Pos. I Prot. 2670/35.2006.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori.- Art. 11 l.r. 1/2006.- Operatività della disposta riduzione.

UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE
Segreteria tecnica
(Rif. nota n. 1360 del 2 febbraio 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, a firma dell'On.le Presidente, premesso che l'art. 11 della l.r. 30 gennaio 2006, n. 1, nel disporre la riduzione di un terzo del numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionale, ha statuito che ciò avvenga "senza pregiudizio per le strutture in atto operative", è stato chiesto l'avviso dello scrivente - sottolineando l'urgenza di un celere riscontro - circa la portata della citata disposizione, ed in particolare se essa debba intendersi immediatamente operativa ovvero sia destinata ad avere effetto dalla prossima legislatura.

2.- La l.r. 30 gennaio 2006, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006." all'art.11, rubricato "Componenti uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali", primo comma, così dispone:
"Il numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai relativi regolamenti di attuazione, è ridotto, con riferimento anche ai soggetti esterni, di un terzo, senza pregiudizio per le strutture in atto operative."
La riduzione disposta, dunque, per espressa e letterale formulazione della norma, non deve arrecare pregiudizio - e cioè, in senso estensivo, danno, riducendone le potenzialità o le capacità di espletamento delle ascritte attività - alle strutture in atto operative di che trattasi - e dunque agli uffici posti, ex art. 4, comma 6, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione e gli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, e con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione - in atto operanti.
Palese appare dunque l'intendimento della disposizione. Ed invero la salvaguardia apprestata mediante la disposta limitazione dell'operatività della norma, tutela le strutture, ossia gli apparati organizzativi dotati di una specifica sfera di competenza, e finalizzati all'espletamento della indicata attività di collaborazione e supporto, esistenti - nel senso di attivi ed operanti - alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1.
Finalità ovvia della previsione in commento appare quella di non compromettere il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione attivi alla data di entrata in vigore della legge, e cioè di quelle strutture operanti attualmente a favore degli Organi di indirizzo politico-amministrativo al momento in carica.
La apprestata garanzia di funzionalità, avente per oggetto, come più volte rilevato, le strutture in atto operative, sembra attenere dunque all'insieme di ciascuna di esse, e pertanto al complesso, indistinto ed astratto, di personale che le compone e che, attraverso l'espletamento sinergico e coordinato di compiti e funzioni consente di raggiungere il risultato per cui sono state concepite e strutturate.
Non può peraltro negarsi che pregiudizio - anche se non necessariamente di grave entità - al funzionamento degli uffici in discorso verrebbe arrecato laddove se ne imponesse con effetto immediato il ridimensionamento numerico, poichè detta operazione avrebbe come sicuro effetto una riorganizzazione funzionale dei medesimi allo scopo della indispensabile riallocazione delle attività complessivamente espletate e della conseguente reimputazione delle specifiche attribuzioni (siano esse configurabili come funzioni o semplici compiti) a ciascuna unità del così ridotto personale, foriera di un presumibile periodo di adeguamento e di rodaggio in relazione alla nuova riorganizzazione del lavoro.
Sulla base delle succinte considerazioni formulate, scaturenti da una interpretazione logico sistematica della disposizione in discorso, assolutamente conforme e coerente peraltro con il dettato letterale della medesima, è dato sostenere che la voluntas legis sia quella di essere operativa nella prossima legislatura.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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