Pos. I Prot. 2308/37.2005.11


OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Cessione di un credito della P.A.- Modalità e condizioni

ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento lavori pubblici
(Rif. nota n. 255 del 3 febbraio 2006)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente, oltrechè del Dipartimento bilancio e tesoro, circa la necessità di adottare un apposito atto di consenso per accettare la cessione di un credito vantato dall'EAS nei confronti della Regione, nonchè in ordine alla sussistenza, nella fattispecie del divieto di indebitamento sancito dall'art. 3, commi 16 e seguenti, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

2.- In considerazione della rappresentata urgenza della acquisizione del richiesto parere, nonché tenuto conto della già avvenuta esternazione delle considerazioni dello scrivente in ordine all'oggetto, avvenuta in occasione dell'incontro tenutosi in data 6 febbraio 2006 presso la Presidenza della Regione - Palazzo d'Orleans, alla presenza del Capo di Gabinetto dell'On.le Presidente e dei dirigenti responsabili delle strutture operative interessate, ci si limita ad esprimere in maniera succinta la richiesta consulenza, riservandosi, eventualmente, laddove ritenuto necessario, ogni utile approfondimento.
In ordine alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. si osserva - in conformità ad una costante giurisprudenza (cfr. per tutte, Cass., Sez. III, sentenza n. 981 del 28 gennaio 2002) - che il divieto di cessione senza l'adesione della Pubblica Amministrazione si applica solamente per i crediti derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura.
Ed invero solamente rispetto ad essi il legislatore (art. 70, comma 3, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"), ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore sancito dall'art. 1260 c.c., l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione degli indicati contratti, evitando che durante la medesima possano venir menoi le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
La cessione di ogni altro credito vantato nei confronti della P.A. soggiace, salvo che per la forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio) e la necessaria notificazione all'amministrazione cui spetta ordinare il pagamento - prescritte dall'art. 69, rispettivamente comma 3 e comma 1, R.D. 2440/1923 - all'ordinaria disciplina codicistica.

Per quanto concerne poi la questione della configurabilità, nella fattispecie, di un indebitamento, e conseguentemente del divieto sancito dall'art. 119 Cost., e dalle disposizioni di legge ordinaria dettate in sua attuazione (cfr. art. 3, commi 16 e seguenti, L. 24 dicembre 2003, n. 350), laddove non si ricorra ad esso per finanziare spese di investimento, si rileva che nessun indebitamento a carico della Regione siciliana, pur obbligata al rispetto del principio in discorso dalla puntuale disposizione recata dall'art. 3, comma 21, della citata L. 350/2003, viene determinato dalla disposta cessione.
Ed invero la cessione del credito determina solamente una modificazione dell'elemento soggettivo dell'obbligazione mediante una successione di diritti, ma non il sorgere di un nuovo ed autonomo debito.
La Regione, pertanto, resterà obbligata unicamente per l'importo di cui all'art. 23 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15 in relazione al quale risulta emesso apposito e puntuale decreto di impegno pluriennale.
Per cià che attiene l'EAS, avente natura di ente pubblico non economico, si osserva poi che esso non appare rientrare nel novero dei destinatari delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 16-21, della L. 350 del 2003, e pertanto nei suoi confronti - anche a prescindere dalla considerazione che l'operazione di cessione a titolo oneroso di un credito discendente da un limite di impegno pluriennale costituisce una attualizzazione del credito vantato più che un indebitamento - non opera in via diretta ed immediata la puntuale disciplina da detti commi sancita.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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