Pos.3   Prot. N. 31.11.06 



Oggetto: Incentivo per la progettazione interna di cui all'art. 18 della l.r. n. 109/1994 nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002. Predisposizione di progetto esecutivo senza progettazione preliminare e definitiva. Spettanza.






PRESIDENZA
Dipartimento Regionale del Personale dei
Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed
Assistenza del Personale
Servizio Demanio e patrimonio Immobiliare

Palermo

e.p.c.

ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Palermo





1.Con la nota n. 18410 del 27 gennaio 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in relazione alle competenze tecniche spettanti per la progettazione interna.
In particolare codesta Presidenza rappresenta che, "quale ente finanziatore dei progetti di lavoro afferenti la conservazione e la salvaguardia degli edifici di proprietà regionale, liquida le competenze tecniche inerenti la progettazione preliminare, definitiva ai sensi dell'art. 16 della I.n. 109/94 e art. 15 comma 2 del DPR n. 554/99 o esecutiva agli uffici preposti" .
Ciò premesso l'Ispettorato Tecnico Regionale ha chiesto la corresponsione per intero di tale emolumento ancorché la progettazione presentata sia solo esclusivamente esecutiva ritenendo che, nella stessa progettazione, sia compresa quella preliminare e definitiva.
In particolare rappresenta codesto Dipartimento che l' I.T.R., per competenze tecniche dovute per la progettazione di lavori di manutenzione per il risanamento di strutture in cemento, ha chiesto il riconoscimento dello 0,52% previsto per la progettazione comprendendovi anche gli oneri per la progettazione preliminare e definitiva sebbene codesta Presidenza "non abbia mai acquisito detti elaborati progettuali".
A supporto delle proprie motivazioni l'I.T.R. cita la deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP. n. 41 del13 aprile 2005.

2.Sul quesito prospettato si osserva quanto segue.
L'art. 16 della I. 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la I.r. 7/2002, ha stabilito che la progettazione sia articolata secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici in preliminare, definitiva, esecutiva in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza delle finalità relative; la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche; il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo, nazionale e comunitario.
Con una disposizione chiarificatrice della natura e delle finalità della progettazione l'art. 15 del DPR n. 554/1999 ( Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici), prevede che la progettazione sia volta alla realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione, gestione.
Nonostante il richiamato art. 15 espressamente prescriva che i tre livelli di progettazione "costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità" si è sostenuto che la deroga contenuta nell'art. 16, comma 2,- laddove prescrive che il progetto sia redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento, secondo tre progressivi livelli di definizione  , -consenta a tale 

soggetto la potestà di ridurre, motu proprio, e previa motivazione il numero dei livelli progettuali (cfr, Falsone in " La nuova disciplina degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi" Quattrosoli, 2005, p. 541 e ss.).
Sembra necessario chiarire che, come sottolineato anche dall'Autorità di Vigilanza nella deliberazione n. 41 del 13 aprile 2005 citata in premessa, " tale riduzione non va intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di uno o due livelli di progettazione quanto piuttosto nel senso di una unificazione di due o tre livelli, Qualora ciò sia ritenuto necessario dal RUP o strettamente opportuno in relazione alla tipologia e/o dimensione dei lavori. Ed inoltre "altro limite alla discrezionalità tecnica del RUP in tema di modifica e/o unificazione dei livelli di progettazione discende dal citato art. 14, comma 6, della legge n. 109/94 e s.m., alla luce del quale per lavori di importo pari o superiore a €. 1.000.000 non si può prescindere dal progetto preliminare ai fini dell'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale, tranne che per i lavori di manutenzione, con la consequenza che la   possibilità di  

ridurre i livelli di progettazione è limitata praticamente ai lavori con "dimensione" non superiore, Quanto al valore economico, a €. 1.000.000."
L'art. 14, comma 6 nel testo coordinato con la I.r. 7/2002 prevede infatti che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro è subordinata alla previa approvazione del progetto preliminare" salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi".
Ed inoltre è sempre l'Autorità di vigilanza a ribadire, nella determinazione n. 9 del 23 novembre 2005, che "nel caso di unificazione di due livelli di progettazione il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente, nei limiti indicati dallo stesso RUP' ed inoltre "che per i lavori di manutenzione il progetto preliminare è sostituito dalla stima sommaria dei costi, con l'indicazione precisa degli interventi di manutenzione".
Tuttavia sembra doveroso osservare che la possibilità di procedere all'unificazione dei livelli progettuali, se pur nei casi e con i limiti già individuati, viene esclusa da parte della dottrina nonché dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
In particolare viene affermato che la locuzione "salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento" non sembra consentire al responsabile del procedimento di potere prescindere dai tre livelli progettuali, ribadendo semplicemente" in modo forse atecnico e ridondante", il potere attribuito a tale soggetto di adeguare gli elementi descrittivi e grafici di ciascun livello di definizione progettuale in rapporto alla complessità dell'opera (cfr, Falsone op.cit., p. 542 ).
Il Consiglio di Stato ha poi precisato recentemente che" Ai sensi dell'art. 16 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, l'attività di progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo, e progetto esecutivo; la scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere deroqata o alterata perché risponde all'esigenza di assicurare una compiuta e consapevole programmazione dell'intervento pubblico, mediante un suo progressivo affinamento nel corso dell'iter progettuale e della sua realizzazione ( Cons. di Stato, sez IV, 31 marzo 2005, n.1417) ed inoltre che "Il triplice livello di progettazione dell'opera pubblica non può subire deroghe, con accorpamenti o contrazioni, salvo fisiologiche modeste difformità tra i vari Iivelli."(Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 2005, n. 2392).

Alla luce delle superiori argomentazioni, in conclusione, si osserva quanto segue: i tre stadi progettuali non possono essere confusi tra loro "essendo specificate per ciascuno di essi le caratteristiche ed i gradi di approfondimento dell'indagine progettuale" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 maggio 2004 n. 2930), tuttavia una deroga è prevista dalla legge ( art. 220 del DPR 554/1999) per i lavori di manutenzione ove il progetto preliminare può essere sostituito da una stima sommaria dei costi; laddove uno dei tre livelli di progettazione manchi per legge ovviamente non vi è luogo per l'attribuzione di compensi (Cfr a tale proposito anche l'Autorità di vigilanza nella determinazione n. 43 del 25 settembre 2000, secondo cui "l'assenza di qualsiasi elaborato progettuale contrasterebbe con il principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi all'espletamento di un'attività di progettazione); laddove, invece, manchi uno dei livelli progettuali perché conglobato in altro livello di progettazione (per esempio unificazione di progetto definitivo ed esecutivo)premesso che tale evenienza, come già rilevato, è ritenuta da certa dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa in contrasto con la normativa della legge Merloni - sembra a quest'Ufficio che spetti il compenso relativo ad un solo livello progettuale.
Tuttavia si ritiene opportuno rimettere la questione all'Assessorato Regionale Lavori pubblici, cui spetta l'interpretazione e l'applicazione delle linee guida nella materia suindicata ed al quale, pertanto, viene trasmessa copia del presente parere.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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