POS. II Prot._______________/38.11.2005

OGGETTO: Interventi previsti dal D.P.Reg. 28 ottobre 2005 - CEFPAS - Affidamento diretto - Possibilità.





ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio di diretta collaborazione
PALERMO





1. Con nota prot. n.373 dell'1 febbraio 2006 codesto Assessorato ha chiesto il parere dello Scrivente in merito alla legittimità dell'affidamento diretto al CEFPAS degli interventi di cui al D.P.Reg. 28 ottobre 2005, finalizzati a programmi di assistenza tecnica e percorsi di formazione rivolti agli operatori sociali e dei distretti socio-sanitari, e ciò alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia nonché della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pubblici appalti.
Codesto Dipartimento, sottolineata la natura di ente pubblico del CEFPAS, ritiene il predetto affidamento diretto conforme alla normativa in materia di appalti pubblici.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Per valutare la legittimità dell'affidamento diretto occorre esaminare la natura giuridica del CEFPAS.

Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento professionale del personale del Servizio sanitario (CEFPAS) è stato istituito con la legge regionale 3 novembre 1993, n.30, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", che all'art.20 ha espressamente attribuito al Centro "personalità giuridica di diritto pubblico" (primo comma).
Come codesto Assessorato ha evidenziato, dalla disciplina del CEFPAS dettata dalla citata legge emerge con chiarezza la sua natura di ente strumentale della Regione, soggetto al controllo gestionale e finanziario dell'Amministrazione regionale (v. artt. 20-22, l.r. n.30/1993 cit.).

Ora, l'affidamento diretto di servizi, istituto introdotto dalla Corte di Giustizia (a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999, causa C-107/98) in deroga alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie (direttiva 92/50/CEE), dalla normativa statale (D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157) e dalla normativa regionale (legge regionale 2 agosto 2002, n.7), è legittimo nei confronti di soggetti che siano parte della stessa amministrazione aggiudicatrice.

Secondo l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Giustizia (in tema di affidamento di servizi pubblici locali da parte di un ente locale a persona giuridica distinta da quest'ultimo) la normativa comunitaria sui pubblici appalti non trova applicazione quando tra i due soggetti interessati (amministrazione aggiudicatrice e soggetto aggiudicatore) non si è in presenza di un vero e proprio rapporto contrattuale ma di una delegazione intersoggettiva, la quale esclude tra essi la terzietà e consente l'applicazione dell'istituto dell'affidamento diretto.

Ciò spiega perché l'attenzione dei giudici comunitari si sia soffermata sulla natura giuridica del legame intercorrente tra i due soggetti.
I requisiti necessari per potere affermare la presenza di un tale nesso di delegazione intersoggettiva sono, come detto, frutto dell'elaborazione della Corte di Giustizia che ha individuato tali parametri nella dipendenza finanziaria e amministrativa (intesa sia come organizzativa che gestionale); parametri che se presenti contemporaneamente comportano l'esclusione dell'applicazione della direttiva comunitaria e la legittimità dell'affidamento diretto.

In particolare, la soggezione alle procedure di evidenza pubblica è stata esclusa dalla Corte comunitaria, come ricordato da codesto Assessorato, con riferimento all'affidamento dei servizi pubblici locali da parte degli enti locali a società con capitale interamente pubblico, nel caso in cui vi sia un controllo da parte dell'ente locale analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente locale che la controlla (principi poi fatti propri dal legislatore nell'art.113 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Ciò in breve premesso per grandi linee, senza che sia necessario indagare ulteriormente, è chiaro che la natura di ente pubblico strumentale del CEFPAS già esclude di per sé sul piano sostanziale una "terzietà" e una sostanziale distinzione del medesimo rispetto alla Regione siciliana, integrando il rapporto tra i due soggetti una forma di delegazione intersoggettiva che non fuoriesce dalla sfera amministrativa della Regione.
Non può pertanto che convenirsi con codesto Assessorato in ordine alla legittimità dell'affidamento diretto al CEFPAS degli interventi previsti dal citato D.P.Reg. 28 ottobre 2005.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.










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