1, ma pure ogniqualvolta il Presidente della Regione,la Giunta e gli Assessori regionali devono nominare o designare un componente di organo di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica scegliendolo obbligatoriamente (per legge o atto equiparato) tra dipendenti in servizio.
La superiore lettura della disposizione recata dall'art. 48 della legge regionale 17 del 2004 induce a risolvere il primo quesito senza far ricorso all'analogia.
Come detto, infatti, ai sensi della disposizione medesima, quando è normativamente previsto che ad un organo di amministrazione attiva, consultiva e di controllo partecipi un dipendente in servizio, la legittimazione a svolgere le funzioni di componente di detti organi non risulta limitata solo a quelli regionali bensì anche ai funzionari di ogni Amministrazione tra i cui dipendenti deve,di volta in volta, effettuarsi obbligatoriamente la scelta.
Passando al secondo quesito si ritiene innanzitutto utile riportare il disposto normativo che ne costituisce oggetto:"b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza".
Esaminandone la formulazione dal punto di vista letterale l'esperienza quinquennale risulta sempre necessaria, quale che sia il campo nel quale è stata svolta. Oltre che dalla lettura delle espressioni adoperate nella loro naturale connessione logica e sintattica ciò è confermato dalla circostanza che, viceversa, nelle ipotesi nelle quali il possesso del medesimo requisito è collegato esclusivamente allo status, di magistrato o di titolare di cattedra universitaria, la disposizione non richiede una permanenza minima nel medesimo.
Del resto, ove si avvertisse il bisogno di farvi ricorso, anche il criterio logico-sistematico condurrebbe allo stesso risultato. Se il legislatore non ha sempre richiesto un' esperienza almeno quinquennale non si spiegherebbe perché abbia equiparato all'esperienza dirigenziale di cui alla lett.b) l'aver ricoperto per almeno quattro anni determinate cariche elettive.
  3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    



   


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