Pos. 3   Prot. N. 3049 / 32.11.06 



Oggetto: Concorsi pubblici.Rinuncia o decadenza di soggetti riservatari.Conseguenze.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Beni culturali e ambientali e P.I.
Dipartimento regionale Beni culturali ed E.P.
                                      PALERMO 



E p.c. Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale   
                                      PALERMO 


       
      1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto un parere sulla questione in oggetto rappresentando i dubbi sorti in relazione alla vicenda di seguito descritta.  
      Nella primavera del 2000 sono stati banditi pubblici concorsi per titoli per diverse qualifiche sui quali gravano diverse riserve.Approvate le graduatorie definitive codesto Dipartimento ha quindi proceduto alla nomina dei vincitori, alcuni- tra i quali anche taluni vincitori riservatari - hanno però rinunciato mentre altri sono stati dichiarati decaduti in quanto non hanno preso servizio alla data stabilita. 
      Intendendo "procedere allo scorrimento delle graduatorie" risulta necessario conoscere se i posti dei vincitori riservatari debbano essere assegnati ad altri idonei appartenenti alle medesime categorie ovvero si debba comunque attingere dalla graduatoria nell'ordine di merito. 


      2-Per la soluzione del quesito proposto preliminarmente si appalesa utile richiamare un precedente parere di quest'Ufficio (n.134/2000) al fine di chiarire che "il subentro dei candidati che seguono in graduatoria i vincitori rinunciatari o decaduti rientra pur sempre nella fase conclusiva del procedimento concorsuale, diversamente da quanto avviene nel caso di scorrimento della graduatoria per la copertura delle vacanze verificatesi dopo l'assunzione in servizio dei vincitori, (cfr. T.A.R. Catania, Sez. III, 22 giugno 1999, n.1199); scorrimento che costituisce una fase ulteriore e meramente eventuale rispetto alla nomina dei vincitori". 
      Nel caso in esame le assunzioni non riguardano posti disponibili successivamente a quelli per i quali la procedura concorsuale è stata indetta bensì gli stessi posti messi a concorso e non ancora ricoperti per mancato perfezionamento dell'assunzione dei soggetti già individuati come vincitori. 
      Per risolvere il quesito utili indicazioni possono trarsi dalla decisione del Consiglio di Stato,sez.IV, 25-7-2005, n.3971/2005 che ha riguardo a concorrenti vincitori nel merito e nel contempo riservatari in quanto personale interno all'Amministrazione banditrice del concorso :" Il personale interno che consegue per meriti esclusivi propri una utile posizione in graduatoria va considerato al di fuori dell'ambito di operatività della previsione volta ad istituire una quota di riserva, proprio sulla scorta di un doveroso rispetto ad un principio che impone alla amministrazione di selezionare i migliori, ragionevolmente armonizzato con quello che, espresso dalla medesima previsione di riserva, suggerisce l'accantonamento in favore dei dipendenti interni di un determinato quorum dei messi a concorso. 

In tal modo da un lato si assicura alla amministrazione l'assunzione del soggetto che, pur interno, abbia superato la prova selettiva, così risultando oggettivamente più idoneo a ricoprire il posto messo a concorso; dall'altro si soddisfano gli interessi sottesi alla introduzione della quota di riserva, come rilevato, riconducibili tanto alla stessa amministrazione quanto alla posizione di chi, interno all'ente, aspira ad una più celere progressione in carriera.
Allorquando sussiste una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 10.3.1998, n.270).
Il concorrente, interno all'amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759)".
      Tale pronuncia, che la riserva considera non applicata al soggetto che, pur appartenendo alla categoria che ne è destinataria, consegue il posto esclusivamente in base al merito, sancisce la necessità di assicurare il sostanziale rispetto dell'obbligo di coprire i posti accantonati in favore di determinate categorie. 
  Ne consegue, ad avviso dello scrivente, che la sostituzione dei soggetti originariamente individuati debba avvenire nel medesimo ambito nel quale si attinse per la nomina dalla quale non sortì l'effetto della copertura del posto. 


3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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