Pos. I Prot. 2256/33.2006.11


OGGETTO: Agricoltura e foreste.- Piani di sviluppo rurale.- Intesa Stato-Regioni.- Potere sostitutivo.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Ufficio di Gabinetto
(Rif. nota n. 12253 del 2 febbraio 2006)

P A L E R M O

1.- In allegato alla nota emarginata è stata trasmessa una bozza di intesa sulla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale - elaborata dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna - da stipularsi, in conformità della previsione recata dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Lo schema indicato viene sottoposto all'esame dello scrivente - rappresentando l'urgenza della acquisizione del relativo parere, destinato a supportare l'On.le Assessore nella riunione della Commissione politiche agricole della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome già convocata per il prossimo 8 febbraio 2006 - al fine di verificarne l'effettiva praticabilità sotto il profilo giuridico-istituzionale, anche alla luce delle specificità dello Statuto della Regione siciliana.

2.- In ordine alla bozza proposta si esprimono sostanziali perplessità, in quanto il configurato monitoraggio e controllo sulle attività concernenti programmi di esclusiva competenza regionale, ed ancor più l'ipotizzato esercizio di un potere sostitutivo da parte del Governo nazionale su iniziativa della Conferenza delle Regioni, delinea un'indebita ingerenza nell'espletamento dell'attività amministrativa regionale e travalica i limiti sanciti dalla legge ordinaria (cfr. art. 8, L. 131/2003) in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo, per l'esercizio del medesimo, determinando quindi un risultato non coerente con il sistema oltreché lesivi delle prerogative delle Regioni a statuto speciale ed in particolare, per quanto interessa, della Regione siciliana.

Va invero, in primo luogo ed in via generale, rilevato che il potere sostitutivo statale ex art. 120 Cost. ha carattere straordinario, ed il relativo esercizio è condizionato dalla concreta sussistenza di un mancato od illegittimo esercizio di competenze atto a pregiudicare il "rispetto di norme e trattati comunitari o della normativa comunitaria"o a determinare un "pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica"ovvero ancora laddove ciò sia richiesto dalla necessità di "tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".
Nessuno degli individuati presupposti legittimanti, in via tassativa, l'esercizio di tale potere sostitutivo è dato riscontrare nella fattispecie, posto che la compressione delle attribuzioni regionali ed il conseguente venir meno del principio di separazione tra le competenze statali e regionali sarebbe giustificato non da "fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza e legalità che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite ... potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente" (cfr. Corte costituzionale, sentenza 236/2004), ma all'esclusivo scopo di evitare quel disimpegno automatico previsto dall'art. 29 del Reg. (CE) 21 giugno 2005, n. 1290/2005, nell'ipotesi in cui una parte di impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale non sia utilizzata nei termini prescritti.
Ed ancora non sarebbe legittimata la Conferenza delle Regioni ad assumere alcuna iniziativa al riguardo, essendo la relativa facoltà di impulso riservata, in via esclusiva (cfr. art. 8, L. 131/2003), oltreché al Ministro competente per materia, alle Regioni o agli enti locali - enti autonomi costituenti la Repubblica (cfr. art 114 Cost.), equiordinati gerarchicamente e caratterizzati da una differenziazione funzionale - assolutamente distinti rispetto all'indicato organismo.
Per quanto poi attiene alla specialità che connota la Regione siciliana va rilevato come la Corte costituzionale (cfr. citata sentenza n. 236/2004) ha affermato che sino a quando con apposite norme di attuazione non si procederà ad effettuare il concreto trasferimento di ulteriori funzioni attratte dal nuovo Titolo V, ed a disciplinare eventualmente in detta sede l'esercizio da parte dello Stato di un potere sostitutivo, la disciplina recata dall'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in tema appunto di potere sostitutivo resta "priva di efficacia".

Si osserva infine che il contenuto dell'intera bozza di intesa, ed in particolare l'attribuzione alla Conferenza delle Regioni di una competenza ad esercitare, mediante un istituendo Comitato di sorveglianza, il monitoraggio e controllo sulle attività concernenti i programmi di sviluppo rurale, appare non coerente con la riconosciuta competenza esclusiva di ciascuna regione in tema di definizione e d attuazione dei programmi regionali in materia, per cui ciò che potrebbe in alternativa ipotizzarsi andrebbe limitato ad una previsione di massima concernente la possibilità di concludere accordi interregionali finalizzati alla gestione di azioni comuni.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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