Pos. 2   Prot. N. / 39.11.06 



Oggetto: Indennità ai proprietari degli animali abbattuti ex art. 25, c.16, l.r. 19/05.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Ispettorato regionale veterinario
PALERMO



p. c. ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE
PALERMO



1 - Con nota del Servizio di sanità animale prot. n. 0650 del 2 febbraio scorso, codesto Dipartimento ha manifestato le difficoltà riscontrate per l'attuazione del comma 16 dell'art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005, dovute alla formulazione della norma.
In particolare, la suindicata disposizione autorizza la spesa di 20.000 migliaia di euro per " il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32", relativamente all'abbattimento di animali nel periodo compreso tra gli anni 2000 e 2006.
Rilevata l'incongruenza della norma con riferimento alla differente portata delle richiamate disposizioni delle leggi regionali 12 del 1989 e 32 del 2000, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi su "una corretta interpretazione dell'art. 25 della l.r. n. 19/2005", sottoponendo altresì alla valutazione di quest'Ufficio una proposta di modifica della disposizione in parola.

2 - Come evidenziato da codesto Dipartimento, l'art. 1 della l.r. 12 del 1989 e l'art. 134 della l.r. 32 del 2000 concernono interventi di natura diversa, pur se ambedue rivolti ad allevatori costretti ad abbattere propri capi di bestiame infetti.
Diverso risulta, infatti, nelle suddette leggi regionali 12/1989 e 32/2000 l'ambito dei destinatari (per la prima gli allevatori che hanno abbattuto gli animali infetti e per l'altra gli allevatori che altresì si impegnino ad aderire ad idonee misure di prevenzione), la misura dell'indennità ( fissata per la prima in una tabella allegata alla stessa e rapportata nella seconda alla perdita di reddito subita), l'autorità competente alla gestione dell'intervento ( codesto Assessorato per la l.r. 12/89 e l'Assessorato agricoltura e foreste per l'altra).
Difficile risulta, pertanto, la comprensione della norma in oggetto che, mentre fa riferimento agli interventi di cui all'art. 1 della l.r. 12/89, ne autorizza la spesa "ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'art. 134" della l.r. 32 del 2000. Il finanziamento in questione non è sicuramente effettuato "ai sensi dell'art. 134", considerato che l'aiuto in parola risponde al dettato della l.r. 12/89 quanto all'autorità competente, ai destinatari ( compresi i veterinari non contemplati, viceversa, nell'art. 134 l. r. 32/2000) ed all'imputazione al capitolo di pertinenza.
L'espressione "in coerenza" farebbe pensare alla volontà di mutuare dall'art. 134 della l.r. 32/2000 le modalità di calcolo dell'indennità ed il divieto di cumulo con altri aiuti percepiti per le stesse finalità. Ma, ancora, andrebbe ristretto l'ambito di applicazione della norma nei termini in cui sul suddetto art. 134 è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione comunitaria alla sua applicazione ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato : cioè limitatamente ai casi di brucellosi ovi-caprina, bovina e bufalina.
Così interpretata, la norma in discorso darebbe però origine - come manifestato da codesto Dipartimento - a notevoli difficoltà d'ordine applicativo non essendo previste, quanto meno, procedure di coordinamento con l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste intestatario degli interventi dell'art. 134 della l.r. 32/2000.
La proposta di modifica formulata da codesto Dipartimento riporta l'ambito degli interventi a quello originariamente previsto nell'art. 1 della l.r. 12 del 1989 e successive modifiche, sgombrando la norma da elementi di incertezza interpretativa ed applicativa.
Ove, pertanto, la volontà dell'organo politico corrisponda a quella manifestata da codesto Dipartimento, la soluzione al problema in questione può essere conseguita dalla modifica legislativa proposta, in ordine alla quale occorrerebbe acquisire la preventiva intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e la foreste.
Per quanto sopra il presente parere viene portato a conoscenza dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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